Banche: no alla retroattività delle norme più favorevoli sul reato di usura

Redazione 20/12/11
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Le Banche non ci provino: il regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura, introdotto dal decreto sviluppo, non ha effetto retroattivo.

Pertanto le nuove norme che hanno elevato il tasso effettivo globale (teg) del credito non possono applicarsi ai vertici degli istituti bancari in caso di denuncia da parte di imprese o privati che lamentano l’applicazione di interessi usurari.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46669 del 19 dicembre 2011, che entra nel merito delle nuova disciplina introdotta nel mercato del credito dal decreto sviluppo (DL 70/2011, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106).

L’irretroattività’ delle nuove norme e’ stata sancita in conclusione del procedimento avviato con ricorso dall’ex banchiere Cesare Geronzi, in un processo per usura per fatti addebitatigli quando era presidente della Banca di Roma su denuncia del gruppo imprenditoriale calabrese ‘De Masi’.

Geronzi chiedeva infatti l’applicazione della nuova disciplina, chiaramente pro bank riguardo al reato di usura.

La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si e’ voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività’ con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”, ha stabilito la Suprema Corte.

Per effetto di questa decisione degli Ermellini – che hanno tra l’altro assolto Geronzi, Luigi Abete presidente di Bnl e l’ex presidente di Antonveneta Dino Marchiorello con la formula ”perche’ il fatto non costituisce reato”, data l’esistenza di controverse indicazioni della Banca d’Italia – si apre adesso la strada alle azioni civili del gruppo ‘De Masi’ per risarcimento danni nei confronti delle tre banche. Queste ultime infatti, pur in assenza di una condanna penale per i loro vertici, dovranno comunque risarcire i danni per aver prestato soldi a tassi usurari dal 1997 alla fine del 2002.

In proposito la Cassazione spiega che per l’ usura essendo ‘‘comunque un illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria civile ben potra’ essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti”.

Qui il testo integrale della sentenza n. 46669 del 19 dicembre 2011

Redazione

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