Prestito aziendale: come funziona e come richiederlo al datore. Gli step

Paolo Ballanti 03/03/26
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I datori di lavoro possono rispondere alle situazioni di difficoltà economica in cui versano i dipendenti concedendo prestiti aziendali con tassi di interesse inferiori a quelli di mercato.

Una volta concesso il prestito e liquidata la somma al dipendente, quest’ultimo subisce in busta paga le trattenute mensili previste dall’apposito piano di ammortamento.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Il prestito aziendale

Il datore di lavoro previa richiesta scritta del dipendente può concedere un prestito da recuperare in più rate mensili a mezzo di una trattenuta sul netto da pagare.

Le condizioni del prestito possono essere inquadrate in un apposito regolamento interno / accordo aziendale, in grado di fissare i requisiti per poter accedere al finanziamento, ad esempio in termini di:

  • anzianità aziendale;
  • frequenza;
  • importo;
  • motivazioni.

Al di là del regolamento / accordo, le condizioni del prestito vengono disciplinate in un apposito contratto stipulato tra datore di lavoro e dipendente, in cui sono riportate le condizioni del finanziamento, come:

  • ammontare del prestito totale;
  • condizioni di liquidazione al dipendente del prestito;
  • numero di rate per il recupero delle somme;
  • avvio delle trattenute in busta paga;
  • importo delle singole rate mensili;
  • tasso di interesse (da precisare anche se pari a zero);
  • condizioni in caso di interruzione anticipata del contratto;
  • soggetto intestatario del prestito.

Il documento, per la sua validità, dev’essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal dipendente per ricevuta e accettazione.

Nel contratto di prestito è altresì necessario precisare:

  • che trova applicazione la disciplina (di seguito descritta) di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR;
  • che non si tratta di un anticipo (acconto) dello stipendio né tantomeno di un’anticipazione di una quota – parte del TFR.

Le trattenute mensili

In base all’importo e al numero di rate mensili previste dal piano di ammortamento il dipendente subisce in busta paga una trattenuta direttamente sul netto da pagare.

Ipotizziamo che la rata mensile sia pari ad euro 200,00 e il netto del cedolino di febbraio 2026 corrisponda, una volta applicate le ritenute per contributi, IRPEF e addizionali, ad euro 1.500.

La somma da pagare all’interessato sarà pertanto di 1.500,00 euro meno la rata del prestito (200,00 euro) per un netto definitivo di 1.300,00 euro.

L’effetto in busta paga è pertanto identico a quanto accade nelle ipotesi di riconoscimento di un anticipo (acconto) dello stipendio, con la differenza che l’acconto è recuperato in un’unica soluzione (dal netto della prima busta paga utile) mentre il prestito contempla (di norma) più rate mensili, definite nel piano di ammortamento.

Cessazione del rapporto

In ragione di quanto definito dalle parti (azienda e dipendente) nel contratto di prestito, le somme eventualmente residue e non ancora trattenute alla data di cessazione del rapporto possono essere recuperate in un’unica soluzione sulle competenze terminative, quali:

  • compenso ordinario maturato nell’ultimo mese in forza in azienda;
  • ferie e permessi maturati e non goduti;
  • mensilità aggiuntive maturate e non ancora liquidate;
  • trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Il trattamento fiscale e contributivo

Nel momento in cui il datore di lavoro concede un prestito al dipendente può applicare un tasso di interesse:

  • nullo;
  • inferiore a quelli di mercato, fissati da banche e altre istituzioni.

Il vantaggio economico per il dipendente, derivante dall’abbattimento dei tassi di interesse, è qualificato dal legislatore come una forma di compenso in natura (fringe benefit) in ragione della prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale svolta dall’interessato a beneficio dell’azienda.

Il valore del fringe benefit legato al prestito, che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini contributivi e fiscali, al pari delle somme di denaro erogate in busta paga, è convenzionalmente fissato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) all’articolo 51, comma 4, lettera b).
Nello specifico, per tutte le forme di finanziamento:

  • erogate dal datore di lavoro, a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
  • da terzi, con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni;

si assume come reddito imponibile:

  • per i prestiti al tasso fisso, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti;
  • per i prestiti a tasso variabile, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.

L’agevolazione opera anche quando il datore di lavoro:

  • non sostiene alcun onere specifico, per esempio nel caso di prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio;
  • versa direttamente ad un istituto di credito scelto dal dipendente, un contributo in conto interessi sul conto corrente di quest’ultimo dedicato al pagamento del prestito (senza che la somma entri nella disponibilità del dipendente medesimo).

Il reddito imponibile così determinato dev’essere assoggettato a contributi e imposte all’atto del pagamento delle singole rate.

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Foto copertina: istock/Cecilie_Arcurs

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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