La riduzione dei costi della politica

Bruno Fuoco 03/02/12
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La normativa di contenimento dei costi degli apparati pubblici ex decreto legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010), presenta, tuttora, una serie di incertezze applicative di cui vale la pena parlare.

Prendiamo, ad esempio, una disposizione che tocca la vita di molti enti privati e pubblici che ricevono contributi pubblici, non “una tantum”: “La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica …”(art. 6, comma 2). Ci si è chiesti da subito: il principio del carattere onorifico delle cariche concerne anche gli organi di controllo, cioè i revisori dei conti e il collegio sindacale?

Nel corso dell’anno 2011, le sezioni regionali della Corte dei conti hanno dato risposta positiva al quesito, non aderendo al diverso assunto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (cfr. ad esempio, Sezione per il controllo – Lombardia pareri nn. 674, 669/2011, Sezione per il controllo – Campania parere n. 336/2011). Bene, ma recentemente, il Ministero dell’economia e delle finanze, con circolare 28/12/2011 n. 33, ha espresso avviso contrario, sostenendo l’inapplicabilità della norma ai revisori e ai sindaci.

Gli enti tenuti a rispettare la normativa in questione devono possedere la personalità giuridica? La questione non è peregrina. Nel corso dell’anno 2011, le sezioni regionali della Corte dei conti hanno dato risposta negativa al quesito, non aderendo al diverso avviso del Ministero dell’economia e delle finanze manifestato da subito con circolare 40/2010 (cfr. ad esempio, cfr. Sezioni per il controllo, Emilia Romagna n. 10/2011, Veneto n. 244/2011,  Lombardia n. 1065/2011, Regione Piemonte n. 56/2011). Recentemente, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la citata circolare n. 33/2011, ha, invece, inteso ribadire il precedente avviso espresso nel 2010.

Allora, le cariche presso le “istituzioni”, organismi strumentali dei Comuni, sono onorifiche secondo la citata normativa? Certamente sì, afferma la sezione per il controllo – Regione Lombardia, con pareri nn. 361 e 598/2011. Ma a ben vedere, secondo la sezione per il controllo – Regione Umbria – parere n.52/2011- occorrerebbe applicare solo il taglio del 10% dei compensi ex art. 6, comma 3.

A fronte di una formulazione del precetto così lacunosa, occorre riconoscere che risulta forse più chiara la sanzione comminata: “La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli”.  Ma cosa ha previsto, effettivamente, il comma in questione?

Emblematico è, poi, il settore relativo ai contributi in denaro (e alle molteplici forme di vantaggi patrimoniali indiretti) concessi dalla P.a., strumenti significativi per promuovere utilitas pubbliche tramite le realtà associative. In una situazione di forte crisi, il legislatore statale è intervenuto in materia prescrivendo:

–      il divieto delle  spese per sponsorizzazioni (6, comma 9);

–      un tetto massimo alle spese per convegni, mostre, pubblicità … (6, comma 8).

Il legislatore si è ben guardato, però, dal definire: la sponsorizzazione; i contributi ammissibili ed il relativo regime, cioè se essi siano sempre assoggettabili al tetto massimo ex art.6, comma 8 oppure se, in talune fattispecie, siano insuscettibili di subire riduzioni. Non deve destare meraviglia, allora, il fatto che la magistratura contabile, in sede consultiva, sia stata costretta a farsi carico di queste problematiche, con soluzioni talvolta non uniformi. Vi è concordia, ad esempio, nell’affermare che sono, senza dubbio, vietate le spese finalizzate al ritorno di immagine della P.A. Ma, quando si tratta di stabilire la natura dei contributi ammissibili e il loro regime, si apre uno scenario ben articolato. Sono state formulate sul punto almeno tre opzioni interpretative. In particolare, si sostiene che sono tuttora ammissibili i contributi:

–  (I tesi) se coerenti con quanto prescritto dagli atti fondamentali dell’Ente  locale (statuto, regolamento…);

–  (II tesi) se coerenti con i fini individuati dall’art. 13 del d.lgs. 267/2000;

–  (III tesi) se correlati allo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria.

Tutte queste opzioni sono pregevoli, ma le scelte di politica legislativa non dovrebbero essere compiute da altre Autorità?

Ma  se l’Ente si avvede di erogare illegittimamente gettoni di presenza a propri dipendenti e funzionari onorari (ad es. consiglieri comunali), come deve comportarsi? La risposta appare chiara: si sospende immediatamente l’erogazione dei gettoni e si avvia l’azione di recupero, tenendo presente che il dies a quo della prescrizione (decennale) coincide con la data di ciascun pagamento illegittimo (Corte dei conti, Sez. controllo Regione Veneto n.180/2011).

I tagli lineari, come si sa, sono poco ragionevoli: la riduzione della spesa prevista dalla normativa in esame, infatti, si estende “in maniera indifferenziata su situazioni difformi premiando gli enti meno virtuosi che abbiano per mera occasione sostenuto un’ampia spesa nell’anno 2009 e sacrificando gli enti più virtuosi che in quell’anno hanno contenuto le spese ovvero non le hanno sostenute affatto” (Corte dei conti – sez. contr. Regione Lombardia n. 6/2011). Ma se l’Ente non assunto impegni di spesa in una data tipologia di spesa, nell’anno 2009, quale parametro alternativo è legittimo assumere per il computo della riduzione? Evidentemente, il legislatore tace sul punto. Per fortuna, vengono in soccorso le sezioni regionali della Corte dei conti anche in questo caso con soluzioni pregevoli, anche  se non uniformi… ne riparleremo in queste pagine.

Bruno Fuoco

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