Si tratta di una delle tante prestazioni Inps previste per agevolare le famiglie italiane, e rientra nella più ampia politica per la famiglie, prevista dallo Stato.
Per avere diritto agli Assegni familiari 2019 è necessario osservare i seguenti requisiti:
- Presenza di un nucleo familiare;
- Rispettare precisi limiti di reddito;
- Assenza di un altro assegno familiare o trattamento di famiglia che coinvolga gli stessi soggetti presi a riferimento per l’ANF.
Al ricorrere dei requisiti citati, l’assegno familiare spetta ai lavoratori dipendenti, siano essi assunti con un contratto full-time che part time. Tuttavia, questi ultimi potrebbero percepire un assegno di importo inferiore in considerazione del minor numero di ore lavorate.
Vediamo quindi nel dettaglio la disciplina generale degli ANF e le particolarità previste per i dipendenti che lavorano a tempo parziale, in ottica del diritto agli assegni familiari part time.
Assegni familiari part time 2019: quale reddito
L’importo dell’assegno varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (più familiari ci sono maggiore è il beneficio) e al reddito complessivo. Quest’ultimo deve tener conto dei redditi prodotti da tutti coloro che vengono inseriti nel nucleo familiare. Per avere diritto agli assegni familiari 2019 il reddito dev’essere:
- Composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati;
- Compreso nei limiti indicati annualmente dall’Inps.
Entrano a far parte del reddito tutte le somme soggette a tassazione oltre a quelle esenti o soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva qualora superiori a 1.032 euro annui.
Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1º luglio dell’anno di competenza. Questo significa che per ottenere gli assegni per il periodo 1º luglio 2019-30 giugno 2020, si assumerà il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare percepito nel 2018.
Lo stesso principio vale se l’ANF è richiesto dal 1º gennaio al 30 giugno 2020. Si assume comunque il reddito prodotto nel 2018.
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Assegni familiari part-time 2019: importo giornaliero
La somma spettante a titolo di Assegno familiare è definita in base ad apposite tabelle INPS (13 in totale), distinte secondo le caratteristiche del nucleo familiare. Ad esempio la numero 11 indica gli assegni spettanti in caso di nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza soggetti inabili.
Ogni tabella contiene l’importo mensile dell’ANF. Per individuarlo è sufficiente incrociare il valore indicato nella riga “reddito familiare” con quello riportato nella colonna “numero dei componenti”.
Con circolare n° 66 del 17 maggio 2019 l’INPS ha pubblicato le tabelle con gli importi valevoli in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.
Dividendo il valore mensile per il coefficiente fisso 26 si ottiene l’importo giornaliero dell’ANF. Questo è identico sia per i dipendenti full-time che per i part-time. La normativa stabilisce però degli scaglioni di orario raggiunti i quali spetta un certo numero di assegni giornalieri.
La disciplina degli scaglioni orari è diversa a seconda che si tratti di operai o impiegati.
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ANF part time: cosa sono gli scaglioni orari
Entriamo ora nel dettaglio degli assegni familiari part time 2019. Gli scaglioni orari definiscono quanti assegni giornalieri spettano al dipendente in base alle ore lavorate nel periodo di paga. Come detto, i valori differiscono a seconda che si parli di operai o di impiegati:
- Se il periodo di paga è settimanale spettano 6 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato per almeno 24 ore e gli impiegati 30;
- Se il periodo di paga è quattordicinale spettano 12 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 48 ore mentre per gli impiegati 60;
- Se il periodo di paga è quindicinale spettano 13 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 52 ore e gli impiegati 65;
- Se il periodo di paga è mensile spettano 26 assegni giornalieri se gli operai hanno lavorato almeno 104 ore se operai e 130 se impiegati.
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Esaminiamo il caso di un impiegato part-time che nel mese di agosto 2019 ha lavorato:
- 10 ore nella settimana 1 – 4 agosto;
- 30 ore nella settimana 5 – 11 agosto;
- 30 ore nella settimana 12 – 18 agosto;
- 30 ore nella settimana 19 – 25 agosto;
- 30 ore nella settimana 26 – 31 agosto.
Considerato che il totale delle ore lavorate è pari a 130 spetteranno 26 assegni giornalieri, quindi l’intera quota mensile.
