Il provvedimento consente che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a supporto possa essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, da presentare comunque entro e non oltre la scadenza del 30 settembre 2015. In questo modo, come anticipato, anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso del termine ultimo disporranno di 30 giorni per inviare la relazione e l’intera documentazione. La proroga risente delle modifiche introdotte recentemente dall’art. 2 comma 4 del D.lgs. 128/2015 in merito al raddoppio dei termini e riguardo alle complicanze con le quali i contribuenti potrebbero incappare nel reperimento della documentazione, in tal senso infatti si sottolinea come il rilascio del modello di waiver relativo ai rapporti bancari svizzeri sia avvenuto soltanto pochissimo tempo fa . Il rinvio tiene conto anche delle eventuali difficoltà che il contribuente potrebbe incontrare nel reperire le informazioni relative ad annualità per le quali il termine per l’accertamento è scaduto e che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della procedura di collaborazione volontaria stessa.
A tal proposito, il provvedimento n. 116808 del 14 settembre 2015 evidenzia che gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità, devono essere messi in evidenza sia nella relazione che nella documentazione. Chi, invece, avesse già presentato la relazione di accompagnamento e volesse inserire nella procedura altri imponibili, imposte e ritenute (per i quali è decaduto il termine ai fini dell’accertamento) correlati alle attività dichiarate nell’ambito della voluntary disclosure, avranno la possibilità di integrare la relazione e relativa documentazione entro i prossimi 30 giorni.
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