Strade e scuole provinciali in colpevole stato di abbandono

Massimo Greco 09/05/15
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Lo stato di abbandono in cui versano le strade provinciali ed alcune scuole del territorio siciliano ci inducono a riflettere sulle responsabilità per eventuali danni a cose e a persone. Ora, se è pacifico che l’inosservanza da parte degli Enti pubblici, nella sistemazione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, alle regole tecniche, ovvero ai comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere sanzionato dalle competenti Autorità Giudiziarie essendo i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, più difficile è individuare tali responsabilità nel caso in cui, come quello che ricorre nella fattispecie da almeno un biennio, l’Ente pubblico in discussione è un ente territoriale di governo come la Provincia, privato, più o meno consapevolmente, delle risorse finanziarie minime per fronteggiare questo tipo di emergenze.

La tradizionale responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha infatti carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, da intendersi come un elemento esterno oggettivamente imprevedibile ed inevitabile. Tuttavia, di custodia si può parlare solo quando esiste un potere di governo articolato in potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare e di escludere terzi dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.

Rientra quindi nella fattispecie del caso fortuito, o meglio ancora nella causa di forza maggiore, l’ipotesi in cui il funzionario dimostri che la mancata manutenzione della strada provinciale che ha causato il danno risarcibile non è da imputare a negligenza dello stesso ma alla totale assenza di risorse finanziarie derivanti da una riforma dell’ente intermedio che, almeno in Sicilia, stenta ad essere completata. Basti pensare che nei prossimi mesi la Regione dovrà determinare i costi standard riferiti a quelle funzioni fondamentali dei liberi consorzi comunali che ancora oggi si sconoscono.

A questo punto la responsabilità extra-contrattuale dovrebbe spostare il suo baricentro verso chi (o coloro) non ha messo l’Ente pubblico nelle condizioni di assicurare i livelli essenziali sottesi all’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso assegnate.

E’ fin troppo evidente che sulla questione della inceppata riforma dell’ente intermedio siciliano la responsabilità è da imputare in capo al legislatore regionale e quindi alla politica regionale. Siamo perciò in presenza di un caso di responsabilità extra-contrattuale del legislatore che potrebbe trovare “giustizia” solo nell’ipotesi in cui viene dimostrato che lo Stato, a cui è affidato il potere legislativo, ha violato una norma dell’ordinamento comunitario. L’esercizio della funzione legislativa, anche in forza della necessaria separazione dei poteri pensata da Montesquieu, gode infatti di una speciale protezione, rectius, immunità.

L’insindacabilità dell’azione dei parlamentari e dei consiglieri regionali, in quanto ancorata ad una prerogativa di rango costituzionale, impedisce di assoggettare alle ordinarie giurisdizioni quegli atti tipici posti in essere in occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali all’esercizio dell’attività legislativa e politica.

Orbene, a meno di riuscire a trovare a Berlino quello stesso Giudice a cui si era rivolto nel ‘ 700 il mugnaio di Potsdam per avere “giustizia”, i 90 inquilini di Palazzo dei Normanni non potranno essere chiamati a rispondere giudizialmente per avere ridotto in questo stato gli enti intermedi siciliani e, di conseguenza, per avere provocato l’anarchia in un settore, come quello della manutenzione del patrimonio immobiliare provinciale che tanti danni a cose e persone sta già provocando.

Quindi nessuna responsabilità extra-contrattuale da poter imputare alla scadente qualità del legislatore regionale al quale, invero, potrà essere imputata la sola responsabilità politica attraverso l’uso di quegli strumenti che l’ordinamento democratico ha consegnato ad ogni cittadino/elettore: il diritto di elettorato attivo. Sapranno gli elettori siciliani, chiamati nei prossimi giorni al rinnovo delle cariche di governo di numerosi Comuni, fare buon uso di questo strumento di democrazia per sanzionare quelle forze politiche che hanno provocato tutto questo?

 

Massimo Greco

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