Internet non è un universo libero, o per lo meno, non lo è in modo assoluto, ha le sue leggi, che sono le stesse della realtà e anzi, spesso, rivelano applicazioni più ferree e rigide. Dal momento che è quasi all’ordine del giorno sentire di furti di identità, adescamento di minori in rete, truffe telematiche ci siamo rivolti ad una specialista del settore l’avv. Elena Bassoli che si è occupata di queste tematiche nel volume edito da Maggioli intitolato “Come difendersi dalla violazione dei dati su internet”. Qui di seguito l’intervista all’avvocato che ci spiega da cosa stare in guardia e come difenderci.
Il world wide web, meglio conosciuto come www, è per definizione uno spazio libero e magmatico che fonda la sua forza proprio sulla libertà della diffusione dei materiali che in esso si muovono. Questo mare telematico però ha regole e norme proprio come qualsiasi altro spazio ma, secondo lei, tutti i navigatori le conoscono e quindi agiscono in conformità a quelle norme?
In realtà esistono differenti visioni sulla normazione del Web. Alcuni vorrebbero che fosse completamente deregolamentato, libero, come si presentava agli inizi, quando gli utenti erano pochi e i siti ancora meno. Altri ritengono invece che debba essere oggetto di normazione al pari di qualunque altro aspetto della vita quotidiana, con disposizioni legislative anche molto restrittive, mutuate anche dal diritto positivo già esistente per ambiti reali. Altri ancora ritengono che allo stato attuale non sia possibile né una totale assenza di regolamentazione, né l’imposizione di stringenti regole spesso confezionate da legislatori assai poco edotti della materia, ma che la via migliore sia quella della cosiddetta “autoregolamentazione”, fatta di codici di condotta, netiquette, codici deontologici creati dagli “attori” della Rete, quindi non solo dagli utenti ma anche dai gestori di siti, provider, creatori di contenuti. La prima visione appare a mio avviso ormai non più praticabile, il web è vastissimo e attraversa la vita di ognuno di noi; non può essere lasciato senza regolamentazione, altrimenti si giungerebbe alla legge del più forte. Il secondo scenario è quello in cui siamo attualmente: tante norme spesso mal redatte e che pongono problemi di applicazione. La via più “illuminata” a mio avviso è la terza, ma occorre una maturità del popolo del web, che forse ancora non possediamo. Ma ci si arriverà. La materia dei corretti comportamenti sul web è comunque ancora sconosciuta ai più.
Cosa si rischia ad infrangere le leggi di Internet? Le pene e le sanzioni sono assimilabili a quelle di reati simili commessi nella realtà, oppure c’è un grado di tolleranza maggiore?
La legge 547 del 1993 ha introdotto nell’ ordinamento giuridico italiano per la prima volta i crimini informatici andando ad incidere direttamente sul codice penale che, ricordiamolo, è del 1930, e non poteva pertanto prevedere nella sua originaria formulazione alcun riferimento ai crimini informatici. Tuttavia la disciplina e le relative sanzioni non si limitano alla previsione normativa espressa nel 1993, ma sono disseminati all’ interno dei testi più disparati, basti pensare alla cd. legge sulla privacy, al codice dell’amministrazione digitale, alla legge sul diritto d’autore, alla responsabilità dei provider, o all’ utilizzo fraudolento di carte di credito, allo stalking telematico o alla pedopornografia su web. Tutte condotte specifiche e altrettanto specificamente sanzionate dal legislatore, il quale, anziché prevedere una maggiore tolleranza per crimini, per così dire, immateriali, ha teso piuttosto ad inasprire le pene, forse per instillare maggiore consapevolezza negli utenti. Basti pensare, per fare un esempio, che la mancata adozione delle misure minime di sicurezza, previste dal codice privacy, è equiparata alla responsabilità per attività pericolose, vale a dire a quella prevista per chi tratta materiale nucleare. Quindi direi un grado di tolleranza minore, semmai, rispetto ai reati “normali”.
Internet è stato un fenomeno che è cresciuto vertiginosamente, con esso sono cresciuti tutti quegli spazi che hanno fornito la capacità agli utenti di collegarsi fra loro abbattendo distanze; i social network. Il social network di fatto è una comunità virtuale, secondo lei gli utenti ne conoscono tutte le potenzialità? In quanto comunità è adatta a tutti, o esistono fasce di utenti che andrebbero protette?
