Nuovo Codice Appalti, livelli di progettazione: cosa cambia

Redazione 27/06/16
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Manca solo l’approvazione, ma è ufficialmente pronto il decreto attuativo del Nuovo Codice Appalti che definisce i livelli di progettazione.

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Progettazione dei lavori pubblici: come cambia

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Con l’articolo 23, il Nuovo Codice Appalti divide la progettazione dei lavori pubblici in 3 distinti livelli di successivi accertamenti tecnici:

1) progetto di fattibilità tecnica ed economica;

2) progetto definitivo;

3) progetto esecutivo.

Il primo ok al CSLP è atteso già entro questa settimana, poi il testo al vaglio dei Ministeri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dei Beni Culturali. In Gazzetta Ufficiale, la norma verrà pubblicata ed entrerà in vigore quindi entro l’estate.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prende il posto del preliminare e trova la soluzione progettuale con il miglior rapporto costi-benefici per la collettività. Rispetto al ‘vecchio’ progetto preliminare generico, i documenti che bisogna produrre aumentano.

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Cosa dovrà contenere il progetto definitivo?

Quest’ultimo dovrà recare i seguenti elementi:

– tutti i dettagli dei lavori da realizzare;

– tutti i dati necessari al rilascio delle autorizzazioni;

– il cronoprogramma degli interventi.

Quale progetto andrà in gara?

Ad andare in gara sarà il progetto esecutivo che dovrà sviluppare dettagliatamente tutti gli elementi del progetto definitivo e prevedere un piano di manutenzione dell’opera.

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In tal caso, la regola sarà un unico livello di progettazione: nei concorsi di progettazione, quest’ultima potrà essere ripartita in uno o più livelli di approfondimento di cui sarà la Stazione Appaltante ad individuare i requisiti.

Redazione

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