Bonus donne 2021: come funziona, a chi spetta, istruzioni INPS

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Il Bonus donne 2021, ossia la proroga dell’esonero già previsto dalla cd. “Riforma Fornero (art. 4, co. da 9 a 11 della L. n. 92/2012), è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Sul punto, il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

I chiarimenti in merito al cd. “Bonus donne 2021” sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, mentre con il Messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021 vengono fornite le modalità operative e le istruzioni contabili riguardanti l’esonero.

Ma come funziona il bonus in argomento? A chi spetta? Quali sono le condizioni e i requisiti da rispettare? Ecco quello che c’è da sapere.

Assunzioni 2021: tutti gli incentivi e bonus in Legge di Bilancio

Bonus donne 2021: cos’è

L’art. 1, co. 16, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra:

  • il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
  • il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).

Da notare che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ”Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd. “Temporary framework”), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Bonus donne 2021: datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Dunque, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.

Bonus donne 2021: istruzioni operative

Con il Messaggio numero 3809 l’Istituto fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro interessati, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro in questione potranno utilizzare il modulo 92-2012, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento sul sito istituzionale inps.it, a partire dall’11 novembre 2021.

L’Istituto specifica inoltre che, qualora lo stesso modulo fosse già stato utilizzato ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

Bonus donne 2021: lavoratrici per le quali spetta l’incentivo

L’esonero si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’art 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 1, co. 16, della Legge di Bilancio 2021.

Per tale motivo, sebbene la suddetta previsione normativa preveda letteralmente che l’esonero trovi applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all’articolo 4 della predetta legge, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’articolo 4, co. da 8 a 11, della L. n. 92/2012.

A tal riguardo, si rammenta che sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

  • donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

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Bonus donne 2021: rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”).

Bonus donne 2021: misura dell’incentivo

L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Bonus donne 2021: condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ossia l’incremento occupazionale.

Leggi anche “Decontribuzione Sud 2021: tutte le istruzioni Inps”

Daniele Bonaddio

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