Viaggi all’estero 2021: liste paesi vietati e consentiti per turismo e regole covid da seguire

Elenchi A, B, C, D, E, Green Pass, Passenger Locator Form digitale, tutte le informazioni utili per viaggiare

Elena Bucci 15/06/21
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La stagione estiva ha dato il via alla corsa alle prenotazioni per i Viaggi all’estero 2021. Tuttavia, per poter organizzare al meglio le proprie vacanze, è bene che i turisti si informino rispetto la normativa italiana applicata sulle destinazioni estere, suddivise in cinque elenchi (A, B,C, D, E) a seconda delle misure più o meno restrittive. Dal 16 maggio fino al 30 luglio 2021, infatti, gli spostamenti da e per l’estero sono disciplinati dal dpcm del 2 marzo e dall’ultima ordinanza del ministro della Salute del 14 maggio.

Il sito Viaggiare Sicuri, servizio garantito dall’Unità di Crisi della Farnesina, ha reso disponibile un questionario con il quale i viaggiatori potranno informarsi circa le misure restrittive in vigore verso la destinazione personale scelta.

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Vediamo ora nel dettaglio le regole e le misure restrittive in vigore in ciascun elenco in partenza, dunque, dall’Italia verso tali destinazioni estere, le modalità di compilazione del questionario di Viaggiare Sicuri e in cosa consiste e come va utilizzato il formulario digitale di localizzazione.

Viaggi all’estero 2021: questionario

La stagione del turismo è ufficialmente cominciata, ma come capire in quali Paesi si può viaggiare e quali sono le misure restrittive in vigore? Per rispondere a tutti i dubbi, l’Unità di Crisi della Farnesina ha reso disponibile a tutti i viaggiatori il sito Viaggiare Sicuri, allo scopo di fornire rapide informazioni di carattere generale in merito alla normativa vigente in Italia in materia di spostamenti da/per l’estero a seconda del Paese di destinazione e delle motivazioni di spostamento.

Il questionario è disponibile su questo portale. Si ricorda agli utenti che il questionario non ha alcun valore legale e non garantisce l’ingresso negli Stati di destinazione che, come indica il sito stesso, è rimesso alla valutazione degli ufficiali preposti ai controlli di frontiera. Ecco come compilarlo:

  • scegliere il percorso:

viaggi all'estero 2021

  • successivamente l’utente dovrà prendere visione delle avvertenze e rispondere alla domanda: Sei un cittadino italiano, cittadino di un Paese membro UE o dell’Area Schengen, o un suo familiare?
  • l’utente dovrà poi indicare il paese di destinazione del proprio viaggio:

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  • all’utente verrà poi richiesto di segnalare la motivazione del proprio spostamento, scegliendo tra: turismo, lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro al domicilio:

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  • il sito fornisce quindi il risultato del questionario, che indica se, secondo la normativa italiana vigente, lo spostamento è possibile o meno e in quale misura, in relazione alla collocazione del Paese di riferimento in uno degli elenchi A, B, C, D, o E. Ecco un esempio:

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Viaggi all’estero 2021: regole Elenco A

I Paesi inseriti nell’elenco A al momento sono:

  • Repubblica di San Marino,
  • Stato della Città del Vaticano.

Questi due Stati costituiscono un elenco a parte in un cui al momento non sono previste limitazioni per gli spostamenti da/per.

Viaggi all’estero 2021: regole Elenco B

Nell’Elenco B, tuttora vuoto, saranno eventualmente inseriti tutti gli Stati e territori considerati a basso rischio epidemiologico con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del Dpcm del 2 marzo 2021.

Come si legge nel testo, infatti, i Paesi inseriti: “possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.”

In questo caso sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi che si trovano nell’elenco B, senza obbligo di motivazione. Si consiglia, tuttavia, di verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. 

Viaggi all’estero 2021: regole Elenco C

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione. 

Inoltre, secondo l’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, per poter entrare in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti  sono richiesti:

  •  formulario on-line di localizzazione (chiamato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF);
  • certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 ,da cui risulti di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone e risultato negativo.

I paesi compresi nell’Elenco C sono:

  • Austria,
  • Belgio,
  • Bulgaria,
  • Cipro,
  • Croazia,
  • Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia),
  • Estonia,
  • Finlandia,
  • Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo),
  • Germania,
  • Grecia,
  • Irlanda,
  • Lettonia,
  • Lituania,
  • Lussemburgo,
  • Malta,
  • Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), ù
  • Repubblica Ceca,
  • Romania,
  • Slovacchia,
  • Slovenia,
  • Spagna (inclusi territori nel continente africano),
  • Svezia,
  • Ungheria,
  • Islanda,
  • Norvegia,
  • Liechtenstein,
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
  • Svizzera,
  • Andorra,
  • Principato di Monaco,
  • Israele.

