
La Commissione Medica dell’ASL ti ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa? Le tue malattie non ti permettono di prestare la tua attività lavorativa con serenità, perché lavorare cinque o sei giorni a settimana di seguito ti viene troppo pesante? Inizi a pensare alla possibilità di chiedere i permessi legati alla famosa Legge 104 che ti permette di non presentarti sul posto di lavoro in alcuni giorni senza perdere la retribuzione per le tue assenze.
Ma i permessi della Legge 104 valgono anche per gli invalidi civili che hanno una ridotta capacità lavorativa? È possibile godere dei tre giorni di riposo mensili se i medici dell’ASL ti hanno riconosciuto un’invalidità pari al 70% per esempio? Vediamo tutti i dettagli nelle seguenti righe.
Consulta qui lo Speciale sulla Legge 104
Permessi Legge 104: quando possono essere richiesti?
La principale fonte normativa in tema di permessi lavorativi retribuiti è disciplinata dalla L. 104/92 (così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011), la quale, all’art. 33, disciplina le agevolazioni riconosciute:
- ai lavoratori affetti da disabilità grave;
- e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.
Dunque, i permessi della c.d. “Legge 104” possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai familiari chiamati ad assistere il disabile. In particolare, i permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
- disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavoro domestici e familiari;
- genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati. In caso di riconoscimento dei permessi della Legge 104, si ha diritto a:
- tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore;
- o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
Permessi Legge 104: cosa spetta?
In caso di riconoscimento dei permessi della Legge 104, si ha diritto a:
- tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore;
- o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
Permessi Legge 104: valgono anche per gli invalidi civili?
Ciò detto, è necessario fare un distinguo importante tra persone con “handicap grave” (per i quali sono previsti le agevolazioni della legge 104) ed “invalidità civile” (che viene espressa in percentuali). In particolare, è considerato soggetto portatore di handicap:
- “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (articolo 3 comma 1 legge 104/92). Con lo stato di handicap ai sensi della legge 104 viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale della persona. Tale difficoltà è dovuta a una patologia o a menomazioni fisica e/o psichiatriche.
Nonostante si possa essere portatori di handicap e contemporaneamente invalidi, l’invalidità, a differenza dell’handicap, non implica una condizione di svantaggio che deriva da una menomazione o da una disabilità, riferendosi soltanto alla riduzione delle capacità lavorative. A seconda del diverso grado di handicap e di invalidità che viene riconosciuto, cambiano le agevolazioni conseguibili.
Nello specifico:
- l’handicap può essere di tre tipi: non grave, in situazione di gravità o superiore ai due terzi;
- l’invalidità, invece, viene riconosciuta in valore percentuale sicché per ottenere dei benefici, la percentuale d’invalidità deve essere superiore al 33,33%, vale a dire che la capacità lavorativa deve essere ridotta di un terzo.
Quindi, l’invalidità civile è strettamente collegata alla riduzione della capacità lavorativa che, al fine di compensare lo status sociale, la legge italiana concede specifici benefici.
Invalidi civili: i benefici previsti
Lo status di invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3, cioè al 33,33%. A partire da tale soglia, vengono stabiliti benefici e prestazioni diverse a seconda del concreto livello di riduzione accertata:
- fino al 33%: nessun beneficio è riconosciuto;
- dal 34%: vengono riconosciuti ausili e protesi inerenti alla malattia riportata sul verbale d’invalidità;
- dal 46%: si procede all’iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio. L’iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore disoccupato, allegando il verbale dell’invalidità e di disabilità;
- dal 51%: si ha diritto ad un congedo per le cure, non superiore ai 30 giorni all’anno, su richiesta del lavoratore invalido ed autorizzato dal medico. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per i permessi Legge 104 per i portatori di handicap e per il congedo straordinario, quindi è necessario verificare la possibilità di ottenere il congedo, secondo quanto disposto dal contratto collettivo applicato;
- dal 67%: si ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi e alla tessera di esenzione dal pagamento dei ticket;
- dal 74%: si ha diritto all’assegno mensile per 13 mesi, se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito. In pratica per ricevere bisogna avere:
- età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi;
- non avere un impiego;
- reddito annuo personale inferiore ai 4.800,38 euro.
