Lavoro autonomo occasionale: nota INL sull’obbligo di comunicazione

Paolo Ballanti 12/01/22
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Il disegno di legge di conversione del Decreto fiscale introduce l’obbligo di comunicazione preventiva per le attività svolte in regime di lavoro autonomo occasionale.

Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, rafforza le misure di contrasto al lavoro sommerso, prevedendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione inviata all’Ispettorato del lavoro sulla falsariga di quella utilizzata per gli intermittenti.

L’Ispettorato, con la nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni sull’obbligo di comunicazione preventiva, a partire dalle tempistiche con le quali questa deve avvenire. Si specifica infatti che per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, nonché per i rapporti in essere alla data dell’11 gennaio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio, la nota precisa che “la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico“.

Previste poi sanzioni amministrative ed il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Lavoro autonomo occasionale: Decreto fiscale

Il Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cosiddetto “Decreto fiscale”) con l’obiettivo di:

  • Rafforzare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • Contrastare il lavoro irregolare;

ha modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 (Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) consentendo all’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui:

  • Almeno “il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;
  • A prescindere dal settore di intervento vi siano “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.

Lavoro autonomo occasionale: conversione in legge

Nel testo di conversione in legge del Decreto fiscale, si modifica ulteriormente l’articolo 14 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui l’Ispettorato accerti che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato:

  • Senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • Ovvero inquadrato (ed è qui la novità) come “lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

Il nuovo testo dell’articolo 14 (come modificato in sede di conversione in legge) si preoccupa poi, come vedremo, di indicare le modalità di denuncia dei lavoratori autonomi occasionali.

Lavoratori autonomi occasionali: chi sono

L’obbligo di comunicazione introdotto dal ddl di conversione del Decreto fiscale riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”. Come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”.

Dal punto di vista contributivo, invece, l’iscrizione alla Gestione separata INPS e l’applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore, il resto è in capo al committente) pari per il 2021:

  • Al 33,72% in caso di soggetti non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • Al 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie;

scattano soltanto al superamento della franchigia di 5 mila euro di redditi in un anno solare. Il prelievo INPS è applicato sulla sola parte di compensi eccedenti i 5.000 euro.

L’obbligo di comunicazione non scatta per:

  • rapporti di natura subordinata;
  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • rapporti di prestazione occasionale rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • professioni intellettuali;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale” rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione.

Lavoro autonomo occasionale: modalità di comunicazione

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione l’articolo 14 del Testo unico prevede, con l’obiettivo di monitorare e contrastare i fenomeni di lavoro sommerso, l’obbligo di segnalare preventivamente l’attività dei lavoratori autonomi occasionali con “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.

La comunicazione all’ITL sarà effettuata dal committente a mezzo, si legge nel disegno di legge, SMS o posta elettronica secondo le “modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81in materia di lavoro intermittente.

L’articolo in questione prevede infatti l’obbligo in capo al datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di “comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica”.

L’elenco degli indirizzi e-mail degli Ispettorati territoriali è presente in allegato alla nota INL. La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

La comunicazione che, come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27, non sostituisce in alcun modo la trasmissione preventiva del modello UNILAV di assunzione, può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione (purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente”.

Quest’ultimo dev’essere popolato da:

  • Dati identificativi del lavoratore del datore di lavoro;
  • Data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata.

Una volta compilato, il modello “UNI-intermittente” è trasmesso a mezzo:

  • Servizio informatico sul portale ClicLavoro (“gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente”);
  • Email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
  • SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
  • App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, l’invio della comunicazione preventiva può avvenire a mezzo fax indirizzato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente. Al datore di lavoro è fatto obbligo di conservare copia del fax oltre alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.

Lavoro autonomo occasionale: quando inviare la comunicazione

Come anticipato all’inizio,  per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, nonché per i rapporti in essere alla data dell’11 gennaio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio, invece, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Lavoro autonomo occasionale: rinvio totale

Stando ai dossier parlamentari che hanno accompagnato l’iter di conversione in legge, le nuove modalità di comunicazione imposte per i lavoratori autonomi occasionali replicheranno in toto quelle previste in materia di job on call. Di conseguenza, il rinvio operato dal nuovo articolo 14 del Decreto legislativo n. 81 agli obblighi previsti in materia di lavoro intermittente (definiti all’articolo 15 comma 3 del Dlgs. n. 81/2015) sarà totale.

Si legge nella nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Lavoro autonomo occasionale: sanzioni

Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale, la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Come si legge nel ddl di conversione, in tali ipotesi “non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

La Nota INL specifica che “Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.”

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Paolo Ballanti

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