Zona arancione: quali Regioni, spostamenti, regole. Cosa cambia

Elena Bucci 21/02/22
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Dopo il picco della quarta ondata di contagi in tutto il Paese la situazione sta lentamente migliorando, così come la pressione negli ospedali. A partire da oggi, lunedì 21 febbraio 2022, altre 4 regioni abbandonano la zona arancione.

Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, infatti, rimane solo il Friuli Venezia Giulia in Zona Arancione, mentre Marche, Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta tornano in giallo. Restano in bianco ormai solo Umbria e Basilicata.

Con l’istituzione attraverso il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che introduce il tanto discusso Super Green Pass e lo rende obbligatorio per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni“, non sono più previste chiusure, nemmeno in zona arancione.

Zona gialla: per quali Regioni, regole e Super Green Pass

Vediamo dunque cosa cambia con il passaggio delle regioni in zona arancione e cosa si può fare con e senza Green Pass e Super Green Pass.

Zona arancione: quali regioni

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, da lunedì 21 febbraio resta in zona arancione solo il Friuli Venezia Giulia.

A colorarsi di giallo sono in totale 16, più le Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre due sono le Regioni in Zona bianca, ovvero Umbria e Basilicata.

Zona arancione: spostamenti

Secondo gli ultimi aggiornamenti riguardo gli spostamenti, a differenza di quanto previsto per la zona bianca o gialla, senza Green Pass rafforzato sono consentiti gli spostamenti con un mezzo proprio verso altri comuni della stessa Regione o di altre Regioni “solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”, giustificati dall’autocertificazione.

Invece, non esiste alcuna limitazione per spostarsi da comuni di massimo 5mila abitanti verso altri comuni situati entro 30 km di distanza, eccetto che verso i capoluoghi di provincia.

Zona arancione: negozi, bar e ristoranti

Secondo la normativa in vigore, nelle regioni in zona arancione non è consentito l’accesso ai negozi all’interno dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi, senza super Green Pass.

Non sono comprese le attività di alimentari e farmacie dove l’accesso rimane libero, mentre per edicole e librerie occorre il Green Pass base.

Per quanto riguarda la ristorazione, non sono più previste chiusure di alcun genere. Tuttavia, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il decreto Natale ha introdotto l’estensione dell’obbligo di super Green Pass per accedere a bar e ristoranti, compreso il consumo al banco.

Inoltre, in seguito all’introduzione dell’obbligo di Green Pass rafforzato, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti relativi al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo.

Negozi e luoghi dove si potrà entrare senza il Green Pass: esenzioni e regole

Zona arancione: mascherine

Dall’11 febbraio 2022 è cessato l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in tutte le zone. L’obbligo era stato di nuovo esteso anche alla zona bianca con il Dl Festività.

La normativa, inoltre, prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Zona arancione: musei, cinema, discoteche

In zona arancione anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) potranno essere aperti al pubblico possessore di Super Green Pass. Lo stesso discorso vale per:

  • fiere,
  • feste e ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • centri sociali,
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Zona arancione: Green Pass e Super Green Pass

In base al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 (meglio conosciuto come decreto quarantena), a partire dal 10 gennaio e fino allo scadere dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 marzo 2022), il super green pass è obbligatorio per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, in base a quanto previsto dal nuovo decreto-legge 7 gennaio 2022, l’obbligo del green pass di base è esteso:

  • a partire dallo scorso 20 gennaio fino alla fine dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo a tutti i servizi alla persona: barbieri, parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, sartorie, lavanderie e tintorie, pompe funebri;
  • dal 1 febbraio al 31 marzo, per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, e attività commerciali.

Infine, a partire dal 15 febbraio, scatta l’obbligo del super green pass per accedere al posto di lavoro per i lavoratori dai 50 anni in su.

Green pass base: cosa si può fare con il tampone, tutte le regole

Elena Bucci

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