Anticorruzione PA: con il dpcm più trasparenza nelle informazioni

Redazione 06/02/13
Scarica PDF Stampa
La trasparenza della burocrazia è al centro del dpcm n.252 del 14 novembre 2012, reso pubblico in Gazzetta Ufficiale n. 29 il 4 febbraio scorso. Il decreto, dando attuazione all’articolo 7 della normativa n. 180/2011 meglio nota come “Statuto delle imprese”, prevede che per ogni delibera o provvedimento amministrativo emanato dagli organi centrali dello Stato, in particolare dagli organi governativi, dovranno essere precisati immediatamente gli obblighi informativi, gravanti su cittadini e imprese, cassati o frutto d’imminente produzione.

Il dpcm, emanato da palazzo Chigi, è derivato da un incontro assembleare tra le varie delegazioni produttive (tra cui Cna, Confartigianato, Confcommercio  e Confindustria), e saranno proprio le associazioni di categoria a prendersi l’incarico di controllare la trasparenza della p.a. Ad affiancare le federazioni in questo compito potranno intervenire anche i singoli cittadini, che avranno così modo di contestare l’incompiuta o inefficace messa in opera del vincolo di chiarezza, inoltrando un esposto via e-mail.

Citando l’art. 3 del suddetto dpcm, ogni pubblica amministrazione è tenuta a specificare sul proprio sito i recapiti e i riferimenti inerenti il soggetto responsabile del trattamento delle rimostranze, le quali verranno d’obbligo passate all’ispettorato della funzione pubblica.

Le confederazioni di settore auspicano di poter vedere estesa la normativa anche agli istituti locali. Il decreto infatti, concretizzando un nuovo approccio nel processo di raccolta e trasmissione dei comunicati, costituisce l’innesco fondamentale per poter garantire a livello burocratico una maggiore flessibilità divulgativa, declinando l’aggravio, purtroppo sempre troppo poco desueto, degli intralci normativi derivanti da norme scritte che sono del tutto contrastanti con le relative ripercussioni pratiche.

L’emanazione di ogni ultima direttiva regolamentare o di ogni nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione, dunque, preclude che tutte le amministrazioni pubbliche centrali comunichino opportunamente ai destinatari tutti le incombenze informative che sono state immesse o viceversa cancellate. Lo stesso dpcm stabilisce chiaramente come tutti gli adempimenti previsti siano specificatamente indirizzati alla facilitazione della conservazione e della produzione dei dati, così come delle istanze, da comunicare alle varie p.a.

Il decreto in questione reca anche un allegato in cui si raccolgono le linee guida da seguire in concreto, al fine di rispettare i parametri validi per la pubblicazione degli elenchi inerenti gli oneri inseriti e rimossi. La menzionata divulgazione deve trovare effettivo compimento sia all’interno del sito web dell’ente emanante l’atto, sia nella pubblicazione in G.U.

Gli oneri che contemplano la massima chiarezza non si limitano ad investire il momento divulgativo, toccano altresì la fase preliminare alla vera e propria convalida, dal momento che anche le stesse tracce degli atti ministeriali, da inviare al Consiglio di stato a fronte del rispettivo giudizio, devono stabilire in anticipo l’elencazione dei doveri prodotti o cancellati.

Secondo l’opinione di Sergio Silvestrini, segretario generale Cna, l’attuale decreto dovrebbe costituire l’adeguato rimedio per poter facilitare con successo il contenimento di una produzione legislativa continua e talvolta smisurata. “La conoscenza e la certificazione del ‘quanto costa’ per gli atti di legge che coinvolgono i cittadini e le imprese, rappresentano un piccolo ma significativo passo in avanti”, precisa il segretario. I cittadini avranno così modo di verificare, tra sei mesi quando uscirà il primo tagliando realizzato in collaborazione col Dipartimento della funzione pubblica, l’effettivo funzionamento del progetto e ne potranno, in caso d’inadempienze, rivendicare le imprecisioni.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento