Dall’anno d’imposta 2026 le pensioni spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti beneficiano dell’esenzione da IRPEF e addizionali regionali e comunali a prescindere dal nesso con l’evento che ha dato origine al riconoscimento dello status.
A stabilire l’esenzione fiscale è stata la Circolare INPS 30 aprile 2026, numero 51, mentre con il Messaggio del 10 giugno 2026, numero 1943 lo stesso Istituto ha fornito le istruzioni per presentare le domande di esenzione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Pensioni senza IRPEF: come funziona l’esenzione fiscale
La Legge 11 dicembre 2016, numero 232 ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali (esenzione IRPEF) riconosciuti alle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata.
Con successivi messaggi (numero 1412/2017 e numero 3274/2017) INPS aveva precisato che l’esenzione riguardava i soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Si è tuttavia formato un consolidato orientamento (contrario) della giurisprudenza di Cassazione secondo cui l’esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici, senza necessità di alcuna correlazione con l’evento stesso. La Suprema Corte ha evidenziato la coerenza di tale orientamento con l’intento del legislatore di garantire ai beneficiari strumenti più adeguati di tutela e sostegno in termini morali ed economici.
Il parere dell’Agenzia Entrate
Alla luce del pensiero della Cassazione, l’Agenzia Entrate ha invitato i propri uffici (con Risoluzione numero 68 del 4 dicembre 2025) a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce del principio per cui l’esenzione IRPEF si applica su tutte le pensioni derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui i beneficiari siano titolari.
La circolare INPS
Prendendo atto della giurisprudenza di Cassazione e del parere dell’AE, la Circolare INPS numero 51/2026 ha precisato che, a decorrere dall’annualità corrente, tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o già liquidati dall’Istituto (anche con il ricorso al cumulo, alla totalizzazione e al computo in Gestione Separata) spettanti a:
- Vittime del dovere;
- Soggetti equiparati alle vittime del dovere;
- Familiari superstiti;
sono esentati dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato.
Pensioni: come si ottiene l’esenzione fiscale
Il Messaggio INPS del 10 giugno 2026, numero 1943 chiarisce che per ottenere l’esenzione fiscale è necessario inviare un’apposita istanza telematica all’INPS, nella forma della domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”.
Le istanze possono essere inviate con uno dei seguenti canali:
- In autonomia, collegandosi al portale “inps.it” e accedendo tramite la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS), attraverso il percorso: Pensione e Previdenza – Domanda di pensione – Aree tematiche – Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci – Accedi all’area tematica – Variazione pensione – Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere;
- Avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge.
L’esenzione fiscale delle pensioni 2026 è applicata dall’INPS
Per l’annualità corrente l’esenzione fiscale è applicata direttamente dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a decorrere dal mese di gennaio 2026 (Circolare INPS numero 51/2026).
Il primo rateo utile al pagamento deve intendersi con riferimento alla data della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico e alle tempistiche di elaborazione massiva delle pensioni.
Il recupero delle imposte pagate in eccesso avviene invece con modalità diverse per le annualità precedenti al 2026.
Gestione del contenzioso
Le Strutture territoriali INPS definiscono in autotutela i ricorsi amministrativi giacenti qualora ricorrano i requisiti di cui al Messaggio numero 1943/2026. Il ricorso amministrativo definito in autotutela equivale a domanda di ricostituzione per l’anno 2026 per l’applicazione dei benefici fiscali.
Pensioni: come recuperare la detassazione ante 2026
Per i ricorsi riguardanti la defiscalizzazione degli anni d’imposta antecedenti al 2026 gli interessati devono presentare apposita istanza di rimborso direttamente all’Agenzia Entrate.
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