Bonus psicologo: guida all’invio domanda e graduatorie, passo per passo

Domande aperte fino al 14 novembre 2025.

Paolo Ballanti 19/09/25

Dallo scorso 15 settembre e fino al prossimo 14 novembre i residenti in Italia in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro possono presentare all’INPS la domanda di Bonus psicologo annualità 2025.

La misura, introdotta con Decreto n.228 del 30 dicembre 2021 ha l’obiettivo di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia in modo da assicurare un aiuto psicologico alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

L’importo del contributo, erogato direttamente al professionista, è modulato in base all’ISEE del richiedente e non può comunque eccedere i 50 euro per singola seduta.

Con la Circolare n. 124 del’11 settembre 2025 l’INPS ha fornito le istruzioni necessarie per l’invio delle domande e l’accesso al bonus.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Indice

A quanto ammonta il Bonus psicologo

L’ammontare del contributo è parametrato in base all’ISEE del richiedente, in particolare:

  • con un valore ISEE inferiore a 15 mila euro, il beneficio, fino a 50,00 euro per ogni seduta, è erogato sino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500,00 euro per singolo beneficiario;
  • con un valore ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50,00 per singola seduta, è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di 1.000,00 euro per singolo beneficiario;
  • con un ISEE superiore a 30 mila ma non eccedente i 50 mila euro, il bonus, fino a 50,00 euro per ogni seduta, è erogato nel limite complessivo di 500,00 euro per singolo beneficiario.

Invio della domanda

L’istanza per accedere al Bonus psicologo dev’essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo all’apposito servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito “inps.it”, selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, con una delle seguenti modalità:

  • portale web INPS (“inps.it”) direttamente dal cittadino, autenticandosi con le credenziali SPID, CIE o CNS (il servizio è raggiungibile al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”);
  • contact Center Multicanale, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Ai fini della presentazione della domanda il cittadino richiedente dev’essere in possesso di un’attestazione ISEE:

  • di valore non superiore a 50 mila euro;
  • in corso di validità alla data della domanda.

ISEE con omissioni o difformità

Nel caso di ISEE contenente omissioni e / o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme ed a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

Dal momento che, chiarisce la Circolare INPS, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni e / o difformità è equiparato ad un ISEE valido, il richiedente ha quindici giorni di tempo “dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE” attraverso queste tre modalità, alternative tra loro:

  • presentare una nuova DSU, con le informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • rettificare la DSU con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Scaduto il termine di quindici giorni per regolarizzare la posizione, la domanda gravata da omissioni o difformità nell’attestazione ISEE, è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione del bonus.

Leggi anche ISEE 2025: DSU da rifare per accedere ad Assegno unico, bonus e sussidi Inps

Dichiarazione di responsabilità

In sede di invio della domanda all’INPS il cittadino deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura.
Le istanze prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti saranno considerate inammissibili.

Entro quando trasmettere le domande

Le domande di Bonus psicologo per l’annualità corrente possono essere trasmesse all’INPS dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.
Le istanze presentate oltre il termine saranno considerate inammissibili.

Elaborazione delle graduatorie

Conclusasi la finestra temporale per la presentazione delle domande si procede all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio.
Gli elenchi, distinti per Regione e Provincia autonoma di residenza, sono stilati tenendo conto “del valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande” (Circolare INPS).

Il richiedente è informato dell’elaborazione delle graduatorie con SMS e / o e-mail trasmessa ai recapiti indicati in domanda.

L’esito è altresì consultabile sulla piattaforma telematica del sito “inps.it”, sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Come utilizzare il bonus

In caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento è indicato l’importo del bonus e il codice univoco associato da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.

Quest’ultimo dev’essere scelto tra gli specialisti privati che:

  • hanno aderito all’iniziativa, dandone formale comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP);
  • sono regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.

Il professionista, in apposita sezione della piattaforma telematica del sito “inps.it”, è chiamato ad indicare il codice univoco associato al richiedente, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

Erogazione del contributo al professionista

Il bonus, nella misura massima di 50,00 euro a seduta, è liquidato direttamente al professionista, secondo le modalità dallo stesso indicate. La Circolare INPS ricorda che “nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione”.

Entro quando utilizzare il bonus

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio INPS con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus.

Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.

Inoltre, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo “che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda” decadono dal contributo e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie (Circolare INPS).

Alla luce di quest’ultima novità, ancora l’Istituto, i professionisti devono “avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni”.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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