Ape sociale 2024: torna l’elenco esteso dei lavori gravosi. Ecco la lista

Paolo Ballanti 21/02/24
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La Legge di bilancio del 2024, nell’estendere l’Ape sociale fino al prossimo 31 dicembre, interviene modificando tanto i requisiti anagrafici richiesti per accedere al prepensionamento quanto le condizioni in cui devono trovarsi i potenziali beneficiari.

La buona notizia del 20 febbraio 2024 è però un “dietrofront” sulla lista dei lavori gravosi, che sembrava dovesse essere ridotta di parecchio e che invece viene confermata con l’impianto in vigore nel 2022.

La circolare Inps ufficiale sulle domande di APE Sociale 2024 (la numero 35 del 20 febbraio), interpreta le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2024 allacciandole alla normativa di riferimento sulle attività gravose. In sostanza l’istituto estende l’anticipo pensionistico anche ai lavoratori impegnati in mansioni gravose rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 234/2021 e riconosciute nel biennio 2022/2023.

In breve come funziona quest’anno il meccanismo Ape e la nuova lista delle attività gravose da considerare.

Indice

Ape sociale per lavori usuranti

L’articolo 1 della Legge 232/2016 aveva introdotto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 la misura dell’Ape sociale a beneficio degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ovvero alla Gestione separata.

Il meccanismo prevede che, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni spetta un’indennità economica “per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia: in sostanza tra il momento della domanda e quello dell’effettiva pensione di vecchiaia

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Addetti a lavori gravosi

Una delle quattro condizioni (tra loro alternative) che, unitamente agli altri requisiti citati (età anagrafica ed iscrizione alle gestioni Inps) permette di accedere ad Ape sociale è lo svolgimento di lavori gravosi. Questi sono stati inseriti in elenchi e allegati, ampliati man mano nel corso degli anni e delle riforme.

L’apice si è avuto nel 2022 quando l’elenco è stato portato a 23 attività gravose che davano diritto ad Ape (allegato n. 3 di cui alla legge n. 234/2021).

I lavori gravosi nell’Allegato C/2016

Nel 2016/17 per l’accesso ad Ape sociale era necessario, al momento della decorrenza dell’indennità economica, essere lavoratori dipendenti all’interno delle professioni riportate nell’allegato C alla Legge 11 dicembre 2016 numero 232, nello specifico:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Operai dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca;
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. numero 67/2011;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

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Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS. La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso. Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive. La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b). Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS. L’ultimo capitolo, infine, esamina le Gestioni ex ENPALS, fornendo un inquadramento di queste particolari gestioni e, poi, specificando le questioni relative agli artisti dello spettacolo, alla cessione del diritto all’immagine e all’obbligo previdenziale degli autori delle opere letterarie o di altro genere. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online. Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS. Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta.

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Ape sociale: lavori gravosi allegato 3/2021

La Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra di bilancio 2022) ha poi esteso l’ambito di accesso al meccanismo Ape ad altre professioni considerate pensanti. Queste sono state inserite nell’allegato 3 annesso alla stessa Legge numero 234/2021. Queste si sono aggiunte alle 15 già comprese nell’allegato C alla legge n. 232/2016.

In sostanza, per poter accedere ad Ape sociale, dal 2021, è stato richiesto lo svolgimento di professioni diverse da quelle riportate sia nell’allegato 3 sia nell’allegato c:

  • Allegato C Legge 232/2016
    • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
    • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
    • Conciatori di pelli e di pellicce
    • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
    • Conduttori di mezzi pesanti e camion
    • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
    • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
    • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
    • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
    • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
    • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  • Allegato 3 Legge 234/2021
    • 2.6.4 Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
    • 3.2.1 Tecnici della salute
    • 4.3.1. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
    • 5.3.1.1 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
    • 5.4.3 Operatori della cura estetica
    • 5.4.4 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
    • 6 Artigiani, operai specializzati, agricoltori
    • 7.1.1 Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
    • 7.1.2  Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
    • 7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
    • 7.1.4 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
    • 7.1.5 Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
    • 7.1.6 Conduttori di impianti per la produzione di energia termica di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
    • 7.1.8.1 Conduttori di mulini e impastatrici
    • 7.1.8.2 Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei mineral
    • 7.  Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
    • 7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
    • 7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 
    • 8.1. Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
    • 8.1.4 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
    • 8.1.5.2 Portantini e professioni assimilate
    • 8.3 Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
    • 8.4 Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Ape sociale: i lavori gravosi nel 2023

