AGCOM: sondaggi per molti ma non per troppi

Redazione 17/02/13
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E’ uno di quei casi in cui la sconfitta precede il fischio di inizio, la partita che, nei prossimi mesi vedrà contrapposte, dinanzi ai giudici, la SWG, società di indagini demoscopiche e sondaggi politici e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L’Autorità Garante, infatti, ha già perso e – ciò che è più grave – trascinato nella polvere della sconfitta anche la certezza del diritto e la speranza di fare impresa in modo innovativo nel nostro Paese.

La vicenda è ormai nota ma vale la pena ricordarla in poche battute per consentire a tutti di assistere in modo consapevole alla partita appena iniziata.

Nelle scorse settimane la SWG decide di “vendere” i risultati dei propri sondaggi politici attraverso un app per smartphones e, prima di lanciare l’iniziativa, chiede all’Autorità un parere sulla compatibilità di tale decisione con le regole che governano la materia.

L’Autorità le conferma, per iscritto, che è tutto regolare e che può procedere ma, pochi giorni dopo – quando SWG ha già iniziato a vendere l’app – ci ripensa ed intima alla società di fermarsi.

Sin qui i fatti.

Ora la parola passa ai Giudici ai quali la SWG ha chiesto di verificare la legittimità della condotta dell’Authority e di condannare quest’ultima a risarcirle il danno arrecatole.

Doveroso attendere la Sentenza ma, ad un tempo, difficile resistere alla tentazione di mettere, nero su bianco, non solo le ragioni per le quali AGCOM sembra aver sbagliato ma anche quelle che rendono evidente come l’iniziativa della SWG abbia messo a nudo l’inadeguatezza delle attuali regole.

Cominciamo dal principio.

Il comma 1 dell’art. 8 della legge 28 del 2000 stabilisce che “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori” mentre il comma 2 della stessa norma dispone che “L’Autorità determina i criteri obbligatori in  conformità  dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”.

L’Authority avrebbe dovuto attuare e specificare la portata della norma  rendendola inequivoca ed al passo con i tempi.

L’AGCOM, tuttavia, non l’ha fatto o meglio l’ha fatto tanto male che, nei giorni scorsi, quando si è trovata essa stessa ad applicarla è riuscita a darne due interpretazioni diverse nello spazio di un pugno di ore.

Nel 2010, infatti, l’Authority anziché preoccuparsi di esplicitare il significato della disposizione di legge ha preferito limitarsi a riscriverla, pedissequamente, parola per parola, in una propria delibera, la numero 256.

Eccola: “Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”.

Se anche ci si fermasse qui, la vicenda sarebbe già sufficientemente tragicomica: c’è una legge scritta male che demanda ad un Authority specializzata la sua interpretazione ed attuazione ed un Authority che prima non la interpreta ma la copia come se la disposizione non richiedesse nessun chiarimento ma poi riesce a proporne due interpretazioni diverse a distanza di qualche giorno.

Semplicemente incredibile. Ma non basta.

C’è un altro fatto – e non è l’ultimo – grave in questa brutta storia italiana fatta di pressapochismo ed incompetenza.

C’è un Autorità indipendente che dovrebbe preoccuparsi anche del mercato che dice, disdice e contraddice sé stessa, giocando con gli investimenti di un’impresa senza neppure offrire all’impresa in questione la possibilità di spiegare le proprie ragioni, di confrontarsi e di dialogare.

A quanto si è appreso sin qui, infatti, AGCOM dopo aver rilasciato alla SWG un parere su richiesta di quest’ultima, ne ha stravolto le conclusioni senza preoccuparsi di instaurare alcun contraddittorio con quest’ultima.

E’ un episodio gravissimo, sintomo di una convinzione inaccettabile secondo la quale la cosa pubblica ed il mercato possono essere gestiti come se si trattasse di scelte che riguardano il “proprio” reame e se l’Authority ne fosse Sovrana.

Non è così e, soprattutto, non è così quando, probabilmente, dialogo e confronto avrebbero consentito ad AGCOM di evitare di pervenire ad una conclusione sbagliata.

Ed è questa, forse, alla fine, la cosa che più conta e che rende imperdonabile quanto accaduto.

La decisione dell’Authority, infatti, è sbagliata.

La legge – per quanto probabilmente scritta male – stabilisce che il divieto riguarda la sola “pubblicazione e diffusione” dei risultati dei sondaggi mentre non ne vieta la loro comunicazione.

In caso contrario, d’altra parte, dovrebbe considerarsi vietata ogni forma di vendita dei risultati dei sondaggi giacché essa si traduce, appunto, in una comunicazione a terzi di tali informazioni.

Ma l’app di SWG era, esattamente, un modo nuovo di vendere i risultati dei sondaggi: niente più telefono, fax o e-mail per commissionarli, ordinarli, trasmetterli ma, semplicemente, qualche colpo di indice sullo smartphone.

Nulla, tuttavia, che valga a trasformare una comunicazione di dati ed informazioni nella loro pubblicazione e, dunque, nessuna ragione per ritenere la condotta della SWG vietata.

Ed è questo che l’AGCOM non ha capito.

La decisione di AGCOM è basata su uno straordinario equivoco linguistico e tecnologico: quello di aver ritenuto che la differenza tra pubblicazione e diffusione di un’informazione e la sua cessione o comunicazione stia nella dimensione quantitativa del potenziale pubblico.

Secondo l’Authority, infatti, in buona sostanza la condotta di SWG dovrebbe considerarsi vietata perché attraverso l’app – anche “per colpa” del prezzo troppo basso – “troppe” persone avrebbero potuto accedere ai risultati dei sondaggi.

La norma, in altre parole, consentirebbe alle  società che producono sondaggi di venderne i risultati a molti ma non a troppi.

Non è così e dispiace doverlo spiegare all’Autorità per le comunicazioni.

Sensata o insensata che sia la disposizione preclude la divulgazione, pubblicazione, diffusione dei risultati dei sondaggi ad un pubblico indeterminato mentre nulla dice della comunicazione di tali informazioni ad una cerchia determinata, ancorché di centinaia di miglia di persone.

“Diffusione e pubblicazione” hanno un significato linguistico e tecnologico diverso rispetto alla “comunicazione”.

Che, poi, nel secolo della Rete e della “comunicazione di massa” nel quale, in pochi click, si può “trasmettere” un contenuto a milioni di utenti determinati, probabilmente, disposizioni come quelle sulla quale l’AGCOM è scivolata non abbiano molto senso, è, evidentemente, un altro discorso.

Peccato sia andata così.

Redazione

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