Bonus nido, pagamenti più veloci e rinnovo d’ufficio: cosa cambia con il Decreto 1° maggio

Il Decreto Lavoro introduce lo scambio diretto dei dati tra Comuni e INPS per accelerare i pagamenti del Bonus nido. Dal 2026, inoltre, la domanda resta valida fino ai tre anni del bambino.

Paolo Ballanti 15/07/26
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Novità per il Bonus nido: il Decreto 1° maggio (D.L. 30 aprile 2026 numero 62) di recente convertito in Legge 25 giugno 2026 numero 112 introduce dal 1° luglio 2026 l’obbligo per i comuni e gli enti locali di comunicare direttamente all’INPS il codice fiscale e i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia in possesso di apposito titolo abilitativo.

L’interscambio dei dati permetterà all’INPS di automatizzare i controlli, riducendo i tempi di lavorazione delle domande di Bonus nido e velocizzando il pagamento del contributo alle famiglie.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Bonus nido: con il Decreto Lavoro debutta l’interscambio dei dati tra comuni e INPS

L’articolo 6, comma 5-bis del Decreto 1° maggio (D.L. numero 62/2026) stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.

Tale comunicazione avverrà, in fase di prima applicazione, entro il 1° settembre 2026.

Bonus nido: pagamenti più veloci grazie all’interscambio

La novità appena commentata, introdotta dal Decreto 1° maggio, permette “una comunicazione diretta tra le amministrazioni locali e l’Istituto (precisa INPS nella news del 10 luglio 2026 “Bonus nido 2026: nuove semplificazioni con il Decreto Lavoro”, pubblicata nella sezione “INPS Comunica” del sito istituzionale).

L’interscambio dei dati sulle strutture autorizzate consentirà all’INPS di “automatizzare i controlliriducendo così i tempi di lavorazione e “velocizzando il procedimento di pagamento del Bonus nido a favore delle famiglie.

Questo intervento, precisa ancora l’INPS, si inserisce nel percorso di “semplificazione amministrativa dell’Istituto” e si aggiunge ad un’altra grande novità introdotta di recente.

Ci si riferisce alla validità triennale della domanda di Bonus nido “che evita ai genitori l’obbligo di ripresentare la richiesta ogni anno”.

Validità delle domande fino ai tre anni del bambino

A decorrere dal 1° gennaio 2026 (nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2, Decreto – Legge numero 95/2025) la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.

La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, ferma restando la permanenza dei requisiti normativi di spettanza della misura.

Ne consegue che, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della domanda, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza.

Per dare continuità alla prestazione, precisa INPS nella Circolare numero 29 del 27 marzo 2026, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema “e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento”.

Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.

Con riguardo al contributo per il supporto presso la propria abitazione, la posizione dev’essere aggiornata ogni anno solare inserendo l’apposita certificazione medica.

Aperta la campagna per le domande 2026

Grazie al Messaggio numero 1136 dello scorso 31 marzo INPS ha comunicato l’apertura del servizio telematico per la presentazione delle domande di Bonus nido per l’annualità corrente.

Le domande possono essere presentate in autonomia collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

Come già precisato poc’anzi, dal 2026 le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino (fatto salvo l’aggiornamento delle posizioni).

Si precisa che in caso di più figli dev’essere presentata una domanda per ciascuno di essi.

Scelta del contributo

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere, nello specifico:

  • Contributo asilo nido;
  • Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.

Si evidenzia che coloro i quali abbiano richiesto e ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità di un anno solare non possono ottenere il contributo forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo anno solare.

Contributo asilo nido

Il contributo asilo nido è destinato a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

La misura in parola dev’essere richiesta dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.

Contributo forme di supporto presso la propria abitazione

Il Bonus nido può esprimersi, in alternativa, in una misura destinata a finanziare forme di supporto presso la propria abitazione, a beneficio di bambini, al di sotto dei tre anni di età, affetti da gravi patologie.

In tal caso il bonus dev’essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

Importo del bonus

Dal 1° gennaio 2026 l’importo del Bonus nido è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, dai componenti del nucleo ISEE.

Gli importi che INPS è chiamata ad erogare ai beneficiari il bonus sono determinati in ragione dell’ISEE e della data di nascita del minore.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo è pari a:

  • 3.600,00 euro annui (dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro) con ISEE pari o inferiore a 40 mila euro;
  • 1.500,00 euro annui (dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro) con ISEE superiore a 40 mila euro o ISEE assente.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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