I social network incontrano tutto il mio favore, offrono infatti enormi potenzialità, spesso sottostimate. Una delle nuove frontiere del marketing è proprio quella che si avvale dei SN. Tuttavia proprio la loro democraticità, nel bene e nel male, che consente a chiunque di esprimere la propria opinione e di postare ogni genere di contenuti, li rende uno strumento pericolosissimo che necessita di una forte esperienza sul web per poterli gestire al meglio, esattamente come per chi si mette alla guida in una strada trafficata. Occorrono non solo gli strumenti adeguati di protezione (airbag, barre antintrusione, segnalatori di ostacoli) che per il web possono essere costituiti dai cd. “filtri” o dagli strumenti di parental control, ma soprattutto dalla capacità dell’essere umano di saper condurre il mezzo. A mio avviso quindi tutto si riduce a un problema di cultura. È inutile mettere filtri a protezione dei minori quando navigano sul pc di mamma e papà, se non si sono loro prima forniti gli strumenti, anzitutto culturali, per essere consapevoli dei rischi ad esempio di grooming (adescamento in rete) in cui si può incorrere. La regola base di qualsiasi dispositivo elettronico è la protezione con chiavi di accesso. Se io non insegno a mia figlia che la sua password è sacra e che non dovrà mai essere rivelata a nessuno, neppure alla amica del cuore, la quale potrebbe un giorno vendicarsi appropriandosi del suo profilo facebook per diffamarla, tutto il resto risulterà inutile. Il problema attuale tuttavia è che per la prima volta nella storia sono le nuove generazioni che devono insegnare la tecnica ai propri genitori, ma le regole di condotta, quelle, restano un compito molto più arduo che saper accedere a un blog o crearsi un profilo, e riservato a chi ha maggiore “esperienza di vita”, sia fuori che dentro al Web. Talvolta non è neppure un problema di età. Esistono adolescenti più accorti sul web di quanto non lo siano i propri genitori che postano le foto dei figli piccoli.
I social network hanno la funzione di condividere esperienze, momenti, ma anche materiale fotografico, documenti, informazioni personali; quanto sono tutelati gli utenti dall’attuale legge sulla privacy? Quali rischi si corre invece a condividere il “materiale” o le “informazioni” sbagliate con il web?
Purtroppo il d. lgs. 196/2003 (T.U. Privacy) non può molto contro l’autolesionismo degli utenti dei social network. In generale possiamo affermare che essendoci un consenso preventivo dello stesso avente diritto egli non può recriminare se un dato che ha “circolarizzato” su un social network diventa di dominio pubblico. Si deve partire dal presupposto che qualunque informazione si decida di condividere sui Social Network sia di fatto pubblica. È come se noi mettessimo uno striscione in mezzo alla strada con i nostri pensieri o le nostre fotografie. Anche qui è un problema culturale. Se non mi è stato insegnato che il mio profilo è in realtà uno specchio dell’immagine pubblica che io voglio dare di me e che viene recepita all’ esterno, ma al contrario decido di postare notizie in libertà senza freni inibitori, poco o nulla potranno le leggi. È una questione di buon senso. Purtroppo in molti pubblicano le foto dei propri bimbi, non rendendosi conto che una foto pubblicata è alla mercè di chiunque che può utilizzarla, ad esempio per costruire materiale pedopornografico tramite programmi di fotoritocco.
Come si coniuga la libertà di espressione, comunicazione e informazione con la responsabilità di ciò che si scrive e pubblica? Come si deve adeguare la libertà di espressione, negli spazi social, in relazione agli altri utenti per non rischiare di incorrere in sanzioni disciplinari?
L’art. 21 della nostra Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero, con alcuni limiti. Quello maggiormente violato, in questi tempi di social network, è quello della reputazione altrui. Quando esprimo giudizi c’è il rischio che, se utilizzo espressioni troppo “forti”, io sia poi chiamato a rispondere del reato di diffamazione. È un po’ la vecchia questione del bilanciamento degli interessi che si presentava anche prima dell’avvento del web per il materiale cartaceo. Attualmente il discrimine è lo stesso: la sentenza del 1986 della Suprema Corte, il cd. “decalogo del giornalista” continua ad essere un faro in materia: verità della notizia, continenza nell’esposizione, interesse del pubblico alla notizia, continuano ad essere dei capisaldi, sia sui social network, sia sui blog, sia sui siti, sia sulla carta stampata.
A cosa può portare l’abuso dei social, quali conseguenze legali per chi li utilizza impropriamente?
L’utilizzo improprio dei social network può condurre ad abusi che possono essere sanzionati. Ad esempio il furto d’identità di cui parlavamo prima, è uno dei reati più diffusi, per incuria nella custodia delle credenziali di accesso. O ancora la diffamazione, come visto, o l’adescamento in rete. Il problema di fondo è che vi è una scarsissima consapevolezza tra la maggioranza degli utenti del fatto che i social network non sono giochi e che condotte poste in essere sul web in genere, non sono per ciò stesso, del tutto ininfluenti e esenti da conseguenze. La maggior parte vive il social network come una bolla, legibus soluta, ma non è così. Le leggi ci sono e sempre più spesso la magistratura è chiamata a confrontarsi con queste tematiche emergenti.
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