È illegittima la modulazione delle tariffe della refezione scolastica svolta in base all’“ISEE”

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A complicare ulteriormente la questione delle tariffe della mensa scolastica, che pure ha avuto più volte risalto sui quotidiani in occasione di “singolari” provvedimenti (ricordo ad es. il caso di alcune scuole che hanno previsto una separazione fisica a pranzo tra gli alunni i cui genitori potevano permettersi il pagamento della mensa e quelli che invece, non potendovi assolvere per problemi economici, si dovevano portare il c.d. “pranzo al sacco”) interviene ora l’interessante sentenza del TAR Toscana, n. 559 dell’11 aprile 2013, che mette in seria discussione il sistema adottato dalla gran parte dei comuni italiani, sistema che prevede la modulazione delle tariffe della mensa scolastica in base agli scaglioni risultanti dall’Indicatore di Situazione Economica Equivalente c.d. “ISEE”.

La sentenza è relativa al caso del Comune di Pistoia il quale, peraltro durante lo svolgimento dell’anno scolastico, ha modificato le tariffe in commento. Ne è nato il contenzioso cui la sentenza ha posto fine con una motivazione assai suggestiva che vede l’applicabilità dell’ISEE alle sole prestazioni assistenziali in senso proprio, cui certo non rientra la mensa scolastica.

Merita ripercorrere brevemente i punti salienti della sentenza.

Anzitutto essa afferma che non v’è dubbio che la refezione scolastica sia qualificabile come servizio pubblico. Essa infatti è assunta dall’Amministrazione intimata con la finalità di favorire ed agevolare la frequenza delle scuole dell’infanzia ed elementari presenti nel proprio territorio. Ricorre quindi sia l’elemento soggettivo, ossia la riferibilità dell’attività di refezione scolastica ad un ente pubblico, sia l’elemento oggettivo e cioè la finalizzazione dell’attività medesima a scopi di generale interesse, consistenti nell’agevolazione della frequenza scolastica.

Ciò tuttavia non basta per dare legittimità ad un sistema di differenziazione nell’accesso ai servizi in base alle condizioni economiche risultanti dall’ISEE, laddove esso é legittimo – questo in sostanza il ragionamento dei giudici del TAR- in tanto in quanto sia prevista per l’accesso a prestazioni o servizi sociali assistenziali. Ai sensi dell’art. 128, comma 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per “servizi sociali” devono intendersi le attività poste in essere da soggetti pubblici al fine di rimuovere e superare situazioni specifiche di bisogno o di difficoltà delle persone, con esclusione di quelle garantite dal sistema previdenziale e sanitario e di quelle assicurate dall’amministrazione della giustizia.

La refezione scolastica non rientra nell’ambito dei servizi sociali. Essa infatti non è finalizzata al superamento di specifiche situazioni di bisogno o di difficoltà delle persone, ma è rivolta alla generalità dei minori frequentanti le scuole dell’infanzia ed elementari nel territorio comunale. Il TAR conclude quindi rilevando che effettivamente risulta violato l’art. 1 del d.lgs. 109/1998, il quale limita l’utilizzo dei criteri unificati di valutazione della situazione economica ai richiedenti prestazioni o servizi sociali assistenziali che non siano destinati alla generalità dei soggetti. Ù

Il ragionamento -come si suol dire con termine atecnico- “non fa una piega”.

Il TAR Toscana però non si è limitato a ciò, ovvero al mero annullamento dell’atto, ma suggerisce pure all’Amministrazione una possibile strada per salvaguardare le fasce di utenza più deboli del servizio in discussione ovvero quella di individuare modalità di tariffazione specifica a loro favore e derogatorie ai criteri generali, per la cui fruizione la stessa avrebbe legittimamente dovuto esigere la dimostrazione di una determinata situazione economica tramite l’ISEE.

Il ragionamento seguito dai giudici del TAR con l’innovativa sentenza appare pienamente condivisibile, tenuto anche conto che nel nostro sistema fiscale, ad alta evasione/elusione come è noto, il sistema di modulazione adottato rischia di penalizzare, sempre i soliti, ovvero i dipendenti pubblici o i cittadini che dichiarano effettivamente tutto quanto guadagnano, a vantaggio dei soliti “furbi” che anche in questa occasione si vedono potenzialmente applicare tariffe più ridotte proprio a causa del loro illecito.

Risponde poi ad un criterio di equità generale il ragionamento seguito, ovvero che se un servizio pubblico ha un determinato costo questo debba essere uguale per tutti a prescindere dalla situazione economica, salvo per particolari prestazioni di natura assistenziale in senso stretto.

Difatti quanto avvenuto nel comune di Pistoia (ma anche in quello di Firenze tanto per citarne un altro) è un po’ come se si modulassero i biglietti dell’autobus in base ai valori ISEE, effettivamente non pare corretto, il servizio ha un costo e quello deve essere uguale per tutti, abbienti o meno abbienti, salvo situazioni di particolare disagio per cui si devono prevedere forme di agevolazione e/o esenzione come suggerito dai giudici toscani.

In vista del nuovo anno scolastico, spetterà quindi alle Amministrazioni trovare un sistema di tariffazione più equo.

 

Matteo Spatocco

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