La Cassazione assolve lo spam

Redazione 14/10/11
Scarica PDF Stampa
La Corte esclude l’ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.

Recita così il verdetto contenuto nella sentenza n. 36779 del 12 ottobre 2011 con la quale la Corte di Cassazione esclude che lo spam, l’odiosissima posta indesiderata che intasa le nostre caselle email, possa rientrare nella fattispecie di di reato previsto dall’art. 660 del codice penale, ovvero “Molestia o disturbo alle persone”.

Una sentenza che ha sorpreso un po’ tutti, probabilmente anche i due giovani imputati autori dell’operazione di spamming, che erano già stati condannati sia in primo che in secondo grado.

Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’ apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera”, spiega la Suprema Corte.

La Corte, tuttavia ammette che sia gli sms che le e-mail hanno un segnale acustico di ricezione “che può, specie nel caso di spamming costituito dall’affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l’ invasività dell’avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l’uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione, dall’altro“.

Ciò nonostante i giudici hanno ritenuto che le email indesiderate non abbiano creato un disturbo diretto dal momento che è l’utente che decide di scaricare la posta prima di leggerla.

In pratica, “il carattere invasivo, senza possibilità di sottrarsi al suono molesto, dell’avvertimento dell’arrivo della posta elettronica non può dirsi realizzato perché gli imputati comunicavano con le persone offese tramite computer ed in tanto la posta elettronica con questo mezzo inviata poteva essere letta in quanto i destinatari di essa, per nulla avvertiti dell’arrivo, avessero deciso di aprire la posta elettronica pervenuta. Situazione del tutto simile alla ricezione della posta per lettera, che viene riposta nella cassetta, per l’appunto, delle lettere ed alla quale il destinatario accede per sua volontà, senza peraltro essere stato condizionato da segni o rumori premonitori“.

E dunque, conclude la Corte, “il fatto non è previsto dalla legge come reato“.

– – –

Il testo della sentenza

Redazione