Partenza rallentata per il nuovo redditometro

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Se l’obiettivo del nuovo Redditometro era affinare le armi contro l’evasione, è ancora presto per dire che sia stato raggiunto: nel 2013 si è partiti in ritardo, con 21mila controlli (- 43% rispetto al 2012), comunque in linea con le previsioni del Fisco, e con accertamenti sintetici definiti in adesione o acquiescenza in aumento. Gli uffici dell’agenzia delle Entrate hanno già spedito circa 17mila inviti al contraddittorio ma sull’autostrada dell’evasione fiscale la nuova macchina anziché andare a 140 va a 60 chilometri orari. Infatti, da quel che emerge dal bilancio d’esercizio 2013 delle Entrate, il calo degli accertamenti sintetici v’è stato, ed è imputabile alla transizione dal vecchio al nuovo strumento di controllo sintetico, alla lunga attesa del via libera da parte del Garante privacy ed al perfezionamento della metodologia di ricostruzione delle spese. Fra i cambiamenti più significativi, la marcia indietro sulle medie ISTAT, che non si possono più utilizzare né per definire le liste di contribuenti a rischio evasione né in sede di contraddittorio. In pratica, la ricostruzione sintetica del reddito deve basarsi essenzialmente su spese certe o basate su elementi certi.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, prima di avviare le attività di controllo finalizzate alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, ha chiesto una “verifica preliminare” al Garante della privacy, al fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati.

Il Garante, già nelle prime fasi istruttorie, ha escluso che il trattamento in esame sia fondato unicamente sul <<trattamento automatizzato>> di dati personali di cui all’art. 14, comma1 del Codice, in quanto viene sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del procedimento di accertamento, prima dell’adozione dell’atto. Sono previsti, infatti, due momenti di confronto con il contribuente resi obbligatori dalla norma. Il Garante ha comunque prescritto all’Agenzia di adottare, prima dell’inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

Alla luce dei rilievi del garante, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 11 marzo 2014, n. 6/E.

Ecco che, l’invito che giunge ai contribuenti è soltanto una richiesta di chiarimenti in ordine all’apparente discrasia tra le spese rilevate dal fisco, grazie alle risultanze dell’anagrafe tributaria, e il reddito complessivo dichiarato nel periodo d’imposta.

Si tratta, quindi, di fronteggiare il dettaglio che la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate ha posto a corredo dell’invito con argomentazioni e documentazione idonee a vincere la presunzione dell’ufficio.

Va prestata attenzione alla circostanza che, salvo errori del data base, l’ammontare complessivo delle spese è di tipo “certo”, da cui la necessità di rispondere con elementi altrettanto “certi” riguardo la disponibilità finanziaria che ha permesso gli esborsi a vario titolo intercettati dall’ufficio.

In ogni caso, questa prima fase è di cruciale importanza, atteso che dalla stessa possono dipendere vari esiti che vanno dall’archiviazione del procedimento sino alla sua prosecuzione con l’ausilio di eventuali ulteriori strumenti istruttori, quali le indagini finanziarie: il tutto dipende dalla qualità e dalla quantità della documentazione probatoria che supporterà l’avvio di questo primo contraddittorio.

Quasi superfluo sottolineare la circostanza che, seppure non si verta nell’ambito proprio dell’accertamento con adesione – la cui “ritualizzazione” avverrà soltanto con la seconda fase caratterizzata dalla notifica di un “invito a comparire” ex art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997 – per il contribuente è molto importante “fermare” su carta queste “prime” argomentazioni difensive.

Giova ricordare che la vecchia formulazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 (ovvero quella in vigore fino al periodo 2008), prevedeva che:

“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell’articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.”.

Il D.L. 31.05.2010, n. 78, art. 22, conv. con modif. con L. 30.07.2010, n. 122,  ha modificato la citata norma ai commi 4,5,6,7 ed 8; infatti la nuova formulazione della norma prevede che:

“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.”

Dette modifiche sono entrate in vigore per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (cioè per le annualità dal 2009 in poi). Vi è,  pertanto,  un periodo di necessaria coesistenza delle due discipline. Dal 2005, (annualità in scadenza ai fini accertativi, salvi i casi di raddoppio dei termini e l’ipotesi dell’aumento di un anno in caso di omessa dichiarazione, al 31/12/2010) al 2008 compreso troverà applicazione l`articolo 38 del D.P.R. 600/73 nella versione precedente, dal 2009 in poi invece il redditometro e l’accertamento sintetico verranno disciplinati sulla base delle nuove disposizioni.

Orbene, alla luce del passaggio da vecchia a nuova disciplina, ed alla eliminazione dal computo delle spese da analizzare, delle medie Istat relative agli esborsi correnti, che tengono conto dei beni di prima necessità, come alimentari e abbigliamento, fino ai viaggi, il redditometro è rallentato, e potrebbe non aver dato gli esiti sperati nel contrasto all’evasione fiscale per l’Agenzia delle Entrate.

(ha collaborato Iolanda Pansardi)

 

Maurizio Villani

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