Per chi ha meno di 18 anni è comunque prevista un’indennità mensile di assistenza, mentre gli over 65 hanno diritto all’assegno sociale.
- 100%: si ha diritto alla pensione mensile: nel rispetto dei limiti reddituali. Anche in questo caso l’età del beneficiario deve essere compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi, mentre il reddito annuo non deve superare i 16.664,36 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ho una invalidita civile del 60 per cento dovuta ad ustione di 6 anni fa .vado a fare interventi chirurgici migliorativi a padova periodicamente-A seguito di questo ultimo intervento devo andare ogni 10 o 15 gg,a seconda di come mi trovano i medici,in ospedale per compiere a termine questo ciclo- posso avere il giorno pagato dall inps o devo usufruire dei permessi retribuiti dalmio datore di lavoro?
Risulta molto istruttivo il vostro confronto tra soggetti riconosciuti ex legge 104/92 e soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile.
Tuttavia andrebbe considerato il caso veramente aberrante di soggetto riconosciuto al 100% invalido civile con necessità di accompagnamento e di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Nello specifico, soggetto affetto da epilessia temporale farmacoresistente con crisi a semeiologia complessa pluriquotidiane/plurisettimanali. Avete cioè affrontato l’interessante aspetto economico anche degli invalidi civili totali (100%), ma andrebbe forse esaminata anche la problematica delle ricadute nei rapporti sociali e nella vita di relazione e i motivi della differenziazione tra tali soggetti per i quali c’è il grave handicap dell’impossibilità di una vita autonoma di relazione e dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. Ciò comporta la necessità di assistenza continua, non essendo il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 508/88).
La legge 508/88 attribuisce l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
In più il soggetto in questione è stato già riconosciuto totalmente e permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa ex legge 336/95, art. 2 comma 12. Ma a questo punto non intende più sottoporsi a ennesimi disagi e trafile per la legge 104 anche perché gli specialisti hanno sconsigliato qualsiasi ulteriore stress. Insomma l’invalidità totale con accompagnamento, a corollario della legge 335/95, dovrebbe assorbire in tali quadri patologici la legge 104/92.
Se non ricordo male, esiste una norma che impedisce la duplicazione di accertamenti per patologie analoghe. Un malato grave non può continuare a trascorrere una vita già così tanto difficile affrontando disagi con stress espressamente controindicati dai medici curanti. Soluzioni? Forse, per questi disabili gravi la legge 508/88 dovrebbe prevedere questi casi con assorbimento della 104/92.
Ricordo a me stesso l’art. 3 comma 3 della legge 104: «3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».
Nel caso in oggetto la connotazione della patologia è quella di gravità e l’intervento assistenziale è continuo e permanente. Sarebbe interessante conoscere il vostro pensiero.
Ultima osservazione, non certo per ordine di importanza, il grave problema delle vaccinazioni. La legge 104, art. 3 comma 3, è giustamente inserita tra le priorità e le scelte vaccinali per tali pazienti e i caregiver e/o. Ma non sarebbe opportuno e urgente inserire anche la tipologia di pazienti che ho appena illustrato?
Grazie,
Massimo
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 la commission medica mi ha riconosciuto l’handicap comma 1 art. 3 della 104 in più un’invalidità civile del 46%, il datore di lavoro NON mi concede i 3 giorni/18 ore di permesso 104 perchè NON E’ GRAVE!
E’ corretto?
Specifico che NON possiedo alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. n. 5/2012
Io sono Mattei Aldo invalido a 80% ri conscituo dal tribunale de Roma e lavoro par tam a mondo coveneza e oltre pago un affitto d 400 euro e non o agliuti da ne, Suno e vorei sapere un invalido al 80% che deve fare oltre pure la, affitto ma, dove, simo arrivati e, voglio de, diritto la 104 perme seso
UN INVALIDO AL 75% PUò ASSISTERE IL PROPRIO FAMILIARE DIABILE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
Buona sera, usufruisco della legge 119/2011 ,(30 GIORNO ALL’ ANNO PER CURE MEDICHE), dopo che sono stata operata alla schiena lo specialista mi ha prescritto la piscina, desidero sapere se posso usare i giorni per cure mediche anche per nuotare e come mi devo comportare con la piscina comunale . GRAZIE STEFANIA