Hai percepito l’Assegno di Inclusione fino a giugno 2025 e non sai come funziona il rinnovo della prestazione? Sappi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso, con nota n.10558 dell’8 agosto 2025, una serie di istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei familiari che, per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024, ed hanno ricevuto a giugno scorso l’ultima delle diciotto mensilità del sussidio.
In pratica il rinnovo sarà più snello e veloce per quanto riguarda la sottoscrizione del PAD, per chi vuole approfittare della possibilità di godere di altri 12 mesi di ADI. Ecco la procedura.
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Indice
Rinnovo ADI Assegno di inclusione
Il Decreto 48/2023, istitutivo dell’Assegno di Inclusione, ha stabilito che il sussidio è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
Per i primi beneficiari dell’ADI ultima mensilità a giugno 2025
Considerato il periodo di erogazione dell’ADI, sottolinea la nota ministeriale, i nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso al sussidio tra dicembre 2023 e gennaio 2024, considerato che la misura decorre dal 1° gennaio 2024, hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle diciotto mensilità.
Questi beneficiari, sull’apposita piattaforma del sito “inps.it” (sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)”) visualizzano la loro domanda in stato “terminata” oltre a ricevere dall’Istituto il seguente sms: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.
Come rinnovare l’Assegno di inclusione 2025
Per ottenere il rinnovo dell’ADI il nucleo familiare è tenuto a presentare, dal 1° luglio 2025, una nuova domanda sul portale “inps.it”, collegandosi (grazie alle credenziali SPID, CIE o CNS) alla citata piattaforma “Assegno di Inclusione (ADI)”.
In alternativa è possibile inviare la richiesta di rinnovo per il tramite di CAF e patronati.
I soggetti richiedenti l’ADI devono altresì “avere un Patto di attivazione digitale nucleo sottoscritto” (nota Ministero del Lavoro). Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025, è accolta e il PAD (Patto di attivazione digitale) nucleo è sottoscritto, il beneficio economico decorre dal mese di agosto 2025 (mese successivo quello di presentazione della domanda), fermo restando che il pagamento “potrà anche avvenire successivamente, con l’erogazione di eventuali arretrati” (ancora la nota ministeriale).
Procedura semplificata
Come anticipato dall’INPS con Messaggio 27 giugno 2025, numero 2052, al fine di agevolare la presentazione della domanda di rinnovo, sono previste alcune semplificazioni per quanto concerne la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.
I nuclei che risultano invariati (al netto di nascite o decessi) e a prescindere da quale componente del nucleo presenti la domanda, non sono tenuti a:
- Iscriversi al SIISL;
- Sottoscrivere un nuovo PAD nucleo.
Si considerano infatti validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del Patto effettuati in sede di presentazione della precedente domanda, la cui nuova decorrenza è associata alla data di invio della domanda di rinnovo.
Se il richiedente che trasmette la richiesta di rinnovo dell’ADI, pur non essendovi tenuto, compila il PAD nucleo, la sottoscrizione è considerata quale aggiornamento del Patto associata alla precedente domanda e la sua decorrenza coincide sempre con la data di invio della richiesta di rinnovo.
Variazioni del nucleo familiare
A differenza delle casistiche citate, se la composizione del nucleo è variata, al netto di nascite e decessi, rispetto alla precedente domanda, la domanda di rinnovo dev’essere trasmessa secondo le regole ordinarie di presentazione, compreso l’obbligo di iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo.
A seguito di tale domanda il beneficio economico avrà comunque una durata di dodici mesi qualora, all’interno del nuovo nucleo familiare, vi sia almeno un componente che abbia già interamente fruito delle precedenti diciotto mensilità.
In caso di accoglimento della domanda il beneficio per i nuclei con variazioni decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.
Incontro con i servizi sociali
A seguito dell’accoglimento dell’istanza i nuclei familiari hanno 120 giorni per presentarsi ai servizi sociali, a partire:
- dalla data di sottoscrizione del PAD;
- dalla data di presentazione della domanda di rinnovo (per i nuclei invariati);
L’obbligo riguarda “anche i nuclei che nel corso della prima erogazione erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione a seguito della valutazione multidimensionale” (nota ministeriale).
I nuclei che durante il precedente periodo di fruizione dell’ADI avevano obblighi di partecipazione agli incontri di monitoraggio, qualora i servizi sociali avessero già calendarizzato un incontro prima della scadenza dei 120 giorni, la registrazione dello stesso ha validità anche ai fini dell’obbligo di presentazione previsto per i rinnovi.
Attenzione alla sospensione del sussidio
Come chiarisce la nota del Ministero del Lavoro, per le domande di rinnovo presentate a luglio (con PAD già sottoscritto) l’incontro con i servizi sociali deve avvenire al più tardi entro 120 giorni “cioè entro il mese di novembre 2025” così da evitare la sospensione del sussidio.
Tuttavia, sempre la nota dell’8 agosto, in caso di mancato con i servizi sociali entro novembre, l’INPS sospenderà il pagamento dal mese successivo (dicembre).
La sospensione potrà essere annullata solo a seguito della segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo quello della sospensione della misura (sempre dicembre).
Se, ad esempio, i 120 giorni scadono il 9 novembre 2025 e, a tale data, non risulta ancora avvenuto l’incontro, è prevista la sospensione del pagamento dell’ADI di dicembre.
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