La Legge di bilancio del 2023 ha poi esteso la lista allungata delle professioni gravose dell’allegato 3 anche all’anno 2023. Anche per quell’anno quindi i lavoratori impegnati in una delle attività elencate nel paragrafo sopra (in presenza di altri requisiti) potevano fare domanda di accesso all’Ape.

Ape sociale 2024: elenco esteso lavori gravosi

Buone notizie per il 2024. La circolare Inps dello scorso 20 febbraio ha fornito un’interpretazione allargata delle disposizioni inserite nell’ultima Legge di bilancio 2024. La Manovra ha anzitutto previsto l’applicazione delle disposizioni riguardanti Ape sociale “fino al 31 dicembre 2024”, per “i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)del menzionato comma 179, al compimento dei 63 anni e 5 mesi.

In base all’interpretazione INPS possono accedere ad Ape sociale nel 2024 gli addetti alle mansioni aggiunte nel 2022 dalla Commissione Damiano.

Si legge chiaramente infatti nel provvedimento Inps numero 35 del 20 febbraio: “rimangono pertanto ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 288 e 289, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.

Analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 e ribadito al paragrafo 1 della circolare n. 62 del 2022, i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione, possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024)”.

Elenco lavori gravosi 2024 per Ape sociale

Nel 2024 valgono quindi sia le categorie inserite nell’Allegato C (come modificato con il B nel 2028) sia le nuove categorie inserite poi nel 2022.

Per il 2024 si dovrà fare riferimento a questo elenco di attività gravose per Ape social:

  • ALLEGATO C (Articolo 1, comma 179, lettera d))
    • A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
    • B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
    • C. Conciatori di pelli e di pellicce
    • D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
    • E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
    • F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
    • G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
    • H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
    • I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
    • L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
    • M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti N.
    • N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
    • O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
    • P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
    • Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne”.
  • Le NUOVE MANSIONI postume inserite per il 2022 (allegato n. 3 di cui alla legge n. 234/2021):
    • 2.6.4. docenti di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate;
    • 3.2.1. tecnici della salute;
    • 4.3.1.2 addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
    • 5.3.1.1. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
    • 5.4.3 operatori della cura estetica;
    • 5.4.4. professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
    • 6 artigiani, operai specializzati agricoltori;
    • 7.1.1 conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
    • 7.1.2 operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
    • 7.1.3 conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
    • 7.1.4 conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
    • 7.1.5 operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
    • 7.1.6 conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
    • 7.1.8.1 conduttori di mulini e impastatrici;
    • 7.1.8.2 conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
    • 7.2 operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
    • 7.3 operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
    • 7.4 conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
    • 8.1.3 personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
    • 8.1.4 personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
    • 8.1.5.2 portantini e professioni assimilate;
    • 8.3 professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
    • 8.4 professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Ape sociale 2024: indennità economica

Ai soggetti destinatari di Ape sociale spetta un’indennità economica, erogata mensilmente su dodici mensilità, pari all’importo “della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione”.

L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare la somma massima mensile di 1.500,00 euro. Da ultimo è opportuno ricordare che l’importo spettante non è soggetto ad alcun meccanismo di rivalutazione.

Ape sociale 2024: scadenze per la domanda

La circolare Inps specifica anche i termini entro cui l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Incompatibilità di Ape sociale

Ape sociale è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del D.Lgs. numero 22/2015, nonché con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. numero 207/1996.

Si precisa inoltre che l’articolo 1, comma 137 della Manovra 2024 stabilisce che il beneficio economico in parola non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Scarica allegati

Allegato A/2018 Lavori gravosi Ape sociale 727 KB
Circolare Inps 35 del 20 febbraio 2024 65 KB

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