Detrazione pensionati: attenzione se si hanno anche redditi da lavoro

I pensionati che percepiscono anche redditi da lavoro devono prestare attenzione alle detrazioni applicate da INPS e datore di lavoro, per evitare doppi benefici e conguagli fiscali negativi in dichiarazione.

Paolo Ballanti 16/07/26
Scarica PDF Stampa

Cos’è la detrazione pensionati? L’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, riconosce una riduzione dell’IRPEF lorda ai soggetti titolari di uno o più redditi di pensione.

La misura ha l’obiettivo di diminuire il carico fiscale per il contribuente, in ragione delle spese che lo stesso, anche se non svolge più un’attività lavorativa, continua a sostenere.

Dall’operazione IRPEF lorda meno detrazioni si ottiene pertanto l’imposta effettivamente a carico del contribuente.

Se la detrazione in parola è automaticamente riconosciuta dall’INPS in sede di calcolo del cedolino mensile, particolare attenzione dev’essere posta alle ipotesi di pensionati che svolgono anche un’attività di lavoro dipendente.

Analizziamo in dettaglio perché.

Indice

A quanto ammonta la detrazione pensionati?

Al pari di quanto avviene per le detrazioni spettanti a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, la misura prevista per i pensionati è calcolata non in base a determinati costi effettivamente sostenuti dal contribuente ma in misura forfettaria, secondo quanto disposto dal TUIR.

Nello specifico, la detrazione ai pensionati è calcolata in ragione del reddito complessivo del contribuente, sulla base del principio che, all’aumentare del reddito stesso, diminuisce l’abbattimento fiscale.

Non a caso, in presenza di un reddito complessivo superiore a 50 mila euro annui, non spetta alcuna detrazione.

Leggi anche: “Rimborsi 730 sulla pensione: come funzionano e quando arrivano

Le fasce di importo della detrazione pensionati

Come anticipato, la detrazione pensionati è legata al reddito complessivo del contribuente:

Reddito complessivo (RC) del contribuenteImporto annuo della detrazione
Non superiore a 8.500,00 euro1.955,00 euro
Compreso tra 8.500,00 e 28.000,00 euro700 + [1.255 × (28.000 – reddito complessivo) / 19.500]
Compreso tra 28.000,00 e 50.000,00 euro700 × [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
Oltre 50.000,00 euro0

Sempre sulla falsariga di quanto avviene per la detrazione riconosciuta ai percettori di redditi di lavoro dipendente, anche per i pensionati la prima fascia di reddito, non superiore a 8.500,00 euro, riconosce una detrazione fissa pari a 1.955,00 euro annui.

A tutela del contribuente, tuttavia, la detrazione, pur essendo riproporzionata in base ai giorni di produzione del reddito nell’anno, non può essere inferiore a 713,00 euro.

Si precisa inoltre che, per i redditi da 25.000 a 29.000 euro, l’importo della detrazione risultante dalla tabella è aumentato di 50,00 euro.

Detrazione pensionatiincompatibile con i redditi da lavoro

Per espressa previsione del TUIR, articolo 13, comma 3, la detrazione per i redditi da pensione non è cumulabile con la misura prevista al comma 1 dello stesso articolo.

Trattasi, nello specifico, della già citata detrazione per i redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati.

Ciò significa che, nelle stesse giornate in cui il contribuente beneficia della detrazione per redditi di lavoro, non può fruire anche dell’analoga misura riservata ai redditi di pensione.

Qual è il rischio per il pensionato?

Il pensionato che svolge anche un’attività di lavoro dipendente vede trattenersi, nel corso dell’anno, l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali dal datore di lavoro e dall’INPS, entrambi in qualità di sostituti d’imposta.

In assenza di comunicazioni contrarie da parte del dipendente, il datore di lavoro calcola l’IRPEF considerando i soli redditi dallo stesso erogati, in quanto unico dato noto, e applicando le detrazioni per redditi di lavoro.

L’INPS, parimenti, trattiene l’IRPEF nel cedolino della pensione considerando i soli redditi erogati dall’Istituto e applicando la detrazione per redditi da pensione.

Nel momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, si vede costretto a restituire delle somme all’Erario a titolo di imposte ancora dovute, avendo beneficiato di una detrazione di troppo, sia essa quella da pensione o quella da lavoro dipendente, essendo le stesse incompatibili.

La restituzione delle somme, con un conguaglio fiscale negativo, a causa delle detrazioni fruite in eccesso, avviene con una corrispondente trattenuta nel cedolino della pensione o in busta paga, a seconda del sostituto d’imposta indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi.

Detrazione pensionati: come evitare brutte sorprese in dichiarazione dei redditi?

Per scongiurare un conguaglio fiscale negativo è opportuno che il contribuente decida quale detrazione ottenere, se quella per redditi da lavoro dipendente o, al contrario, per redditi di pensione.

Se l’interessato:

  • intende mantenere le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, è tenuto a comunicare all’INPS la rinuncia alle detrazioni per redditi di pensione;
  • intende mantenere le detrazioni per redditi di pensione, è tenuto a comunicare al datore di lavoro la rinuncia alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente.

Nel primo caso, è disponibile il servizio “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” all’interno del sito inps.it, sezione “Pensione e Previdenza”.

Se, al contrario, si intende rinunciare alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, è sufficiente presentare al datore di lavoro il modello “D23 – Dichiarazione ai fini delle detrazioni d’imposta spettanti”.

Considerare redditi aggiuntivi o un’aliquota IRPEF maggiore

Parallelamente alla rinuncia alle detrazioni, il contribuente può chiedere al datore di lavoro o all’INPS di:

  • calcolare l’IRPEF lorda applicando un’aliquota più elevata, determinata considerando anche i redditi sconosciuti al sostituto d’imposta;
  • calcolare le detrazioni considerando un reddito complessivo maggiorato delle somme sconosciute al sostituto d’imposta.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, il dipendente può, ad esempio, chiedere al datore di lavoro, a mezzo del modulo D23, di considerare per il calcolo delle detrazioni un reddito complessivo composto da:

  • redditi da lavoro dipendente erogati dall’azienda, dato noto;
  • redditi aggiuntivi, dato ignoto all’azienda, indicati nel modello D23 e derivanti, ad esempio, dalla pensione liquidata dall’INPS.

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici