Assunzione beneficiari RdC: sarà più facile con la Manovra 2022

Paolo Ballanti 16/12/21
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Impegnata nell’iter parlamentare di approvazione, la Manovra 2022 contiene importanti novità in tema di accesso da parte delle aziende agli sgravi previsti per l’assunzione di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Il sussidio in questione, introdotto nel 2019 ad opera del Decreto legge numero 4, ha lo scopo di sostenere le fasce della popolazione in condizioni di difficoltà socio – economica, attraverso un importo mensile erogato a mezzo ricarica di uno strumento di pagamento elettronico ad hoc chiamato “Carta RdC”.

In parallelo, con l’obiettivo di favorirne l’inserimento lavorativo, la normativa introduce uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari del Reddito.

In quest’ottica le modifiche previste dal ddl Bilancio hanno lo scopo di:

  • Semplificare l’accesso allo sgravio, eliminando per l’azienda l’obbligo di comunicare all’ANPAL i posti vacanti;
  • Allargare il raggio d’azione dell’esonero includendo ulteriori rapporti agevolabili oltre a tempo indeterminato full-time ed apprendistato.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Assunzione beneficiari RdC: la norma

Il Decreto legge 28 gennaio 2019 numero 4 (convertito in Legge 28 marzo 2019 numero 26) ha introdotto nell’ordinamento italiano il Reddito e la Pensione di cittadinanza.

In un’ottica di favorire l’inserimento / reinserimento lavorativo dei beneficiari del RdC l’articolo 8 del Dl prevede in favore dei datori di lavoro privati che li assumono a tempo pieno ed indeterminato (anche con contratto di apprendistato), l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Assunzione beneficiari RdC: importo e durata dell’esonero

L’ammontare e la durata dell’incentivo cambiano a seconda che il soggetto da assumere abbia o meno frequentato un percorso di formazione o riqualificazione professionale.

In ogni caso il datore di lavoro, per fruire dello sgravio, è tenuto ad inviare apposita istanza telematica all’INPS.

L’Istituto, a sua volta:

  • Calcola l’ammontare e la durata dell’incentivo;
  • Consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
  • Trasmette l’esito dell’istruttoria all’azienda e, in caso di accoglimento della domanda, allega il piano di fruizione dello sgravio con i relativi importi e la durata.

Lavoratore privo di formazione

Il datore di lavoro (articolo 8 comma 1) che:

  • Comunica alla piattaforma “MyANPAL” la disponibilità di posti vacanti e, sulla base di questi, assume a tempo pieno ed indeterminato (anche con contratto di apprendistato) soggetti beneficiari di RdC;
  • Contestualmente all’assunzione stipula, se necessario, presso il Centro per l’impiego, un Patto di formazione con cui garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale;

ha diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (a carico suo e del lavoratore) pari all’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito all’atto dell’assunzione, comunque non superiore a 780 euro al mese.

Lo sgravio in parola spetta per il periodo residuo di godimento del RdC, così calcolato:

Durata complessiva del sussidio 18 mesi – mensilità già godute dal beneficiario = mesi di spettanza dell’esonero (comunque non inferiori a cinque).

In caso di rinnovo del Reddito, l’agevolazione spetta nella misura fissa di cinque mensilità.

Lavoratore formato

A fronte dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (articolo 8 comma 2) di un soggetto beneficiario del Reddito di cittadinanza, il quale ha completato un percorso di formazione o riqualificazione professionale presso enti accreditati, il datore di lavoro privato ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (a carico suo e del lavoratore):

  • Pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito all’atto dell’assunzione, comunque nel limite di 390 euro mensili (la restante metà è riconosciuta all’ente di formazione sotto forma di sgravio contributivo);
  • Per un periodo pari alle mensilità di sussidio residue in ogni caso non inferiori a sei.

Nelle ipotesi di rinnovo del Reddito di cittadinanza, lo sgravio è concesso:

  • Per un periodo fisso corrispondente a sei mensilità;
  • Per metà dell’importo mensile del RdC.

Assunzione beneficiari RdC: limiti

In entrambe le ipotesi (lavoratore formato o meno) oltre al rispetto del tetto massimo mensile di 780 o 390 euro, si segnala che l’agevolazione non potrà comunque superare l’ammontare totale dei contributi a carico azienda e dipendente.

Assunzione beneficiari RdC: Premi INAIL

Lo sgravio opera esclusivamente in riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione pertanto di premi e contributi dovuti per l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Assunzione beneficiari RdC: requisiti per le agevolazioni

Le agevolazioni previste per chi assume i beneficiari del RdC spettano a condizione che:

  • Si realizzi un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 comma 1 lettera f del Dlgs. n. 150/2015);
  • Siano rispettati i limiti previsti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato (cosiddetto regime “de minimis”);
  • L’azienda sia in regola con gli obblighi in materia di assunzione di lavoratori disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999, eccezion fatta per la stipula di un contratto di lavoro con un beneficiario RdC iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio.

Devono inoltre essere rispettate le condizioni in generale imposte dal Dlgs. n. 150/2015 per le agevolazioni contributive:

  • Assunzione spontanea e non in attuazione di un obbligo imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • Osservanza della normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • Rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • Invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione (modello UNILAV) nel rispetto delle scadenze di legge;
  • Rispetto del diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo;
  • Regolarità contributiva.

Assunzione beneficiari RdC: restituzione degli incentivi

Il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito (maggiorato delle sanzioni civili) nel caso in cui licenzi il beneficiario del RdC nei trentasei mesi successivi all’assunzione, eccezion fatta per le ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

La restituzione è altresì prevista a fronte di:

  • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • Recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione;
  • Recesso durante il periodo di prova;
  • Dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Assunzione beneficiari RdC: le novità della Manovra 2022

L’articolo 21 della bozza di Manovra interviene sullo sgravio riconosciuto per le aziende che assumono lavoratori beneficiari del RdC non formati (articolo 8 comma 1 Dl. n. 4/2019).

In termini di iter di accesso all’esonero il ddl elimina, in un’ottica di semplificazione, l’obbligo (in capo al datore di lavoro) di comunicare alla piattaforma “MyANPAL” la disponibilità di posti vacanti.

Sempre l’articolo 21 include tra i rapporti di lavoro che conferiscono all’azienda il diritto allo sgravio:

  • Contratti a termine full-time;
  • Contratti part-time a tempo indeterminato o a termine.

Se confermate, le modifiche in parola daranno pertanto ai datori di lavoro privati che assumono:

  • A tempo indeterminato pieno o parziale;
  • A tempo determinato pieno o parziale;
  • Con contratto di apprendistato;

beneficiari del RdC, che non hanno partecipato ad un percorso di formazione o riqualificazione professionale, la possibilità di ottenere l’agevolazione contributiva nei limiti di 780 euro mensili, come sopra descritta.

Assunzione beneficiari RdC: incentivo alle Agenzie per il lavoro

Il ddl Bilancio, da ultimo, sempre all’articolo 21 introduce, in favore delle Agenzie per il lavoro (di cui al Decreto legislativo n. 276/2003) ed a seguito della loro attività di mediazione, un incentivo per ogni soggetto beneficiario del RdC assunto.

L’importo destinato alle Agenzie sarà:

  • Pari al 20% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, disciplinato dall’articolo 8 comma 1 (assunzione di soggetto percettore del Reddito non formato);
  • Decurtato dallo sgravio spettante all’azienda.

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