Esistono una serie di assenze che danno comunque diritto agli assegni, dal momento che sono equiparate a periodi di lavoro, tra cui si citano:
- Ferie e festività (escluse le domeniche);
- Maternità (congedo obbligatorio, congedo parentale, assenze per malattia del bambino);
- Infortunio;
- Malattia;
- Permessi per lavoratori disabili o loro familiari.
Questo significa che se in una determinata settimana il dipendente ha lavorato 20 ore mentre per le restanti 20 si è assentato perché in malattia, ai fini dell’ANF spettante si considerano comunque 40 ore.
Assegni familiari part-time: periodi non interamente lavorati
Nei casi in cui il dipendente non possa rendere la prestazione lavorativa per l’intero mese a causa di assunzione o cessazione del rapporto, l’importo dell’assegno dev’essere riproporzionato in base ai periodi in cui è stato in forza, utilizzando questo semplice calcolo:
- Per periodi inferiori alla settimana è necessario dividere l’assegno mensile per 26;
- Se il periodo di vigenza del contratto è pari alla settimana si moltiplica l’assegno giornaliero per 6;
- Se il dipendente è stato in forza per 14 giorni di calendario l’assegno giornaliero si moltiplica per 12;
- Quando il contratto si è protratto per 15 giorni si divide l’assegno mensile per 2.
Facciamo l’esempio di un dipendente che ha interrotto il rapporto in data 15 agosto 2019. L’assegno mensile ammonta ad euro 150,00. In questo caso l’ANF spettante per il mese di agosto dev’essere riproporzionato dividendo i 150,00 euro per 2. Di conseguenza l’assegno sarà pari a 75,00 euro.
Assegni familiari part time: come fare domanda
Da quest’anno sono cambiate le modalità di richiesta degli assegni familiari. Fino al 31 marzo 2019 tutti coloro che volevano ottenere gli ANF dovevano presentare domanda cartacea al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (codice SR16).
Dal 1º aprile scorso le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’INPS collegandosi a www.inps.it se in possesso di PIN o credenziali SPID ovvero tramite i Patronati.
Dalla modifica sono esclusi i soli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che dovranno continuare a presentare domanda in modalità cartacea.
A seguito delle nuove modalità di presentazione l’INPS ha reso disponibile un’apposita funzionalità all’interno del cassetto previdenziale aziende, dove queste possono consultare le domande presentate dai propri dipendenti.
Per una maggiore certezza dei dati è opportuno comunque consegnare all’azienda copia della ricevuta rilasciata dall’INPS all’atto della presentazione dell’istanza.
I dipendenti di aziende cessate o fallite dovranno presentare la domanda in via telematica avvalendosi di:
- Sito web inps.it (se dotati di PIN dispositivo o credenziali SPID) sezione “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” e successivamente “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
- Telefonando al Contact Center INPS al numero 803.164 da rete fissa o allo 06.164.164 da rete mobile (è necessario essere in possesso del PIN);
- Per coloro che non sono in possesso del PIN ci si può rivolgere a patronati o intermediari abilitati.
Assegni familiari part time 2019: durata
Il periodo di corresponsione degli assegni familiari va dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020. Questo significa che se tra un anno il dipendente non rinnova la domanda smetterà di percepire gli ANF.
È comunque possibile inoltrare richiesta per somme relative ad anni precedenti e non percepite, in virtù del fatto che il diritto agli ANF si prescrive in 5 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo quello di maturazione dell’assegno.
Assegni familiari part time 2019: pagamento
Gli assegni familiari, eccezion fatta per i casi di pagamento diretto, vengono anticipati dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperati sui contributi da pagare con modello F24, essendo somme a carico dell’INPS.
Gli importi a titolo di ANF devono pertanto risultare dal Libro Unico del Lavoro (LUL) e dal cedolino paga, da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione della retribuzione.
Gli ANF vengono versati insieme alla retribuzione del mese, con le scadenze e le modalità di pagamento previste per quest’ultima.
La quota di ANF cui ha diritto il dipendente è esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Questo significa che l’importo lordo dell’assegno è uguale a quello netto erogato insieme alla retribuzione.
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