Cassazione, indossare abiti troppo succinti è reato.

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Questa volta l’occhio di un solerte agente di polizia è caduto proprio là dove non dovrebbe battere il sole anche se, nel caso di specie, la luce era quella della luna…

Durante un giro di perlustrazione in una zona notoriamente frequentata da prostitute è stata irrogata ad una di esse una multa per “offesa alla pubblica decenza”.

La ragazza “indecente” ha impugnato il provvedimento sul quale si è recentemente pronunciata la Cassazione con la sentenza n.47868/12 che ha confermato la sanzione, stabilendo il principio che per la sussistenza del fatto penalmente rilevante basta la “ sola possibile percezione di determinati comportamenti”.

Percezione…

Ecco il testo della sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 dicembre 2012, n. 47868

Ritenuto in fatto

Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza dell’8/3/2011, dichiarava M.P. responsabile del reato di cui all’art. 726 cod. pen., per avere, in luogo aperto al pubblico, compiuto atti contrari alla pubblica decenza, consistiti nel sostare lungo la via Lepido indossando abiti succinti tali da lasciare scoperto il fondo schiena e le parti intime, e la condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, con i seguenti motivi:

– ha errato il decidente ad affermare che la condotta di cui al capo di imputazione integra una lesione dell’interesse pubblico, tutelato dall’art. 726 cod. pen., in quanto i fatti contestati non costituiscono una lesione del sentimento collettivo della più elementare costumatezza o, quantomeno, non sono tali da superare il limite di punibilità posto dall’art. 34, d.Lvo 274/2000;

– illogicità e carenza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente per ritenere concretizzato il reato contestato e in ordine alla attribuibilità dello stesso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta.

Il Giudice di Pace ha evidenziato che la descrizione dei fatti, fatta dal teste R., agente della Polizia di Stato, non lascia adito a dubbi sulla condotta posta in essere dalla prevenuta; la P. si trovava sulla via pubblica Lepido, abbigliata in modo tale da fare vedere le parti intime del corpo, in particolare il seno e il fondo schiena, ed era in mutande, che lasciavano scoperti i glutei.

Ad avviso del decidente, a giusta ragione, le emergenze istruttorie hanno permesso di ritenere, con certezza, la penale responsabilità della imputata, in quanto il comportamento dalla stessa assunto va inquadrato nella fattispecie prevista e punita dall’art. 726 cod. pen., né può ravvisarsi l’applicabilità del fatto lieve, di cui all’art. 34, d.Lvo 274/2000: la tipicità del reato in contestazione consiste nel porre in essere atti contrari alla pubblica decenza, con tale termine intendendosi indicare quegli atti, che, in sé stessi o a causa delle circostanze, rivestono un significato contrario alla pubblica decenza, assunti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, e, ai fini della sussistenza del reato, non rileva che detti atti siano percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della percezione di essi, in quanto l’art. 726 cod. pen. tutela i criteri di convivenza e decoro, che, se non osservati e rispettati, provocano disgusto e disapprovazione, come nel caso in esame.

Va specificato che il decidente, con argomentazione assolutamente esaustiva, non ha ravvisato di potere applicare la attenuante di cui all’art. 34, d.Lvo 274/2000, giustificando il diniego a tale beneficio in dipendenza della valutata gravità della condotta posta in essere dall’imputata, per cui non può essere ritenuto configurabile il vizio eccepito in impugnazione sul punto, visto che in sentenza viene data corretta contezza delle ragioni inibenti l’accoglimento della relativa istanza.

Del pari corretta appare la argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente nella dosimetria della pena, vista la gravità della condotta, l’insensibilità della prevenuta all’offesa arrecata alla collettività, comprovante il completo disinteresse della P. alle interferenze negative che il suo comportamento avrebbe potuto determinare al comune vivere civile, nonché ritenuti i precedenti penali specifici a carico di costei.

Tenuta conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, b. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la P. abbia proposto il ricorso senza essere in colpa nella determinazione di inammissibilità, la stessa deve, altresì, essere condannata al versamento di una

somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Maria Giuliana Murianni

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