Naspi 2019: pagamento, esempi di retribuzione, durata, Did

Paolo Ballanti 23/07/19
Scarica PDF Stampa
Ai disoccupati in possesso di determinati requisiti contributivi l’Inps eroga l’indennità di disoccupazione che attualmente va sotto il nome di Naspi 2019. 

Il suo importo è legato a quella che è stata la retribuzione del soggetto nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto, nel rispetto comunque di un tetto massimo.

Vediamo nel dettaglio come si calcola l’importo e quali sono le condizioni generali per cui spetta l’indennità.

Naspi 2019: a quanto ammonta l’importo erogato

L’ammontare della NASPI non è uguale per tutti ma legato a quella che è stata la retribuzione imponibile Inps dei 4 anni precedenti l’interruzione del rapporto.

L’ammontare complessivo delle retribuzioni dev’essere diviso per il numero di settimane in cui sono stati versati contributi e successivamente moltiplicato per il valore fisso 4,33. In questo modo si ottiene la retribuzione mensile di riferimento.

Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.221,44 euro (valore di riferimento per il 2019), la Naspi mensile sarà pari al 75% della retribuzione stessa.

Al contrario, quando la retribuzione è superiore a 1.221,44 euro l’indennità sarà pari al 75% di 1.221,44 euro cui si aggiungerà il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.221,44.

Ad ogni modo, la Naspi non potrà superare il tetto di 1.328,76 euro mensili.

L’importo subisce una riduzione del 3% al mese, a partire dal 1° giorno del 4° mese di godimento, equivalente al 91° della prestazione.

L’indennità NASPI è esente da contributi ma soggetta a tassazione IRPEF, con l’INPS che agisce in qualità di sostituto d’imposta.

“Naspi 2019: calcolo, importo massimo, durata, decorrenza”

Naspi 2019: calcolo dell’importo

L’importo da cui partire per calcolare l’ammontare della NASPI è la retribuzione imponibile INPS dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto. Da questa somma si calcolano i contributi previdenziali dovuti all’Inps ogni mese dal dipendente e dall’azienda.

La retribuzione imponibile coincide di norma con la retribuzione ordinaria e gli eventuali compensi aggiuntivi come straordinari, indennità, maggiorazioni, compensi una tantum, mensilità aggiuntive, premi.

Eccezion fatta per talune somme esenti da contributi (ad esempio i rimborsi chilometrici per l’utilizzo dell’auto privata da parte del dipendente in occasione di trasferte fuori dal comune in cui è ubicata la sede di lavoro).

Se ad esempio al dipendente nel mese di giugno 2019 spettano:

  • Retribuzione per lavoro ordinario euro 1.650,00;
  • Straordinario feriale euro 130,00 +;
  • Maggiorazione per lavoro notturno euro 35,20 +.

Quelle citate sono tutte competenze su cui azienda e dipendente devono pagare contributi all’INPS, pertanto la retribuzione imponibile del mese sarà pari a 1.650,00 + 130,00 + 35,20 = 1.815,20 euro.

Per calcolare la NASPI si devono sommare le retribuzioni imponibili di tutti i mesi che si collocano nei quattro anni precedenti la cessazione. Ipotizziamo che la somma sia pari ad euro 114.000,00. Questa dev’essere divisa per le settimane in cui sono stati versati contributi nei quattro anni precedenti, ad esempio 200. Il risultato dev’essere moltiplicato per 4,33:

4,33 * (140.000,00/200) = 3.031,00.

Dal momento che la retribuzione è superiore ad euro 1.221,44 l’importo mensile della NASPI sarà il risultato di:

  • 75% di 1.221,44 equivalenti a 916,08 euro;
  • 25% della differenza tra retribuzione di riferimento (euro 3.031,00) e 1.221,44 equivalenti ad euro 452,39.

Ne consegue che la NASPI sarà pari a 1.368,47 euro lordi mensili. Questa non sarà comunque la somma effettivamente erogata al disoccupato dal momento che il tetto massimo è pari ad euro 1.328,76 mensili.

Naspi 2019: durata dell’indennità

L’indennità spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi nei 4 anni precedenti la data di cessazione del rapporto.

La durata non può comunque eccedere i 24 mesi.

Naspi 2019: come viene pagata

E’ l’INPS ad erogare direttamente la NASPI con cadenza mensile utilizzando il metodo di pagamento scelto dal beneficiario e indicato nel modello SR163.

Questo può consistere in:

  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali;
  • Conto corrente bancario;
  • Conto corrente postale;
  • Libretto postale;
  • Carta prepagata dotata di coordinate IBAN.

