In vigore dal 7 giugno 2026 il Decreto Legislativo 7 maggio 2026 numero 96 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2023/970 destinata a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva.
Tra gli aspetti principali della normativa figura il diritto di informazione dei dipendenti sui compensi medi applicati in azienda.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Trasparenza retributiva: diritto di informazione
- Trasparenza retributiva: cosa si intende per livello retributivo
- Trasparenza retributiva: stesso lavoro o lavoro di pari valore
- Trasparenza retributiva: informativa ai dipendenti
- Trasparenza retributiva: informazioni incomplete
- Trasparenza retributiva: il datore di lavoro può anticipare la richiesta del dipendente
- Trasparenza retributiva: diritto di comunicare la retribuzione
- Trasparenza retributiva: aziende fino a 49 dipendenti
Trasparenza retributiva: diritto di informazione
L’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 96/2026 riconosce ai lavoratori il diritto di chiedere all’azienda e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Il diritto in parola:
- Può essere esercitato anche per il tramite dei rappresentanti dei lavoratori o degli organismi di parità (su specifica delega del dipendente interessato);
- Non può essere esercitato più di una volta all’anno.
Si precisa che per “rappresentanti dei lavoratori” il decreto intende i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in assenza di queste, i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda.
Trasparenza retributiva: cosa si intende per livello retributivo
Il datore di lavoro, a seguito di apposita richiesta, è tenuto a calcolare la media dei livelli retributivi applicati in azienda.
Per livello retributivo si intende la retribuzione lorda annua (RAL) e la corrispondente retribuzione oraria lorda (ottenuta dividendo la RAL per il divisore convenzionale definito dal CCNL applicato).
Nel calcolo della RAL rientrano i compensi lordi riconosciuti in ogni periodo di paga (mensilità ordinarie ed aggiuntive, come tredicesima e quattordicesima) e come tali appartenenti agli elementi fissi di paga, siano essi definiti dalla contrattazione collettiva o riconosciuti dietro apposito accordo individuale con il dipendente (ad esempio superminimi o indennità ad personam).
Sono esclusi dalla definizione normativa di retribuzione annua i compensi riconosciuti su base personale, discrezionale o temporanea, non generalizzati all’interno della medesima categoria di lavoratori e fondati su criteri oggettivi individuali. Sembrano pertanto escluse le sole voci non fisse riconosciute in ragione delle particolari modalità di svolgimento della prestazione in un determinato mese, come l’indennità per lavoro notturno/a turni o i compensi per lavoro straordinario o supplementare.
Trasparenza retributiva: stesso lavoro o lavoro di pari valore
Il livello retributivo dev’essere fornito al dipendente secondo un valore medio (ripartito per genere) elaborato considerando i soli dipendenti che svolgono lo “stesso lavoro” o un “lavoro di pari valore”.
Con la prima espressione si intendono coloro che svolgono mansioni identiche (ad esempio “addetto alla segreteria” o “addetto alla contabilità generale”) o riconducibili alla stessa qualifica nell’ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento.
Nel computo della retribuzione media si includono anche quanti svolgono un lavoro di pari valore, che si intende la prestazione svolta nell’esercizio di mansioni non identiche ma comparabili. Un esempio può essere la mansione di “Responsabile ufficio personale” comparabile con quella di “Responsabile magazzino ricambi”.
Trasparenza retributiva: informativa ai dipendenti
Ai datori di lavoro è fatto obbligo di informare annualmente i dipendenti del loro diritto di ricevere i dati sui compensi medi e le modalità di esercizio del diritto stesso.
Trasparenza retributiva: informazioni incomplete
Se le informazioni fornite dall’azienda sui livelli retributivi medi sono imprecise o incomplete, i dipendenti hanno diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti, ulteriori chiarimenti riguardo ai dati. La risposta aziendale dev’essere motivata.
Trasparenza retributiva: il datore di lavoro può anticipare la richiesta del dipendente
Le aziende possono anticipare i dati sui livelli retributivi medi pubblicandoli nella propria rete intranet o nell’area riservata del sito aziendale. Le informazioni devono essere ripartite per sesso e riguardare i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Trasparenza retributiva: diritto di comunicare la retribuzione
Ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione. Sono inoltre vietate le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sui propri compensi (articolo 7, comma 6 del decreto).
Trasparenza retributiva: aziende fino a 49 dipendenti
In deroga a quanto sinora descritto, e al fine di evitare l’identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori, il diritto di informazione è assolto dai datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti comunicando i dati sui livelli retributivi medi con le modalità che saranno oggetto di uno o più decreti ministeriali attuativi.
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento