Ape Social, Ape aziendale, Ape volontaria: ecco chi sono i nuovi beneficiari

Redazione 10/02/17
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Riforma Pensioni e Legge di Stabilità 2017. Ormai conosciuta da tutti è la forma di pensionamento anticipato, c.d. Ape, che permette di ritirarsi prima dal lavoro, anche se dietro pagamento: infatti, l’anticipo pensionistico erogato prima del tempo, sarà poi restituito dal contribuente, nei primi 20 anni di pensione, attraverso una ritenuta sull’assegno mensile.

Solo l’Ape social e l’Ape aziendale permettono invece a determinate categorie di lavoratori di andare in pensione anticipata a costo gratuito o comunque sensibilmente ridotto.

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In via sperimentale, è prevista l’operatività delle nuove forme di pensionamento dal 1° maggio 2017, sempre che non vi si voglia rinunciare a causa del vuoto finanziario riscontrato dall’Unione Europea nella Legge di Bilancio 2017.

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Ape: come funziona?

L’Ape “volontaria” introdurrà la possibilità per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi iscritti alla gestione separata di poter accedere alla pensione anticipata 3 anni e 7 mesi prima rispetto alla normale pensione di vecchiaia, cioè a 63 anni, purché abbiano cumulato ameno 20 anni di contributi.

Giova precisare che, inclusa nella trattenuta sull’anticipo pensionistico mediante la quale verrà restituita la somma mensile erogata prima del tempo al pensionato, vi è una parte dovuta all’assicurazione contro il rischio di premorienza.

Ape: a quanto ammonterà l’assegno?

La cifra esatta sarà definita da un decreto attuativo di prossima pubblicazione e dipenderà dai mesi di anticipo richiesti del lavoratore, ma l’importo si aggirerà probabilmente tra l’85 e il 95% della pensione netta futura. In ogni caso, la durata minima del prestito è di 6 mesi.

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Ape volontaria: come si presenta domanda di accesso?

Solo a partire dal 1° maggio 2017, l’Inps valuterà l’istanza ricevuta dal lavoratore, verificando la sussistenza dei requisiti per usufruire della misura. Una volta certificato il diritto all’Ape, l’Istituto comunicherà al richiedente gli importi minimi e massimi ottenibili.

Il lavoratore potrà dunque presentare domanda per l’Ape allo stesso Istituto, utilizzando gli appositi modelli che verranno messi a disposizione dei richiedenti nelle prossime settimane. Siamo in attesa di un decreto attuativo.
La cosiddetta Ape social, invece, permette a determinate categorie di lavoratori in situazione di difficoltà di andare in pensione a 63 anni senza dover ricorrere a prestiti bancari e dunque senza dover restituire alcuna rata. In questi giorni si è parlato anche della possibile estensione dell’Ape social ai lavoratori autonomi che abbiano però svolto attività gravose.

Ape aziendale: che cos’è?

L’Ape aziendale fa sì che i costi di pensionamento anticipato gravino esclusivamente sull’impresa. L’Ape aziendale può essere utilizzata solo nel caso di esubero del lavoratore a seguito di crisi o per ristrutturazione aziendale.

Sostanzialmente, infatti, le aziende verseranno all’Inps, in un’unica soluzione, un contributo relativo all’ultimo stipendio percepito dal lavoratore prima della cessazione del servizio. Il versamento avrà lo scopo di produrre un aumento della pensione tale da compensare (o comunque da ridurre sensibilmente) gli oneri relativi alla concessione dell’anticipo.

In sostanza, il meccanismo permetterà all’Inps di versare una pensione più alta e consentirà al lavoratore di ripagarsi le rate che dovrà poi versare per la concessione dell’anticipo.

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Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” –  volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.

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