Naspi 2019: requisiti

Per aver diritto alla NASPI è indispensabile:

  • Essere in stato di disoccupazione;
  • Aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

La disoccupazione dev’essere involontaria pertanto non legata ad alcun atto del dipendente volto a interrompere il rapporto, con esclusione quindi delle dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa. Come tali si intendono le dimissioni determinate da:

  • Mancato pagamento dello stipendio;
  • Molestie sessuali sul luogo di lavoro;
  • Mobbing;
  • Mansioni modificate in senso peggiorativo;
  • Variazioni rilevanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
  • Spostamento del dipendente ad altra sede senza che ciò sia motivato da ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Hanno inoltre potenzialmente diritto alla NASPI (se ricorrono anche gli altri requisiti) coloro che perdono il lavoro a seguito di:

  • Licenziamento disciplinare;
  • Risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta ovvero in ragione del rifiuto del dipendente al trasferimento ad altra sede purché distante più di 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • Dimissioni nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento di un anno di età del bambino).

Naspi 2019: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

Per poter accedere alla NASPI il disoccupato deve dichiarare in via telematica la propria immediata disponibilità al lavoro (cosiddetta “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” o DID) collegandosi al sito https://did.anpal.gov se in possesso delle credenziali richieste o, in caso contrario, avvalendosi di patronati e Centri per l’impiego.

In alternativa la DID può essere presentata direttamente all’INPS in sede di richiesta della NASPI.

=> Naspi e offerta di lavoro congrua: al via le nuove regole <=

In aggiunta alla DID è prevista la stipula presso i Centri per l’Impiego del “patto di servizio personalizzato” con cui il disoccupati dichiara la propria disponibilità a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze oltre ad attività di carattere formativo e riqualificazione professionale impegnandosi ad accettare offerte di lavoro congrue in termini di retribuzione e distanza dal domicilio.

Come fare domanda di Naspi 

La domanda di NASPI dev’essere presentata all’INPS entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto.

Se il disoccupato è in possesso delle apposite credenziali (PIN dispositivo, credenziali SPID o CNS) può inoltrare la domanda collegandosi al sito INPS nella sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”. In alternativa può chiamare il Contact center INPS o rivolgersi agli intermediari abilitati (patronati e CAF). Oltre alla domanda dev’essere inoltrato all’Istituto anche il modello SR163 in cui dev’essere indicata la modalità di pagamento prescelta per l’indennità NASPI.

=> Naspi 2019: come verificare lo stato della domanda <=

Naspi 2019: decorrenza

La NASPI decorre dal giorno successivo quello di presentazione della domanda, comunque non prima che siano trascorsi 8 giorni dalla cessazione del contratto. Di conseguenza se l’interessato presenta, ad esempio, domanda di indennità cinque giorni dopo l’interruzione del rapporto, la prestazione decorrerà comunque dall’ottavo giorno successivo la cessazione.

Potrebbe inoltre interessarti il volume:

Decreto Dignità: nuove regole per il contrasto al precariato

Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Il volume esamina nel concreto il contenuto e la portata delle modifiche introdotte dal nuovo Governo, con l’obiettivo di combattere il lavoro precario e di restituire con ciò ai lavoratori subordinati la “dignità” asseritamente perduta. Lo scopo del lavoro è quello di porre gli operatori del settore nelle condizioni di dare a tali novità normative la più corretta e proficua applicazione. L’Autore pone dunque alcuni interrogativi e fornisce ad essi risposte che consentono, per quanto possibile, di recepire al meglio il nuovo regime giuridico. Il principale responsabile della progressiva mancanza di stabilità dei rapporti di lavoro subordinato, e conseguentemente della (ritenuta) situazione di sudditanza e precarietà in cui si è venuta a trovare parte della popolazione, è stato individuato nella disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, sul quale effettivamente più frequenti ed incisivi sono stati gli interventi del Legislatore negli ultimi anni. È quindi proprio sulla modifica della disciplina normativa del lavoro a termine, sia nella sua forma “diretta” (vale a dire l’assunzione del lavoratore da parte del soggetto che, in qualità di datore di lavoro formale e sostanziale, effettivamente ne utilizza la prestazione lavorativa) sia nella forma della somministrazione di lavoro (e quindi attuata mediante l’assunzione da parte di un’agenzia per il lavoro, che assume la veste di datore di lavoro formale e che poi provvede a somministrare il lavoratore al soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione lavorativa e che assume la veste di datore di lavoro sostanziale), che il “Decreto Dignità” concentra i propri interventi di maggiore respiro. Luigi Andrea CosattiniAvvocato in Bologna, si occupa di diritto del lavoro, diritto civile e commerciale e diritto tributario. È autore di diverse pubblicazioni su riviste a diffusione nazionale, nonché relatore in numerosi convegni. Da aprile 2015 è Presidente dell’AGER (Avvocati Giuslavoristi dell’Emilia Romagna, sezione regionale dell’AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani).

Luigi Andrea Cosattini | 2018 Maggioli Editore

18.00 €  17.10 €

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento