Cartelle di pagamento: cosa è cambiato dal 1° aprile 2022

Si torna al pagamento a 60 giorni dalla notifica e cambiano le date

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Dal 31 marzo 2022 sono cessate le misure agevolative delle dilazioni concesse per effettuare il versamento delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento.

Più in particolare, l’art. 2 del d.l. 21.10.2021, n. 146, aveva disposto che il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento è fissato in 180 giorni dalla data della notifica fatta dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Tale disposizione è stata integrata, successivamente, con l’art. 1, comma 913, della l. 30.12.2021, n. 234, che ha esteso il termine per l’adempimento in 180 giorni anche per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile 2022 decorre la novità: si ritorna al termine ordinario per l’adempimento di 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento fissato dall’art. 25, 2° comma, del d.p.r. 29,9.1973, n. 602. Inoltre, vanno ricordati anche gli effetti riflessi di tale norma, cioè:

  • gli interessi di mora si applicano nella misura del 2,68% (fissata dal Provvedimento 23.5.2019) sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, a decorrere dalla data della notifica della cartella di pagamento (e non dallo spirare del termine concesso per osservare l’adempimento (art. 30 del d.p.r. citato);
  • l’agente della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento (art. 60 del d.p.r. citato).
Data della notifica Termine di pagamento Norma
dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 180 giorni dalla notifica art. 2,c.1, d.l. 146/2021
dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 180 giorni dalla notifica art. 1,c.913, l. 234/2021

 

dal 1° aprile 2022 60 giorni dalla notifica art.25,c.2,d.p.r.602/1973

Decorso inutilmente il termine ultimo, sono dovuti gli interessi di mora e l’agente della riscossione procede a esecuzione forzata.

Esempio di termine ultimo per pagare la cartella

Data di notifica della cartella Termine di pagamento Scadenza
31 dicembre 2021 180 giorni 20 giugno 2022
31 marzo 2022 180 giorni 27 settembre 2022
1° aprile 2022 60 giorni 31 maggio 2022

 

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L’aggio di riscossione

A decorrere dal 1°.1.2022 è stato soppresso l’aggio di riscossione mentre permane l’addebito per le spese di notifica della cartella di pagamento, nonché delle spese esecutive nel caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento se sono attivate le procedure di riscossione coattiva.

Gli oneri di riscossione, che hanno sostituito l’aggio di riscossione, sono dovuti per i carichi che sono stati affidati all’agente della riscossione entro il 31.12. 2021, anche se la cartella di pagamento è stata notificata nell’anno 2022. In tale eventualità, l’onere è posto a carico del debitore, nella misura:

  • del 3% se il pagamento è eseguito entro il termine concesso (e 3% a carico dell’ente impositore);
  • del 6% se il pagamento è eseguito successivamente.

Il pagamento rateale

A decorrere dal 1° aprile 2022 la decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute in base alla cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento e agli avvisi di addebito emessi dall’INPS si verifica nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (art. 19, 3° comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602).

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Tuttavia, permangono le disposizioni legislative per le quali la decadenza si ravvisa nel caso:

  • mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive, ai sensi dell’art. 68, comma 2-ter, del d.l. 17.3.2020, n.18, per le dilazioni n essere alla data dell’8.3.2020; per i contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” il termine dell’8.3 è anticipato al 21.2.2020;
  • mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, ai sensi dell’art. 13-decies, comma 5, del d.l. 28.10.2020, n. 137, per le istanze presentate entro il 31.12.2021 se la decadenza è intervenuta prima del 18.3.2020; la norma non poneva la condizione di eseguire preventivamente il pagamento delle rate scadute;
  • mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ai sensi dell’art. 13-decies, comma 5-bis, del d.l. 28.10.2020, n. 137, per le stanze di dilazione presentate dal 1°.1.2022 al 30.4.2022 se la decadenza è intervenuta prima del’8.3.2020.

L’art. 2-ter del d.l. 30.12.2021, n.228, ha previsto che le disposizioni del primo periodo del comma 5 dell’art. 13-decies del d.l. 28.10.2020, n. 137, “si applicano anche alle richieste di rateazione, presentate dal 1°.1.2022 al 30.4.2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. c), del d.p.r. 29.9.1973, n. 602”. Pertanto, anche chi era decaduto dal piano di pagamento rateale prima del giorno 8.3.2020 può essere riammesso alla procedura per la quale la decadenza dell’agevolazione è fissata in 5 rate anche non consecutive (e non di 10 rate).

La “rottamazione – ter” e il “saldo e stralcio”

L’art. 10-quinquies del d.l. 27.1.2022, n. 4, ha riaperto i termini (che erano scaduti il 31 dicembre 2021) per i contribuenti che non hanno pagato le rate della c.d. “rottamazione – ter” e del “saldo e stralcio”.

La procedura si perfeziona di definizione agevolata ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.l. 23.10.2018, n. 119, con l’integrale pagamento entro i seguenti termini:

  • aprile 2022: termine posticipato al 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è domenica) per le rate scadute nel 2020;
  • luglio 2022: termine posticipato al 1° agosto 2022 in quanto il 31 luglio è domenica) per le rate scadute nel 2021;
  • novembre 2022 per le rate scadute nel 2022.

Il pagamento fatto con ritardo non superiore a 5 giorni (c.d. “termine di tolleranza”) non comporta la decadenza del beneficio. Pertanto, il termine è fissato con il giorno:

  • maggio 2022 per il 2020;
  • maggio 2022 per il 2021 (poiché il 31.7. è domenica e il 6.8. è sabato);
  • dicembre 2022 per il 2022.

Sono estinte le procedure esecutive che eventualmente sono state avviate per effetto dell’inutile decorso del termine del 9.12.2021. Sono definitivamente acquisite, per cui non sono rimborsabili le somme che, a qualunque titolo, sono state versate prima del 27 gennaio 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti e in misura parziale, l’agevolazione non si perfezionerà e le somme pagate saranno considerate come acconto di quanto è dovuto.

Sergio Mogorovich

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