Bonus matrimonio 2020: cos’è l’assegno congedo matrimoniale, a chi spetta, importi, durata e domanda

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Lo sapevi che alcune categorie di lavoratori possono usufruire di una particolare agevolazione in caso di matrimonio? Si tratta di una agevolazione previdenziale riconosciuta dall’INPS, meglio conosciuta come Bonus matrimonio, rivolta ai novelli sposi in caso di matrimonio civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

Come anticipato, non tutti hanno diritto al “bonus matrimonio, ma spetta solo ad alcune categorie: agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative. Questi ultimi, in particolare, devono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana o fruire effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio. L’importo del bonus va da 7 a 8 giorni di retribuzione, sottraendo dall’importo il 5,54% a carico del lavoratore.

Ma cosa bisogna fare per avere diritto al “bonus matrimonio 2020”? Occorre presentare un’apposita domanda all’INPS? Da chi e quando viene pagato l’assegno. Nelle seguenti righe riepiloghiamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione in commento.

Bonus matrimonio 2020: cos’è

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

Bonus matrimonio 2020: a chi spetta

L’agevolazione economica è destinata ad entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (L. n. 76/2016);
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Diversamente, l’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Bonus matrimonio 2020: a chi non spetta

L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • enti locali;
  • enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

Bonus matrimonio 2020: quanto spetta

L’assegno per il congedo matrimoniale varia da 7 a 8 giorni di retribuzione, a seconda della categoria di lavoratore. Nello specifico:

  • per gli operai e apprendisti, l’importo è pari a 7 giorni di retribuzione;
  • per i lavoratori a domicilio, l’importo è pari a 7 giornate di guadagno medio giornaliero.
  • per i marittimi, l’importo è pari a 8 giornate di salario medio giornaliero.

In tutti e tre i casi, dalla retribuzione giornaliera occorre detrarre la percentuale a carico del lavoratore, pari al 5,54%.

Bonus matrimonio 2020: cumulabilità 

Quanto agli aspetti di cumulabilità del bonus matrimonio 2020, si specifica che:

  • l’assegno è cumulabilecon l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea;
  • l’assegno non è cumulabilecon le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Si specifica, inoltre, che durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva anche il diritto all’ANF.

Bonus matrimonio 2020: come fare domanda

I termini per la presentazione della domanda, varia a seconda se si tratta di lavoratore occupato o disoccupato. In particolare:

  • i lavoratori occupatidevono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile;
  • lavoratori disoccupatirichiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda:

  • i lavoratori occupati presentano la domanda al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia con i dati dell’atto rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione;
  • i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi presentano domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola in tre voci:

Bonus matrimonio 2020: documenti da allegare 

I lavoratori disoccupati devono allegare alla domanda:

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio/unione civile, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
  • la copia dell’ultima busta paga.

Diversamente, i lavoratori richiamati alle armi devono allegare alla domanda:

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, che dura alla data del matrimonio/unione civile da almeno una settimana;
  • la copia dell’ultima busta paga.

Bonus matrimonio 2020: erogazione del beneficio

Si precisa, infine, che l’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso l’Ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, sul codice IBAN indicato nella domanda dal lavoratore.

Daniele Bonaddio

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