Pensione con 15 anni di contributi, non vale per i part time

Redazione 22/03/18
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La possibilità di andare in pensione con 15 anni di contributi, come previsto dalle Deroghe Amato, non vale per i lavoratori part time. Lo ha precisato recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4442 del 23 febbraio scorso intervenendo sul rigetto da parte dell’Inps di una domanda di pensione di vecchiaia per una lavoratrice impiegata per diversi anni con orario part time.

Il caso della sentenza

La lavoratrice contestava l’operato dell’Inps perchè riteneva che al suo caso potesse applicarsi l’art. 2, comma 3, lett. b) d.lgs. 503/1992, in quanto lavorava da diversi anni con orario part-time e quindi meno di 52 settimane ogni anno.

Come andare in Pensione con 15 anni di contributi

Possono andare in Pensione con 15 anni di contributi, anzichè 20, i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive con contributi prima del 1996, che possono calcolare la pensione con il sistema misto e possono mantenere il requisito contributivo prima della Riforma Amato del 1992.

In particolare sono quei lavoratori che:

  • hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992;
  • sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 31 dicembre 1992,
  •  sono dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e occupati per almeno 10 anni  per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (lavoratori e lavoratrici stagionali o con attività lavorative discontinue);
  • nati tra il 1952 e il 1953, al 31 dicembre 1992 hanno maturato un’anzianità contributiva tale che, anche se incrementata non riuscirebbero a raggiungere il requisito contributivo richiesto.

Cosa dice la Cassazione sulla Pensione con 15 anni di contributi

I giudici della Suprema Corte hanno ribadito quanto stabilito dalle pronunce precedenti: “La deroga all’applicabilità del regime previdenziale introdotto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevista, dall’art. 2, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo, per i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”), non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva e non trova, pertanto, applicazione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali”.

Per i giudici della Cassazione possono andare in pensione con 15 anni di contributi i lavoratori impiegati nell’agricoltura o in attività stagionali con contratti rinnovati annualmente per periodi inferiori a 52 settimane all’anno.

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