Elezioni e referendum, le regole della propaganda elettorale e la privacy

Redazione 05/05/11
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Il 15 e 16 maggio 2011 si terranno le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con turni di ballottaggio previsti per il 29 e 30 maggio, il 12 e 13 giugno si terrà, infine, la consultazione referendaria sull’acqua pubblica, sul legittimo impedimento e (forse) sul nucleare.

Quali i limiti che Partiti e comitati promotori, sostenitori e candidati, dovranno rispettare nello stabilire il “contatto” con i cittadini a fini di propaganda?

L’Autorità Garante per la privacy ha stabilito alcune regole da seguire, per contemperare il diritto costituzionalmente garantito “di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.)”, con i principi di riservatezza e di protezione dei dati personali (the right to be let alone), stabiliti dall’art. 2 del Codice privacy;

Il Garante distingue tre tipologie di dati:
1. dati utilizzabili senza consenso;
2. dati utilizzabili previo consenso;
3. dati non utilizzabili.

1. Dati utilizzabili senza consenso

E’ possibile usare, senza previo consenso, i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti.

Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

2. Dati utilizzabili con il previo consenso.

E’ necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate, fax.

Lo stesso se si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l’abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate.

Non si applicano dunque, alla comunicazione politica, le regole in atto vigenti per le comunicazione pubblicitarie, possibili senza consenso, a meno che gli intestatari di utenze telefoniche (pubblicate negli elenchi) non richiedano l’iscrizione nel “registro pubblico delle opposizioni”.
Ugualmente  utilizzabili, se è stato dato il consenso preventivo, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

3. Dati non utilizzabili.

Non sono utilizzabili, ovviamente nemmeno dai soggetti titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

4. I “santini” e l’obbligo di informativa, sospeso fino al 30 settembre

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’obbligo di informativa fino al 30 settembre 2011. Nel caso dei “santini”, la deroga è giustificata dal fatto che il loro carattere ridotto, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica.

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