Approvazione bilanci di esercizio: scadenza imminente

Nadia Chinnici 29/04/15
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Eccoci pronti, come ogni anno, puntualmente, per redigere i bilanci ordinari di esercizio. Si tratta di un adempimento fondamentale per la vita di ogni società, perché è in tale occasione che gli amministratori informano i soci sui risultati dell’attività svolta durante l’esercizio, sottoponendosi, pertanto, ai potenziali giudizi degli stessi.

Peraltro, i cattivi risultati del bilancio possono dare luogo ad indagini dei soci a norma dell’art. 2476 c.c., mediante controlli approfonditi, anche tramite l’aiuto di professionisti di loro fiducia, che in caso di gravi irregolarità nella gestione della società possono potenzialmente  condurre alla revoca degli amministratori stessi.

C’è da dire tuttavia che oggi il bilancio rappresenta un documento in assenza del quale nessuna società può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che subordinano i propri rapporti con la società ai risultati in esso esposti. Non dimentichiamo il fisco che, in forza delle norme generali sui componenti del reddito d’impresa sancite dall’art. 109 TUIR, àncora il reddito imponibile al risultato di bilancio, e ne subordina la deducibilità di ogni componente alla preventiva iscrizione dello stesso nel conto economico. La redazione del bilancio di esercizio è, dunque, frutto di un  lavoro laborioso e complesso che contempla allo stesso tempo, le esigenze informative nei confronti dei soci e dei terzi, con le richieste del fisco.

Ricordiamo che le scadenze legate all`approvazione dei bilanci delle societa’ di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 sono:

   •     entro il 30 aprile 2015 (120 giorni dalla chiusura dell`esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio per i casi ordinari

   •     entro il 29 giugno 2014 (180 giorni dalla chiusura dell`esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio, per le società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni.

Tali scadenze giocano un ruolo importante per gli amministratori,  in quanto eventuali ritardi sia nella redazione del prospetto di bilancio che nella sua approvazione possono comportare la revoca o addirittura l’azione di responsabilità contro gli stessi, mentre la mancata approvazione per inerzia dell’assemblea può essere causa di scioglimento della società.

I bilanci delle societa’ di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti tre parametri:

1       totale attivo € 4. 400.000

2       ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000

3       dipendenti occupati in media n. 50.

Negli altri casi il bilancio puo’ essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell`ert. 2435-bis del Codice Civile. La redazione del bilancio in forma abbreviata e’ sempre preclusa alle societa’ che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Ai sensi dell’art 2429 del Codice Civile:

•     il bilancio, con le copie integrali dell`ultimo bilancio delle societa’ controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell`ultimo bilancio delle societa’ collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societa’, insieme con le relazioni degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti), durante i 15 giorni che precedono l`assemblea (quindi entro il 15 aprile 2015 per i bilanci da approvare il 30 aprile 2015);

•     nelle società con organo di controllo, il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l`assemblea che deve discuterlo.

Ne consegue che la bozza di bilancio:

•     nelle società con organo di controllo dovrà essere predisposta ed approvata dall’organo amministrativo entro il 31 marzo 2015, in modo che il collegio sindacale e/o il revisore contabile possano predisporre la loro relazione entro il 15 aprile 2015;

•     nelle Srl senza organo di controllo dovrà invece essere predisposta ed approvata dall’organo amministrativo entro il 15 aprile 2015;

Dopo l`approvazione, ai sensi dell’art 2435 del Codice Civile, gli amministratori devono provvedere, entro 30 giorni, a depositare il bilancio presso l’ufficio del registro delle imprese, corredato dalle relazioni e dal verbale di approvazione. Entro lo stesso termine, per le società per azioni non quotate, deve essere depositato anche l`elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l`indicazione analitica delle modifiche avvenute a partire dalla data di approvazione del bilancio dell`esercizio precedente.

Dal 2010 tutte le società di capitali sono tenute al deposito del Bilancio XBRL, limitato ai prospetti di sintesi (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conti d`Ordine), ad esclusione di quelle che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d`Italia e le societa’ esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.

Per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 o successivamente ed approvati a decorrere dal 3 marzo 2015 sara’ necessario depositare in formato XBRL anche la nota integrativa.

Nadia Chinnici

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