Agenti di commercio: basta una sola comunicazione per la ritenuta ridotta sulle provvigioni

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Con l’art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, gli intermediari di commercio indicati all’art. 25-bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, possono presentare al preponente una sola comunicazione (con validità fino alla decadenza delle condizioni previste) per chiedere che la ritenuta d’acconto, ai fini delle imposte sui redditi, sia commisurata non sulla base imponibile costituita dal 50% della provvigione ma su quella ridotta, pari al 20% della provvigione.

Secondo quanto è previsto dal citato art. 25-bis, come regola generale, l’agente di commercio (e qualsiasi altro intermediario) che non si avvale dell’opera di  dipendenti e/o di terzi subisce la ritenuta applicata sul 50% della provvigione:

Provvigione 2015                                                                                 € 1.000,00+                                                                                                                                                                                                                                                               1.000,00

IVA 22%                                                                                                     €     220,00=

Totale fattura                                                                                      €  1.220,00-

Ritenuta d’acconto 23% su € 500,00                                                  €     115,00-

Ritenuta Enasarco 7,325% su € 1.000,00                                            €      73,25=

Netto dovuto                                                                                        € 1.031,75

 

Tuttavia, qualora si avvalga, in via continuativa,  di prestazioni di dipendenti (indipendentemente dalla loro qualifica) e/o dell’opera di terzi può chiedere alla controparte che la ritenuta d’acconto venga conteggiata sul 20% della provvigione liquidata.

A tale proposito,  è considerato “terzo”  chi, senza vincolo di subordinazione, collabora con l’intermediario nello svolgimento dell’attività di impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari, i produttori e le figure similari. Sono considerati “terzi” anche i collaboratori dell’impresa familiare impegnati nell’attività dell’intermediario nonché gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito da sole prestazioni di lavoro.

L’attività dell’intermediario si considera esercitata in via continuativa con l’ausilio di dipendenti o di terzi se, a prescindere dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione consiste in “prestazioni per la prevalente parte dell’anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi. Se il percipiente si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo”   (art. 1, quarto e quinto comma, del D.M. 26/4/1983).

Secondo le vecchie regole, l’interessato doveva inviare, solo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al sostituto d’imposta la richiesta di applicazione dell’agevolazione. La formalità doveva essere reiterata di anno in anno per far valere il beneficio: per l’anno 2014, la richiesta doveva essere fatta entro il 31.12.2013.

In base al, nuovo, settimo comma del D.P.R. citato, in attesa di un apposito provvedimento, la dichiarazione potrà essere presentata non solo mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e con  valenza non solo per l’anno successivo ma fino a quando permangono le condizioni previste per il riconoscimento dell’agevolazione (e, comunque in maniera tempestiva, che, attualmente, è fissata in 15 giorni).  In sostanza, il quadro procedurale è così articolato:

  1. un apposito decreto determinerà i criteri, i termini e le modalità per presentare la richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% della provvigione, anziché sul 50% della stessa;
  2. è ammesso anche l’invio della richiesta tramite posta elettronica certificata;

c. a dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a quando l’intermediario perderà i requisiti richiesti.

Se nel corso dell’anno maturano le condizioni per usufruire dell’agevolazione, la dichiarazione va inviata entro 15 giorni dall’inizio del rapporto subordinatamente alla presenza di dipendenti e/o collaboratori. Sempre entro tale termine va essere segnalata la decadenza dal beneficio cioè, venendo meno il rapporto di collaborazione dei dipendenti e/o dei collaboratori, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta non più sul 20% ma sul 50% del compenso.

Provvigione 2015                                                                                         € 1.000,00+

IVA 22%                                                                                                          €  220,00+

Totale fattura                                                                                               € 1.220,00-

Ritenuta d’acconto 23% su €200,00                                                            €     46,00-

Ritenuta Enasarco 7,325% su €1.000,00                                                      €    73,25-

Netto pagato                                                                                                € 1.100,74

Nel caso di prestazioni occasionali di intermediazione, la dichiarazione va presentata non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali maturano le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse (art. 3 del D.M. 16.4.1983).

Resta invariata la normativa avente ad oggetto i compensi spettanti agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114): la ritenuta, operata a titolo di imposta, va conteggiata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

L’art. 27 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, rivede anche l’aspetto sanzionatorio in quanto l’omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti da parte dell’intermediario è punita non più la sanzione da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere applicata ma comporta l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 8/12/1997, n. 471.

Sergio Mogorovich

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