L’Inps ha specificato, sulla base delle indicazioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministero del Lavoro, le modalità di attuazione della disciplina relativa.
Bonus mamma e requisiti generali: quali sono?
Il premio alla natalità è riconosciuto a tutte le donne gestanti o alle madri che:
- Abbiano residenza in Italia;
- Abbiano cittadinanza italiana o comunitaria, nonchè le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria ad esse equiparate (art. 27 D.Lgs. 251/2007);
- Siano, per le cittadine non comunitarie, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.
Premio alla nascita: a chi spetta?
Il beneficio di 800 euro è concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi, che si siano verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale o internazionale.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente, ed è totalmente a carico dello Stato.
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Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata, da parte della madre all’Inps, dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
In caso di adozione/o affidamento preadottivo, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2, si dovranno allegare: provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
Per la domanda presentata dalla cittadina non comunitaria, invece, si dovranno allegare gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).
Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
Saranno fornite successivamente le istruzioni procedurali e quelle contabili per i pagamenti.
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