Bonus baby sitter e congedi 2021: le novità sulle modalità di fruizione

Paolo Ballanti 13/05/21
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Approvato in Senato nella seduta del 5 maggio 2021 il Disegno di legge numero 2191 di conversione del Decreto numero 30 del 13 marzo 2021, con cui sono state introdotte misure di sostegno ai genitori con figli a seguito dell’emergenza COVID-19. In particolare, il D.l. 30/2021 ha previsto, sino al 30 giugno prossimo, il ricorso al lavoro agile o, in alternativa, un congedo straordinario retribuito dall’INPS in misura pari al 50% della retribuzione. In aggiunta, un bonus baby sitter non eccedente i 100 euro settimanali.

La conversione in legge ha apportato alcune modifiche all’impianto originario, soprattutto per quanto riguarda l’accesso al congedo straordinario (introdotta la possibilità di fruire dell’assenza ad ore) e la platea dei beneficiari del bonus (esteso ad esempio alla polizia locale).

Modificato anche il sussidio alternativo riconosciuto a fronte dell’iscrizione dei figli a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Bonus Baby sitter e congedi: Congedo straordinario

L’articolo 2 del Decreto numero 30 riconosce un congedo straordinario, retribuito al 50% dall’INPS, al genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di quattordici anni che non possa svolgere l’attività in smart working.

L’astensione dal lavoro è ammessa per un periodo corrispondente in tutto o in parte ai seguenti eventi (riferiti al figlio):

  • Sospensione dell’attività didattica ed educativa (modifica inserita in sede di conversione in legge) in presenza;
  • Infezione da virus SARS-CoV-2;
  • Quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Limitatamente ai genitori di figli (senza alcun requisito legato all’età) con handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge 104/1992), in sede di conversione vengono estese le ipotesi per cui spetta il congedo straordinario. Questo spetta infatti per:

  • Infezione da virus SARS-CoV-2;
  • Quarantena;
  • Sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
  • Figlio frequentante centri diurni a carattere assistenziale oggetto di chiusura.

Come anticipato, i periodi di assenza dal lavoro sono economicamente a carico dell’INPS attraverso un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Il congedo straordinario, altra novità inserita nella conversione in legge, può essere fruito in forma giornaliera o frazionato in ore.

Bonus Baby sitter e congedi: congedo non retribuito

Altra misura prevista dal Decreto, sebbene non oggetto di modifica, è la possibilità di fruire del congedo straordinario già citato, ma non retribuito, da parte dei genitori di figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.

L’assenza, ammessa sempre per gli eventi di quarantena, sospensione dell’attività didattica o infezione del figlio, garantisce al beneficiario la conservazione del posto di lavoro ed il divieto di licenziamento.

Bonus baby sitter

Il Decreto legge 30/2021 riconosce un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, di importo non eccedente i 100 euro settimanali.

La misura spetta a:

  • Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (il testo ante conversione prevedeva genericamente “Gestione separata INPS”;
  • Lavoratori autonomi;
  • Personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e polizia locale (altra novità del testo di legge) impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19;
  • Lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Con riferimento ai soggetti appena citati, il bonus è riservato a:

  • Esercenti le professioni sanitarie;
  • Esercenti la professione di assistente sociale;
  • Operatori socio-sanitari.

Prima delle modifiche in sede di conversione il bonus, limitatamente al personale sanitario, era previsto per:

  • Medici;
  • Infermieri;
  • Tecnici di laboratorio biomedico;
  • Tecnici di radiologia medica;
  • Operatori socio-sanitari.

Ai soggetti appartenenti alle categorie sopra citate il sussidio è riconosciuto se genitori di figli conviventi minori di quattordici anni.

Il bonus è erogato al beneficiario, previa domanda all’INPS, tramite il Libretto di famiglia, strumento già utilizzato per il pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Bonus Baby sitter e congedi: Bonus per iscrizione a centri estivi o servizi educativi

In alternativa all’erogazione sul Libretto di famiglia a fronte delle prestazioni di baby-sitting, il bonus è riconosciuto, direttamente al beneficiario, per l’iscrizione del figlio (in sede di conversione è stato eliminato il riferimento a “comprovata iscrizione”):

  • Centri estivi;
  • Servizi integrativi per l’infanzia;
  • Servizi socio-educativi territoriali;
  • Centri con funzione educativa e ricreativa;
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

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Incompatibilità del bonus baby sitter

L’accesso al bonus baby-sitter è ammesso a patto che l’altro genitore non sia beneficiario di altre tutele o del congedo straordinario e, comunque, in alternativa alle misure previste dallo stesso Decreto 30 ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 2, in particolare:

  • Lavoro agile per genitori di figli minori di sedici anni;
  • Congedo straordinario;
  • Congedo straordinario non indennizzato per genitori di figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.

Quest’ultima ipotesi è stata modificata in sede di conversione in legge. Nel decreto era infatti prevista, come terza casistica, l’incompatibilità con i periodi di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 al 13 marzo 2021 e convertiti, previa domanda, nel congedo straordinario.

Bonus Baby sitter e congedi: coperture

Un’altra importante novità del testo di legge è l’innalzamento delle risorse a copertura di bonus baby-sitter e congedo straordinario. Queste passano infatti, per l’anno 2021, da 282,8 a 299,3 milioni di euro.

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Paolo Ballanti

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