Agricoltura, le misure in materia di imposta sui redditi

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Il  D.L. 24.6.2014, n. 91, ha introdotto importanti novità fiscali nel settore dell’agricoltura che hanno per oggetto i coefficienti di rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni e il credito d’imposta per ciascun ettaro condotto in affitto da giovani agricoltori. La normativa è stata modificata in sede di conversione nella L. 1.8.2014, n. 116, per cui è opportuno fare il punto sulla situazione.

 

LA  DETRAZIONE PER L’AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI IMPRENDITORI

L’art. 7, comma 1 (che ha introdotto il comma 1-quinquies all’art. art. 16 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917) riconosce una speciale detrazione ai fini dell’IRPEF a favore dei coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché di età inferiore ai 35 anni.

L’agevolazione si applica nella misura del 19% conteggiata sulle spese che sono sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di euro 1.200 annui. In qualsiasi caso deve essere rispettata la regola “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18.12.2013.

In sede di conversione nella L. 11.8.2014, n. 116, è stata disposta l’esclusione dell’agevolazione i terreni di proprietà dei genitori ceduti in affitto.

I TERRENI ESCLUSI DAL CALCOLO DELLA DETRAZIONE

–          terreni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale;

–          terreni presi in affitto da soggetti chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo  professionale;

–          terreni presi in affitto da chi è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ma non è iscritto alla previdenza agricola;

–          terreni presi in affitto chi è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola  ma con età non inferiore a 35 anni;

–          terreni di proprietà dei genitori presi in affitto chi è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola e di età inferiore a 35 anni;

–          terreni presi in affitto da chi non ha età inferiore a 35 anni ovvero da altri soggetti

 

La detrazione del 19% va conteggiata su un canone massimo di €  421 annui per ettaro di terreno condotto in affitto. Tuttavia, il tetto massimo annuo di detrazione, complessivamente,  non può essere superiore all’importo di euro 1.200, corrispondente a 15 ettari.

Ad esempio, se il canone annuo per un ettaro è di:

–          € 200, la detrazione è di € 38 (cioè 200 x 19%);

–          €  421, la detrazione è di € 80 (cioè 421 x 19%);

–          € 700, la detrazione è di € 80, in quanto l’importo di euro 133 (cioè 700 x 19%) è superiore alla soglia massima di detrazione ammessa.

Nel calcolo dell’agevolazione va tenuto presente che la detrazione deve considerare non solo l’importo massimo (fiscale) annuo di euro 80 del canone per ciascun ettaro preso in affitto, ma anche il numero di ettari che sono condotti in affitto. All’atto pratico, la detrazione massima è di € 1.200 per cui, se gli ettari interessati sono 19, la detrazione è riconosciuta solo fino al limite di € 1.200.

Il beneficio è riconosciuto dal periodo d’imposta 2014. Per il medesimo periodo l’acconto relativo all’IRPEF va calcolato senza tenere conto della detrazione.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE

Con l’art. 7, comma 3, è stato abrogato il comma 1 dell’art. 31 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Questa, norma prevedeva la riduzione al 30% del reddito dominicale se un fondo rustico costituito per almeno due terzi a terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non era stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria.

Non è stata modificato il contenuto dei commi successivi secondo i quali è riconosciuto l’azzeramento del reddito dominicale nel caso di perdita di almeno un terzo del prodotto a causa di eventi naturali dannosi, purché siano seguite le regole procedurali previste in materia.

 

LA RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E DEL REDDITO AGRARIO

L’art. 7, comma 4, ha sostituito il testo dell’art. 1, comma 512, della L.  24.12.2012, n. 228, in materia di determinazione dei redditi dei terreni, norma che, per il triennio 2013-2015, solo ai fini delle imposte sui redditi disponeva:

–           la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario nella misura del 15%;

–          la rivalutazione ridotta al 5% solo per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Gli incrementi dovevano essere applicati sull’importo che risultava dalla rivalutazione dell’80% del reddito dominicale e del 70% del reddito agrario.

Il nuovo testo del comma 512 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui

Redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati come segue:

–          regola generale:

  1. del 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014;
  2. del 30% per il periodo d’imposta 2015;
  3. del 7% a decorrere dal periodo d’imposta 2016;

–          regola per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola:

  1. 5% per i periodi d’imposta 2013 e 2014;
  2. 10% per il periodo d’imposta 2015;

–          l’incremento si applica sull’importo che risulta dalla rivalutazione operata secondo quanto è

previsto dall’art. 3, coma 50, della L. 23.12.1996, n. 662, cioè nella misura dell’(=% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.

 

LE RIVALUTAZIONI A CONFRONTO

Descrizione                                                       L. n. 228/212                      D.L. n. 91/2014

Regola generale:

. reddito dominicale      da 2013 a 2015                  15%       2013 e 2014        15%

2015                      30%

dal 2016                 7%

. reddito agrario              da 2013 a 2015                  15%       2013 e 2014        15%

2015                      30%

dal 2016                 7%

Terreni agricoli, nonché non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola:

. reddito dominicale      da 2013 a 2015                    5%        2013 e 2014          5%

e agrario                                                                                          2015                      10%

 

Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, il contribuente tiene conto di tali regole.

 

LE DEDUZIONI PER IL PERSONALE AI FINI DELL’IRAP

Previa autorizzazione dell’Unione europea,  i produttori agricoli che esercitano l’attività in forma individuale e le società semplici ed equiparate, nonché le società agricole di cui all’art. 2 del D.L.gs. 29.3.2004, n. 99, possono beneficiare della deduzione per lavoro dipendente riconosciuta ai fini dell’IRAP nella misura degli importi previsti relativamente ai lavoratori assunti a tempo determinato impiegati nel periodo d’imposta, ma a condizione che siano presenti i seguenti requisiti:

  1. il dipendente deve aver lavorato almeno 150 giornate;
  2. il contratto deve avere una durata almeno triennale.

 

LE DEDUZIONI IRAP PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Deduzione                                                                                                       regola                   tempo determinato

a)lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta:

–          regola generale                                                                                         7.500                                    3.750

–          lavoratori di sesso femminile nonché di età inferiore

ai 35 anni                                                                                                      13.500                                  6.750

b)lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (alternativa alla

precedente e fruita nel rispetto delle regole “de minimis”):

–          regola generale                                                                                         15.000                                  7.500

–          lavoratori di sesso femminile nonché di età  inferiore

ai 35 anni                                                                                                      21.000                 10.500

c)contributi previdenziali e assistenziali                                                                    100%                                  50%

 

L’agevolazione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, ma senza alcuna incidenza sull’acconto dovuto per il periodo d’imposta medesimo.

 

Sergio Mogorovich

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