Yahoo: la legge è uguale per tutti (anche per Elly!)

Redazione 14/07/11
Con un provvedimento dello scorso 11 luglio [n.d.r. la versione integrale del provvedimento sarà disponibile su Leggi Oggi nei prossimi giorni] la Sezione Specializzata di proprietà intellettuale del Tribunale di Roma ha scritto una pagina importante nella giurisprudenza in materia di responsabilità degli intermediari della comunicazione rispetto a contestate violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Oggetto del provvedimento, il reclamo, proposto da Yahoo, avverso l’ordinanza con la quale, in primavera, lo stesso Tribunale aveva ritenuto il popolare motore di ricerca responsabile di indicizzare i link ad alcuni siti internet – non meglio individuati – attraverso i quali, secondo la tesi del ricorrente condivisa, in quella sede, dal Giudice, sarebbe stato possibile accedere al film “About Elly” o a spezzoni di esso in violazione, appunto, dei diritti d’autore di cui la ricorrente si dichiarava titolare.

In quell’occasione, il Giudice, aveva ordinato a Yahoo di sospendere immediatamente l’indicizzazione dei link a tutti “i siti riproducenti in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale del film”.

Il Collegio della Sezione Specializzata di proprietà intellettuale del Tribunale di Roma ha ora ribaltato le conclusioni cui era pervenuto il precedente giudice e revocato la citata ordinanza, accogliendo integralmente le richieste formulate da Yahoo.

Secondo i Giudici, nella definizione delle controversie relative alla responsabilità degli intermediari della comunicazione per violazione di diritti di proprietà intellettuale, in ipotesi, perpetrate da parte dei loro utenti, occorrerebbe, innanzitutto, ricordare che la vigente disciplina europea e nazionale in materia di tutela del diritto d’autore, “nella consapevolezza delle preoccupazioni dell’industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso ha ritenuto necessario precisare che nel bilanciamento dei contrapposti interessi [n.d.r. quelli dei titolari dei diritti, quelli degli utenti e quelli dei fornitori di servizi della società dell’informazione] deve essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione”.

Secondo i Giudici, andrebbe, inoltre, egualmente tenuto presente che “la limitazione della responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è volta, principalmente, ad evitare l’introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non legislativamente tipizzata o quantomeno l’ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito”.

Delineato così il contesto normativo di riferimento, il Tribunale è giunto, in relazione alla fattispecie in commento, a conclusioni che, potrebbero apparire ovvie a chiunque sia vissuto, negli ultimi anni, lontano dal nostro Paese ma che, al contrario, alla luce dei precedenti giurisprudenziali sin qui registrati in materia, appaiono illuminate ed illuminanti, segno, c’è da augurarsi, di una raggiunta maturità delle nostre Sezioni Specializzate di proprietà intellettuale sul tema.

I Giudici fissano, innanzitutto, un principio lungamente tradito e disatteso in numerosi precedenti, anche dello stesso Tribunale di Roma: il titolare dei diritti che chiede all’intermediario della comunicazione – o al giudice di ordinare all’intermediario della comunicazione – di rimuovere un determinato contenuto o di renderlo inaccessibile è tenuto ad individuare puntualmente l’URL del contenuto medesimo non essendo sufficiente un generico riferimento a talune tipologie di contenuti [n.d.r. nel caso di specie tutti i link relativi a tutti i video del film “About Elly”].

Un secondo principio stabilito nel provvedimento concerne l’entità dell’onere probatorio gravante sul titolare dei diritti.

Secondo i Giudici, tale onere dovrebbe essere definito secondo le regole generali e, dunque, toccherebbe al titolare di diritti provare non solo la titolarità da parte sua dei diritti azionati ma anche il carattere abusivo dei singoli atti di messa a disposizione del pubblico di ciascun contenuto di cui chiede la rimozione e/o l’inibitoria alla diffusione o all’accesso.

Si tratta, come puntualmente rilevato dal Collegio, di un profilo di particolare rilievo soprattutto laddove – come accade di consueto quando si agisce contro un soggetto diverso dall’uploader originario – gli effetti del provvedimento richiesto sono destinati a prodursi nei confronti di una pluralità indiscriminati di soggetti neppure evocati in giudizio come accaduto nel caso di specie [n.d.r. la società titolare dei diritti ha chiesto al Tribunale di inibire a Yahoo l’indicizzazione di contenuti pubblicati da soggetti terzi senza neppure evocare in giudizio tali soggetti e porli così nella condizione di difendersi].

Altro aspetto di particolare rilievo della decisione è rappresentato da quanto i Giudici annotano a proposito della difficoltà, nell’attuale contesto di polverizzazione della titolarità dei diritti di accertare se, ed in che misura, ogni atto di messa a disposizione del pubblico di un contenuto contestato, risulti effettivamente abusivo.

Al riguardo merita – perché esemplificativo di una situazione nella quale i nostri Giudici sono destinati a trovarsi di frequente e, con essi, l’AGCOM se riterrà di proseguire nell’auto-attribuirsi poteri paragiurisdizionali – di essere citato un passaggio del provvedimento nel quale scrivono i giudici: “…a questo riguardo deve essere valorizzata la circostanza che dalla documentazione acquisita, prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta che la stessa P.F.A. Films s.r.l. è titolare solo di alcuni dei diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica “About Elly” e solo per alcuni territori con la conseguenza che tali diritti possono legittimamente essere esercitati da terzi anche attraverso le reti telematiche e che pertanto – nella indiscriminata moltitudine dei possibili contenuti web riproducenti immagini del film “About Elly” – è necessario distinguere quelli provenienti da soggetti legittimati da quelli abusivi”.

Più chiaro di così sembra impossibile.

Non basta dire che si è titolari di un diritto per invocare la rimozione di un contenuto ma bisogna altresì dimostrare che l’uploader – e non certo l’intermediario della comunicazione – non sia titolare di un diritto di portata equivalente.

E’ una bella decisione che stempera il clima afoso registrato negli ultimi mesi sul terreno della tutela del diritto d’autore in rete e della responsabilità degli intermediari della comunicazione, riconducendo le questioni giuridiche sottese alle nuove dinamiche di circolazione dei contenuti digitali all’alveo naturale delle regole del processo e dei principi generali cui si ispira il nostro Ordinamento che non si vede perché debbano essere derogati in nome degli interessi economici di pochi.

L’Ordinanza merita, certamente, ulteriori, diversi e più approfonditi commenti e le colonne di questo quotidiano, come d’abitudine, restano aperte a raccogliere la posizione di chiunque voglia dire la sua e partecipare al dibattito nella sempre radicata convinzione che il confronto sia strumento irrinunciabile di crescita professionale ed umana.

Redazione

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