La Suprema Corte, con la sentenza n. 8516 del 29 maggio scorso, ha escluso la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e ha riconosciuto, invece quella del ministero della Giustizia. Infatti, “come emerge dalla previsione dell’articolo 185, comma 1, d.p.r. 115/2002, è sul bilancio del Ministero della Giustizia che viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati”.
I giudici, dunque, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Posto che il procedimento di opposizione ex articolo 170 Dpr 115/2002 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onori dovuti ai difensori di patrocinanti a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini del giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all’articolo 170 Dpr 115/2002 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel ministero della Giustizia, è parte necessaria”.
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