Modello F24: da domani scattano i limiti alla presentazione in cartaceo

Mirco Gazzera 30/09/14
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Dal 1° ottobre 2014, in base a quanto previsto D.L. n. 66 del 24.04.2014 (come convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89), entreranno a regime nuove norme riguardanti le modalità di versamento con il modello F 24. Di seguito il commento delle novità considerando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 27/E del 19 settembre 2014.

 

La normativa vigente

 

Nella disciplina attuale è già presente, per i soli soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare:

 

–        le modalità di pagamento telematiche (Entratel, internet banking, etc.) per il versamento di imposte, contributi, premi ed entrate spettanti alle casse previdenziali;

 

–        i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione delle  compensazioni, tramite modello F 24, del credito IVA (annuale o infrannuale) per importi annui superiori a 5 mila euro.

 

 

La nuova disciplina dal 1° ottobre 2014

 

Fermo restando gli obblighi sopra descritti, dal 1° ottobre per tutti i contribuenti (con o senza partita IVA) vengono introdotte le seguenti limitazioni alle modalità di versamento con modello unificato.

 

a) Modelli F 24 con saldo a zero: esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (“F 24 web” e “F 24 online” presenti sui canali Fisconline e Entratel) o tramite un intermediario abilitato (professionisti, CAF, etc.);

 

b) Modelli F 24 con saldo positivo contenenti compensazioni: attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, tramite gli intermediari abilitati o con i servizi di internet banking messi a disposizione dalle banche convenzionate;

 

c) Modelli F 24 con saldo superiore a 1.000,00 Euro: vedi punto b).

 

 

Quando è possibile utilizzare il modello F 24 cartaceo

 

La circolare numero 27/E prevede che il modello F 24 cartaceo potrà essere ancora utilizzato, oltre che dai contribuenti non titolari di partita IVA per versamenti non superiori a 1.000,00 euro senza compensazioni, nei seguenti casi particolari:

 

– F 24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Enti locali, etc.) per importi superiori a 1.000,00 euro senza compensazioni;

– versamenti rateali di imposte e contributi già in corso con modelli F 24 cartacei per le rate a scadere sino al 31 dicembre 2014;

– utilizzo di crediti d’imposta esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

 

 

 

 

Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente

 

La circolare in commento prevede, infine, che i contribuenti “oggettivamente impossibilitati” a detenere un conto corrente (tale circostanza non viene meglio specificata nel documento di prassi) potranno eseguire i versamenti chiedendo a un intermediario abilitato l’addebito sul proprio conto o, in alternativa, attraverso gli intermediari della riscossione che consentono di presentare telematicamente il modello F 24 a soggetti non titolari di conto corrente. Solo in via residuale sarà permesso l’utilizzo del modello F 24 cartaceo.

 

 

Considerazioni conclusive

 

Le novità si inseriscono in un quadro volto a favorire (meglio a imporre) l’utilizzo dei canali telematici per i versamenti mediante modello F 24. L’intento può essere anche condivisibile, ma  il quadro normativo applicabile dal 1° ottobre appare eccessivamente variegato e complesso. Non si comprende poi l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei modelli F 24 con saldo pari a zero.

Mirco Gazzera

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