Lo ha comunicato la stessa Inail, fornendo le prime istruzioni operative per adempiere all’obbligo assicurativo sui rider: ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.
Vediamo in dettaglio quando entra in vigore l’obbligo, come fare per sottoscrivere la polizza e a favore di chi sottoscriverla.
Assicurazione Inail rider 2020: chi tutela
Il provvedimento Inail chiarisce come questa particolare novità è stata introdotta dal famoso Decreto Crisi Aziendali (decreto-legge 3 settembre 2019, n.101) all’articolo 1, che stabilisce l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali”.
In pratica dal 1° febbraio i rider che sfrecciano all’impazzata per le strade delle città italiane, per consegnarci pizza, sushi e hamburger, finalmente saranno coperti da Assicurazione, in caso incappino in incidenti o infortuni.
Assicurazione Inail rider 2020: chi deve rispettare l’obbligo
È tenuto a rispettare l’obbligo assicurativo per i rider, il committente e, cioè, l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale, e che deve farsi carico dal 1° febbraio 2020, degli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro.
Quindi tutte le aziende di delivery o consegna che utilizzano piattaforme (anche digitali) e fattorini per le consegne, dovranno sottoscrivere la polizza Inail a loro favore, al pari di come farebbero per i dipendenti.
In particolare queste aziende devono trasmettere all’Inail, con modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui.
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Assicurazione Inail rider: la voce del tariffario
L’attività esercitata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi Inail, che esplicitamente prevedono, in detta voce, il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto.
L’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati dalla norma e dallo specifico riferimento del nomenclatore tariffario sopra riportato comporta, invece, l’attribuzione di una diversa voce di tariffa.
Assicurazione Inail rider obbligatoria: retribuzione giornaliera
La retribuzione giornaliera convenzionale, pari per l’anno 2019 a Euro 48,74, è annualmente rivalutata in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat. Il premio è posto a totale carico dell’impresa di delivery e deve essere versato in via anticipata.
Assicurazione rider: obbligo di denuncia infortunio
L’impresa di delivery che utilizza la piattaforma anche digitale ha l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
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In caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, l’impresa deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.
In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Fonte provvedimento Inail
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