Assegno congedo matrimoniale: online la nuova domanda Inps

Le istruzioni per richiedere l’assegno per il congedo matrimoniale pagato direttamente dall’Inps

Redazione 23/05/22
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Disponibile da oggi 23 maggio la procedura online per l’inoltro della domanda di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto Inps. Può essere richiesto in caso di matrimonio o unione civile, entro un anno dall’evento.

Il nuovo servizio di domanda online si trova all’interno dell’Hub delle prestazioni non pensionistiche, la piattaforma Inps che consente a cittadine e cittadini di richiedere e presentare istanze online per sussidi e prestazioni che non rientrano nel novero delle prestazioni pensionistiche.

A comunicarlo lo stesso Istituto con una nota stampa e un messaggio ad hoc (Messaggio n° 2147 del 22-05-2022), pubblicato sul portale web.

In breve di cosa si tratta quando parliamo di assegno per il congedo matrimoniale versato dall’Inps, chi può richiederlo e chi no, l’importo, la durata e come fare domanda per ottenerlo.

Cos’è l’Assegno per congedo matrimoniale Inps

Si tratta di una prestazione previdenziale Inps che può essere chiesta in occasione del matrimonio civile o concordatario, o di un’unione civile. Il matrimonio in forma solo religiosa non basta per ottenere l’assegno.

Chi può chiedere l’assegno di congedo matrimoniale

Possono fare domanda per l’assegno:

  • i lavoratori disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative per almeno 15 giorni;
  • i lavoratori i quali, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, non siano comunque in servizio per un qualunque giustificato motivo (ad esempio, richiamo alle armi).

Entrambi i coniugi lo possono chiedere qualora ci siano le condizioni.

> Bonus matrimonio 2020: guida all’Assegno congedo matrimoniale <

Assegno per congedo matrimoniale: a chi non spetta

L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

Importo dell’Assegno per congedo matrimoniale

L’importo dell’assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) e viene erogato dall’Inps in occasione di matrimonio civile o concordatario o di unione civile (il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione).

Assegno per congedo matrimoniale: come richiederlo

Il servizio online per richiedere l’assegno è disponibile sul sito www.inps.it. Il percorso è questo:

  • Prestazioni e servizi“>
  • Servizi” >
  • Assegno congedo matrimoniale”,
  • accesso tramite SPID di livello 2, oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE).

In alternativa, ci si può rivolgere al contact center Inps, chiamando il numero 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile, oppure utilizzare i servizi telematici offerti dagli enti di patronato e dagli intermediari dell’Istituto.

Questo servizio è incluso nell’Hub delle prestazioni non pensionistiche, una piattaforma unificata progettata e sviluppata nell’ambito del PNRR per semplificare le modalità di presentazione delle domande e rendere più tempestiva ed efficiente la definizione delle istanze.

All’interno del servizio online, sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Questa la procedura per inserire una domanda di Assegno:

  • Sezione “Anagrafica e Residenza”

L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.

  • Sezione “Dichiarazioni”

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

  • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

Nella sezione è presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

  • Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

  • Accredito su IBAN;
  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA. I dati inseriti possono essere memorizzati nell’apposita sezione disponibile alla voce di menu i “miei dati” per essere utilizzati in futuro per altre eventuali domande di prestazioni.

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale.

  • Sezione “Riepilogo dati domanda”

In questa sezione sono presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite.

Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.

(Fonte: Inps)

Redazione

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