Acquisto prima casa under 36: elenco delle agevolazioni 2023

Paolo Ballanti 09/01/23
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La Legge di bilancio per l’anno corrente estende una serie di agevolazioni, altrimenti in scadenza il 31 dicembre 2022, in favore di quanti procedono all’acquisto di immobili destinati a prima casa.

Grazie a tre distinte disposizioni contenute all’articolo 1, comma 74, lettere a), b) e c) la Manovra garantisce l’accesso nel 2023:

  • Agli interventi straordinari del Fondo Gasparrini, in materia di sospensione delle rate di mutuo;
  • Al Fondo di garanzia prima casa, in favore delle categorie prioritarie;
  • Alle agevolazioni per i giovani under 36.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Acquisto prima casa under 36: Fondo Gasparrini

Prorogata al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 74, lettera a) la validità delle misure straordinarie del Fondo Gasparrini. Il Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di sospendere il pagamento delle rate per un massimo di diciotto mesi, al verificarsi di situazione di temporanea difficoltà.  Il 50% degli interessi che maturano nel corso del periodo di sospensione, sono a carico del Fondo.

La disciplina derogatoria estesa dalla Manovra al 31 dicembre 2023 prevede:

  • L’operatività del Fondo Gasparrini in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 2083 del Codice civile che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19;
  • L’estensione del Fondo in favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra 400 mila euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo;
  • L’esonero dall’obbligo di presentare l’Isee;
  • L’ammissione dei mutui di importo non eccedente i 400 mila euro (anziché 250 mila euro);
  • L’estensione ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo “Prima casa”;
  • La sospensione del pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Acquisto prima casa under 36: Fondo di garanzia prima casa

Il Fondo istituito dalla Legge numero 147/2013 ha l’obiettivo di concedere garanzie a prima richiesta sui mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro, destinati all’acquisto, alla ristrutturazione o all’accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Da qui il nome di Fondo di garanzia prima casa.

In condizioni ordinarie la garanzia opera in misura pari al 50% della quota capitale.

A seguito delle modifiche disposte dalla Manovra 2023 (articolo 1, comma 74, lettera b) viene estesa al 31 marzo 2023 la deroga a beneficio delle categorie prioritarie, in possesso di un Isee non superiore a 40 mila euro, relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (da intendersi come il rapporto tra l’ammontare del prestito ed il prezzo di acquisto dell’immobile) superiore all’80%.

Stiamo parlando di:

  • Giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
  • Giovani che non hanno compiuto i trentasei anni di età.

Per i soggetti citati, in presenza delle condizioni in termini di Isee e limite di finanziabilità, la garanzia del Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Per effetto della Legge di bilancio è altresì estesa al 31 marzo 2023 l’operatività della garanzia fino all’80% della quota capitale, nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Acquisto prima casa under 36: agevolazioni

L’articolo 1, comma 74, lettera c) della Manovra garantisce fino al 31 dicembre 2023 l’operatività delle agevolazioni sulla prima casa a beneficio degli under 36. La misura, introdotta dal Decreto – legge numero 73/2021, prevede:

  • Per le compravendite non soggette ad Iva, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • Per gli acquisti soggetti ad Iva, in aggiunta all’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva riconosciuta al venditore.

Il suddetto credito d’imposta può essere:

  • Portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce dopo la data di acquisizione del credito;
  • Utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo l’acquisto agevolato;
  • Utilizzato in compensazione nel modello F24, grazie al codice tributo 6928.

Ulteriori agevolazioni consistono in:

  • Esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;
  • Esenzione dall’imposta di bollo.

Acquisto prima casa under 36: per chi

Il pacchetto agevolativo per l’acquisto prima casa under 36 spetta a coloro che:

  • Non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
  • Hanno un indicatore Isee non superiore a 40 mila euro annui.

I requisiti indicati si aggiungono a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione sulla prima casa. Nello specifico è necessario che l’acquirente:

  • Abbia o stabilisca la propria residenza, entro diciotto mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • Dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in regione di comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nello stesso territorio comunale in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • Dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa” (in caso contrario è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto).

Acquisto prima casa under 36: quali immobili

Gli immobili ammessi al beneficio sono quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2, abitazioni di tipo civile;
  • A/3, abitazioni di tipo economico;
  • A/4, abitazioni di tipo popolare;
  • A/5, abitazioni di tipo ultra popolare;
  • A/6, abitazioni di tipo rurale;
  • A/7, abitazioni in villini;
  • A/11, abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.

Pertinenze
I benefici si estendono altresì all’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2, magazzini e locali di deposito;
  • C/6, rimesse ed autorimesse;
  • C/7, tettoie chiuse o aperte.

L’agevolazione opera limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria, destinata al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Acquisto prima casa under 36: immobili esclusi

Le agevolazioni acquisto prima casa under 36 non operano per l’acquisto di un’abitazione principale appartenente alle categorie catastali:

  • A/1, abitazioni di tipo signorile;
  • A/8, abitazioni in ville;
  • A/9, castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico.

Acquisto prima casa under 36: quando si decade

Nei casi di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per usufruire della misura fiscale in parola si applicano per:

  • Recupero delle imposte dovute;
  • Applicazione degli interessi;
  • Irrogazione delle sanzioni;

le disposizioni in materia di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”.

Come precisato dall’Agenzia entrate nella Circolare del 14 ottobre 2021 numero 12, se viene riscontrata l’insussistenza dei soli requisiti per l’agevolazione “prima casa under 36” (ad esempio il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni) ma permangono le condizioni per l’applicazione delle misure di favore “prima casa”:

  • Per gli atti soggetti a imposta di registro, quest’ultima viene recuperata (nella misura del 2%) e le imposte ipotecaria e catastale operano nella misura fissa di 50 euro ciascuna (al tempo stesso, nel caso in cui l’acquirente abbia fatto ricorso ad un finanziamento, l’imposta sostitutiva è recuperata nella misura dello 0,25%);
  • Per gli acquisti soggetti ad Iva, viene meno il credito d’imposta con conseguente recupero dello stesso (se già utilizzato), oltre all’applicazione di sanzioni ed interessi.

Resta comunque ferma l’applicazione dell’aliquota Iva al 4%, ricorrendo i requisiti per l’acquisto della “prima casa”. In caso di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:

  • Dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti;
  • Mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
  • Alienazione infraquinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno;
  • Mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”;

si verificano i seguenti effetti:

  • L’imposta di registro è determinata nella misura del 9%;
  • Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa pari a 50 euro ciascuna;

oltre a sanzioni ed interessi. Peraltro, l’imposta sostitutiva sul finanziamento è applicata in misura pari al 2%.

Infine, come ricorda la Circolare AE numero 12/2021 il credito di imposta “viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi), oltre alle conseguenze in materia di IVA per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” di cui al n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972”.

Paolo Ballanti

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