Bonus covid stagionali 2.400 euro: a chi spetta, requisiti, domanda Inps

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In arrivo il bonus Covid stagionali da 2.400 euro. La novità, in particolare, è stata introdotta dall’art. 10 del cd. “D.L. Sostegni” (D.L. n. 41/2021), entrato in vigore dal 23 marzo 2021. Si tratta, nello specifico, di un’indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratori stagionali dipendenti appartenenti al settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, nonché ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA ed iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo tra il 1°gennaio 2019, in quanto maggiormente esposte dal punto di vista economico.

La nuova misura è stata recepita dall’INPS con il messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021. In ogni caso, si attendono che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

Nel frattempo andiamo a vedere in dettaglio a chi spetta il bonus covid stagionali 2.400 euro, quali sono i requisiti da possedere e la domanda INPS da inviare.

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Bonus covid stagionali 2.400 euro: a chi spetta

Come appena accennato, l’art. 10, co. 1, del “Decreto Sostegni” ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Si evidenzia, al riguardo, che il “Decreto Sostegni” ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

Bonus covid stagionali 2.400 euro: novità per i lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo, il “Decreto Sostegni” ha introdotto un elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori.

Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere – in un dato arco temporale – almeno 7 contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno 30 giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il “D.L. Sostegni” ha mantenuto inalterato il requisito cd. “contributivo” (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.

Bonus covid stagionali 2.400 euro: aspetti di cumulabilità e incumulabilità

Le indennità in trattazione, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Diversamente, sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984.

Bonus covid stagionali 2.400 euro: aspetti fiscali

Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Dpr. n. 917/1986 e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

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Bonus covid stagionali 2.400 euro: presentazione delle domande

Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Bonus covid stagionali 2.400 euro: semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI

Il Decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, è stato previsto che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario;
  • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

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Libri utili

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Daniele Bonaddio

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