Bonus baby sitter 2021: a chi spetta, importi, come richiederlo, libretto di famiglia

Paolo Ballanti 16/03/21
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Novità per quanto riguarda il Bonus baby sitter. Con il Comunicato stampa numero 7, il Consiglio dei ministri a guida Mario Draghi ha reso noti i dettagli della riunione tenutasi il 12 marzo scorso, nel corso della quale è stato approvato un Decreto legge contenente “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19”. Il testo, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è in vigore dal 13 marzo.

Nel Decreto (numero 30), alle ulteriori disposizioni per contenere la diffusione dei contagi, legate alla divisione del territorio nazionale in zone rosse, arancioni, gialle o bianche, si aggiungono misure specifiche per i genitori di figli minori, interessati da una delle seguenti ipotesi:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • Positività al virus COVID-19;
  • Quarantena disposta dall’ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nei casi appena citati, qualora non sia possibile svolgere l’attività in regime di lavoro agile o “smart working”, il genitore lavoratore dipendente con figlio convivente di età inferiore a quattordici anni può assentarsi dal lavoro, con diritto alla copertura economica INPS in misura pari al 50% della retribuzione.

Non spetta invece alcuna copertura economica per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Al contrario, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, gli autonomi ed il personale dei comparti sicurezza e difesa, oltre a medici ed infermieri, possono accedere ad uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, entro il limite massimo di 100 euro settimanali.

Analizziamo nel dettaglio quest’ultima novità.

Bonus baby sitter e congedi parentali 2021: a chi spettano, come funzionano e retribuzione

Bonus Baby sitter: destinatari

Il nuovo bonus per servizi di baby-sitting, disciplinato dall’articolo 2 del Decreto legge numero 30, è riconosciuto in favore dei genitori di figli conviventi, sino a tredici anni di età, appartenenti ad una delle seguenti categorie lavorative:

  • Iscritti alla Gestione separata INPS;
  • Lavoratori autonomi;
  • Personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegati per esigenze legate all’emergenza COVID-19;
  • Lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica ed operatori socio-sanitari.

Rientrano tra i destinatari del bonus anche i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, a seguito di comunicazione del numero dei beneficiari da parte delle rispettive casse di previdenza.

Bonus Baby sitter: quando si può richiedere

I soggetti appena citati possono fruire della misura agevolativa limitatamente alle prestazioni di baby-sitting, rese per tutto o parte del periodo di permanenza domiciliare del figlio, a seguito di:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • Infezione da virus COVID-19;
  • Quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Bonus Baby sitter: importo

Come precisato dall’articolo 2 comma 6 del Decreto legge, la richiesta di uno o più bonus per i servizi di baby-sitting non potrà eccedere il tetto di 100 euro settimanali.

Le somme saranno esenti da contributi e tassazione IRPEF. Le stesse, peraltro, non saranno considerate ai fini del reddito complessivo del beneficiario.

Bonus Baby sitter: durata e coperture

Secondo quanto disposto dall’articolo 2 comma 10, il bonus di 100 euro settimanali avrà efficacia sino al 30 giugno 2021.

Alle misure previste dal Decreto (oltre al bonus ricordiamolo è introdotto anche il congedo INPS al 50%) sono destinate risorse per 282,8 milioni di euro, a valere sull’anno 2021.

Bonus Baby sitter: come fare domanda

Le modalità operative per accedere al nuovo bonus baby-sitter saranno oggetto di apposita circolare INPS. Sulla falsariga di quanto avvenuto per i sussidi precedenti, si può presumibilmente ipotizzare:

  • Domanda di accesso al bonus inoltrata dal genitore in via telematica all’INPS ovvero, in alternativa, chiamando il Contact center dell’Istituto o rivolgendosi agli enti di patronato;
  • Registrazione del genitore e del baby-sitter alla piattaforma INPS dedicata alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
  • Una volta accolta la domanda dall’INPS, il genitore dovrà procedere all’appropriazione del bonus (in sostanza l’importo del sussidio viene trasferito sul Libretto di famiglia);
  • Effettuata la prestazione di baby-sitting il genitore dovrà comunicarne i dettagli all’INPS in via telematica.

Bonus Baby sitter: Libretto di famiglia

Il bonus per servizi di baby-sitting è accreditato sul Libretto di famiglia, lo strumento che funge da portafoglio elettronico per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale, ivi comprese quelle di baby-sitting oggetto del sussidio.

Bonus Baby sitter: servizi integrativi per l’infanzia

In alternativa all’erogazione del bonus per i servizi di baby-sitting, il contributo può essere erogato direttamente dall’INPS al beneficiario a fronte dei costi sostenuti per l’iscrizione dei figli a:

  • Centri estivi;
  • Servizi di integrativi per l’infanzia;
  • Servizi socio-educativi territoriali;
  • Centri con funzione educativa e ricreativa;
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

È opportuno precisare che la fruizione del bonus per l’iscrizione del figlio a servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con il bonus Asilo nido.

Bonus Baby sitter: scelta tra congedo o bonus

Il bonus per servizi di baby-sitting di cui al Decreto numero 30 può essere fruito solo se l’altro genitore non gode del congedo straordinario ovvero, si legge nel testo normativo, non accede ad “altre misure di tutela” (sul punto è necessario un chiarimento INPS).

Al tempo stesso il genitore che percepisce il bonus non può assentarsi per congedo straordinario retribuito o meno.

Bonus Baby sitter: incompatibilità

Sempre il Decreto 13 marzo prevede che, negli stessi giorni in cui il genitore svolge l’attività in regime di smart working ovvero si assenta in congedo straordinario retribuito o meno, non presta l’attività lavorativa o è sospeso (ad esempio perché in Cassa integrazione), l’altro genitore non può fruire del bonus per servizi di baby-sitting. Fanno eccezione i figli avuti con altri soggetti che non svolgono l’attività in regime di smart working ovvero fruiscono del congedo straordinario o non lavorano: in tali ipotesi è ammesso il godimento del bonus.

Leggi anche “Congedo paternità: proroga e ampliamento della tutela per il 2021”

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Paolo Ballanti

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