Nell’ambito della procedura di richiesta dell’Assegno di Inclusione (ADI) assume particolare importanza la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Non è un caso, infatti, che il beneficio economico, riconosciuto a mezzo ricarica della Carta di Inclusione, decorra proprio dal mese successivo quello di sottoscrizione del PAD nucleo all’esito positivo dell’istruttoria.
Sempre dalla sottoscrizione del Patto si conteggiano i 120 giorni per presentarsi ai servizi sociali, pena la decadenza dall’ADI o la sua sospensione.
Nonostante l’importanza del PAD, l’INPS ha comunicato con Messaggio n. 2052 27 giugno 2025 una serie di semplificazioni burocratiche per quanti rinnovano l’ADI, tra cui figura proprio la sottoscrizione del Patto.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Presentare domanda di Assegno di inclusione all’INPS
Prima di procedere alla sottoscrizione del PAD è necessario inviare la domanda di accesso all’Assegno di Inclusione.
La domanda di ADI è trasmessa direttamente all’INPS in via telematica, collegandosi all’apposita piattaforma online disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile avvalersi dell’assistenza di patronati e Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Registrazione sul SIISL
A seguito della presentazione della domanda di Assegno di inclusione i dati del nucleo familiare vengono resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativo (SIISL).
Il richiedente l’ADI è pertanto tenuto a collegarsi al portale “siisl.lavoro.gov.it” e procedere alla registrazione cliccando su “Accesso cittadini – Accesso ADI” (necessarie le credenziali SPID o CIE).
I soli soggetti che hanno già presentato la domanda di Assegno all’INPS possono proseguire nella fase di registrazione al SIISL. In caso contrario è presente il seguente messaggio di errore: “Attenzione, questa utenza non è autorizzata all’accesso”.
Sottoscrivere il PAD
Grazie al collegamento alla piattaforma SIISL – sezione ADI il beneficiario l’Assegno di Inclusione può procedere alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare.
Come per la domanda sul sito INPS, anche per la sottoscrizione del PAD nucleo è possibile avvalersi del supporto di CAF e / o patronati. A precisarlo il portale del Ministero del Lavoro (“lavoro.gov.it”) nella pagina dedicata all’Assegno di Inclusione.
Cosa comporta la sottoscrizione del PAD?
Sottoscrivendo il Patto di Attivazione Digitale del nucleo il richiedente l’ADI:
- fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi sociali, attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma SIISL e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;
- autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda con riguardo ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Invio dei dati ai servizi sociali
Con la sottoscrizione del PAD e previa verifica positiva sul possesso dei requisiti da parte dell’INPS, i dati del nucleo familiare vengono trasmessi al servizio sociale del Comune di residenza per permettere l’analisi e l’indirizzamento dei componenti verso i percorsi di attivazione individuali ovvero il rilevamento di situazioni di esclusione.
Appuntamento con i servizi sociali
A seguito dell’invio automatico dei dati, i beneficiari l’ADI devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto.
In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei 120 giorni indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione del beneficio economico è sospesa, salvo poi essere riattivata a seguito dell’incontro.
Il nucleo familiare che non si presenta alle convocazioni senza giustificato motivo decade dall’ADI.
Per evitare le problematiche descritte il sito del Ministero del Lavoro – sezione ADI consiglia al nucleo, qualora “non riceva la convocazione” di presentarsi comunque “entro il medesimo termine dei 120 giorni”.
In definitiva:
- se il beneficiario viene convocato dai servizi sociali ma non si presenta all’incontro (senza giustificato motivo) decade dall’ADI;
- se l’incontro non avviene per omessa convocazione da parte dei servizi sociali e il beneficiario non si presenta autonomamente entro 120 giorni, il beneficio economico è sospeso.
Sottoscrizione del PAD individuale
I componenti attivabili al lavoro sono tenuti a compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) individuale sul SIISL, indicando almeno tre agenzie per il lavoro.
Per finalizzare il percorso della domanda di ADI è necessario altresì sottoscrivere, presso il Centro per l’impiego competente, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).
Quali semplificazioni in caso di rinnovo dell’ADI?
L’Assegno di Inclusione è riconosciuto per un periodo continuativo non eccedente i diciotto mesi, salvo rinnovo, per ulteriori dodici mesi, previa sospensione di un mese.
Come precisato dall’INPS con Messaggio del 27 giugno 2025, numero 2052, già dal mese immediatamente successivo quello della percezione della diciottesima mensilità del beneficio economico, per le domande di ADI in stato “terminata” può essere “presentata la relativa domanda di rinnovo”.
Fermo restando l’invio della consueta domanda telematica all’INPS (in autonomia o avvalendosi di CAF / patronati) l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha previsto una serie di semplificazioni burocratiche per il rinnovo dell’ADI di nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella propria composizione rispetto alla precedente domanda (al netto di nascite e decessi).
Nello specifico, il richiedente “non è obbligato all’iscrizione al SIISL e alla sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo”.
Vengono infatti considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda in stato “terminata”, la cui nuova decorrenza “verrà associata alla data di presentazione della domanda di rinnovo” (Messaggio INPS).
Al contrario, nel caso in cui la composizione del nucleo familiare sia variata, al netto di nascite e decessi, rispetto alla precedente domanda, la domanda di rinnovo dev’essere trasmessa secondo le regole ordinarie, compreso l’obbligo di iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo.
Resta comunque fermo l’obbligo per i beneficiari dell’ADI di presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.
Per le domande di rinnovo, la decorrenza del termine coincide con la data di presentazione della domanda stessa.
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