Reddito emergenza 2021: compatibilità, regime fiscale e calcolo beneficio. Istruzioni Inps

Elena Bucci 15/04/21
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Nuove istruzioni Inps riguardo i requisiti di compatibilità con le indennità Covid-19, il regime fiscale e la concessione e il calcolo del beneficio del Reddito emergenza 2021. Nella giornata di ieri 14 aprile 2021 l’ente previdenziale ha infatti rilasciato l’apposita Circolare numero 61, che illustra i requisiti di accesso al Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Reddito di emergenza, marzo aprile e maggio 2021: domande al via

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti economici e di compatibilità del Rem 2021, il regime fiscale e in cosa consiste la concessione e il calcolo del beneficio.

Reddito emergenza 2021: requisiti economici

I requisiti economici indispensabili per avere accesso al sussidio sono relativi all’intero nucleo familiare, individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15 mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro. La soglia aumenta di 5 mila euro:
    • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20 mila euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Inoltre la Circolare n. 61 dell’Inps chiarisce che per il mese di febbraio 2021, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza, la quale è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1.

Reddito emergenza 2021: requisiti di compatibilità

Il Reddito emergenza 2021 non è compatibile con:

  • prestazioni pensionistiche: nuclei familiari con titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, indipendentemente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito;
  • redditi di lavoro dipendente: nuclei familiari con uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • Reddito e Pensione di cittadinanza: nuclei familiari con uno o più membri che percepiscano, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di cittadinanza.

L’incompatibilità vale anche per la presenza, nel nucleo familiare che intende fare domanda per il Rem, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità Covid-19 indicate nell’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, ovvero:

  • soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (articolo 10, comma 1);
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 2);
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 3, lettera a);
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 10, comma 3, lettera b);
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 10, comma 3, lettera c);
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 10, comma 3, lettera d);
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 5);
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6);
  • lavoratori del settore dello sport (articolo 10, comma 10).

Reddito emergenza 2021: regime fiscale

La Circolare Inps chiarisce inoltre che il beneficio economico straordinario del Reddito emergenza 2021, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Reddito emergenza 2021: concessione del beneficio

In caso di accoglimento della domanda il Rem verrà erogato, grazie alle disposizioni attuate dal Decreto Sostegni, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

L’esito della procedura di richiesta verrà comunicato dall’Inps mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati durante la compilazione della domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.

Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

La Circolare 61 sottolinea che il Rem verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. nel caso in cui:

  • l’Iban indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente;
  • le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.

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Reddito emergenza 2021: calcolo del beneficio

Il beneficio economico del Reddito emergenza 2021 è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, che è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1, ovvero con la presenza di componenti del nucleo familiare che versano in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Dunque, i benefici economici destinati alle famiglie in difficoltà variano da 400 euro fino a 840 euro (nel caso in cui all’interno del nucleo vi sia una persona con disabilità grave). Ecco alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem in relazione alla composizione del nucleo familiare:

Composizione del nucleo Scala di

equivalenza

Importo mensile Rem
Un adulto 1 400 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 480 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 840 euro

Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati

Libri utili

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Decreto Sostegni (eBook 2021)

Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

 

(Fonte Inps)

Elena Bucci

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