Ma se la manutenzione viene meno, facendo sì che i tombini destinati allo scolo delle acque bianche si intasino facilmente, chi è reputato a risarcire i danni subiti dai proprietari?
La risposta è: la pubblica amministrazione.
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STRADE ALLAGATE ED EDIFICI DANNEGGIATI: QUANDO PAGA IL COMUNE?
Se a causa della pioggia insistente, infatti, le strade si allagano e l’acqua danneggia, o peggio distrugge, la proprietà individuale, spetta al Comune risarcire i danni questo, però, solo quando la situazione è stata causata da uno stato di manutenzione del sistema di raccolta delle acque piovane scadente o insufficiente.
Ovviamente, perché ciò avvenga non deve trattarsi di un evento climatico dalla portata straordinaria o eccezionale, in quanto se così fosse verrebbe a scattare il cosiddetto “caso fortuito”. Quest’ultimo, qualora sussistente, libera infatti la pubblica amministrazione da eventuali corresponsabilità.
Qualora, invece, le precipitazioni, anche se consistenti, non sono classificabili come eventi del tutto eccezionali è possibile avanzare la richiesta dell’indennizzo per l’accumulo di acqua proveniente dalla via pubblica, cagionante danni, tra cui ad esempio il cedimento delle fondazioni.
Questo quanto decretato dal Tribunale di Nuoro – Sezione civile, con la sentenza 15 ottobre 2015 n. 596, con la quale è stata rilevata, in un Comune della Sardegna, la mancata manutenzione del sistema di raccolta e scolo delle acque piovane; in questo modo un rivenditore di materiali edili ha potuto ottenere dall’ente pubblico locale il risarcimento della merce rovinata per via della inadeguatezza delle tubature e dei pozzetti.
Il Tribunale in questione ha, infatti, accertato nelle caditoie stradali e ai margini della carreggiata, peraltro priva di cunetta stradale, la sussistenza sia di piante infestanti che di accumuli di sedimenti pietrosi e sabbiosi, dovuti proprio alla carente funzionalità dei servizi di pulizia che aveva avuto l’effetto di limitare drasticamente l’efficienza idraulica dell’intera rete.
Nonostante in casi come questi resti indubbia l’attribuzione della responsabilità alla pubblica amministrazione, quando cioè lo stato delle tubazioni e dei pozzetti predisposti dal Comune concorre, in caso di pioggia di portata non eccezionale, al determinarsi dei danni, rimane comunque necessaria la prova dell’effettivo danno subito, in quanto quest’ultimo non può mai essere presunto.
In questo modo, i proprietari degli immobili danneggiati a causa dell’allagamento attribuito all’acqua piovana, potranno richiedere e (si spera) ottenere il relativo risarcimento.
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