Viaggi all’estero 2021: regole Elenco D

Anche in questo caso sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi dell’Elenco D senza necessità di motivazione.

  • Australia,
  • Canada,
  • Giappone,
  • Nuova Zelanda,
  • Repubblica di Corea,
  • Ruanda,
  • Singapore,
  • Stati Uniti,
  • Tailandia.

Dal 16 al 30 luglio 2021 in base all’Ordinanza 14 maggio scorso, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:

  • compilare un formulario on-line di localizzazione;
  • disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia;
  • informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;
  • sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Dal 18 aprile 2021, il periodo di sorveglianza è di dieci giorni;
  • si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è però consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione);
  • al termine dei dieci giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

Viaggi all’estero 2021: regole Elenco E

Nell’Elenco E sono compresi tutti i Paesi e territori non inseriti negli elenchi sopra citati, ma si ricorda che è prevista una disciplina specifica per gli spostamenti da/per Sri Lanka, Bangladesh, Brasile e India, indicata nei paragrafi successivi.

In questo caso la normativa italiana prevede che gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:

  • lavoro,
  • motivi di salute,
  • studio,
  • assoluta urgenza,
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Anche per questo elenco, la normativa italiana impone, al rientro da questi paesi, di:

  • compilare un formulario on-line di localizzazione;
  • disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia;
  • informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;
  • sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Dal 18 aprile 2021, il periodo di sorveglianza è di dieci giorni;
  • si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è però consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione);
  • al termine dei dieci giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

Il rientro o ingresso in Italia dopo la permanenza in uno di questi paesi è sempre consentito per i seguenti casi:

  • ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari;
  • alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Viaggi all’estero 2021: India, Bangladesh e Sri Lanka

Nonostante siano inseriti nell’elenco E, risulta vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka.

Tale divieto non ha validità per le seguenti categorie di persone fino al 21 giugno 2021, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19:

  • a coloro che siano cittadini italiani e che abbiano anche la residenza anagrafica in Italia  da data anteriore all’Ordinanza 29 aprile 2021;
  • ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), come da Ordinanza 6 maggio 2021;
  • per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili, dopo aver ottenuto una autorizzazione espressa del Ministero della Salute italiano, indipendentemente dalla nazionalità, come da Ordinanza 6 maggio 2021.

L’ingresso delle categorie di cui sopra avviene esclusivamente nel rispetto della seguente procedura:

  • obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con  risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto;
  • obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso un COVID Hotel o altro luogo indicato dall’autorità sanitaria o dalla protezione civile per un periodo di dieci giorni;
  • obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena;
  • obbligo di compilare il Passenger Locator Form digitale.

Viaggi all’estero 2021: Brasile

Lo stesso divieto vale anche per coloro che provengano dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, fino al 30 luglio 2021.

Vi sono tuttavia alcune eccezioni su cui non si applica il divieto di ingresso in Italia dopo la permanenza in Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19:

  • a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021;
  • a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
  • a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

Anche in questo caso l’ingresso delle categorie di cui sopra avviene esclusivamente nel rispetto della seguente procedura:

  • obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con  risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto;
  • obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso un COVID Hotel o altro luogo indicato dall’autorità sanitaria o dalla protezione civile per un periodo di dieci giorni;
  • obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena.

Viaggi all’estero 2021: formulario di localizzazione

Il Passenger Locator Form è un modulo per la localizzazione del passeggero (chiamato anche Passenger Locator Card) che contiene tutte quelle informazioni utili all’Autorità Sanitaria nazionale per poter contattare tempestivamente il viaggiatore in caso di esposizione a malattia infettiva durante il viaggio. I dati in esso contenuti riguarderanno principalmente:

  • l’itinerario di viaggio,
  • il posto a sedere sull’aereo,
  • il recapito telefonico,
  • indirizzo di permanenza in territorio nazionale.

Il PLF è necessario per chiunque rientri da un paese estero in Italia, e per compilarlo basterà collegarsi su questo portale, scegliere l’Italia come paese di destinazione e registrarsi. Al termine della procedura verrà rilasciato un QR code da mostrare al momento dell’imbarco.

Visti e autorizzazioni di viaggio

Per accedere a diversi Paesi tra quelli elencati sopra, è necessario ottenere un visto. Ad oggi le attività di molte ambasciate e consolati sono in sospeso o disponibili in formula ridotta. Alcuni Paesi, tra cui India, Egitto e Kenya, hanno però introdotto la possibilità di richiedere un visto online. Altri ancora, tra cui gli Stati Uniti d’America, avevano già sollevato dall’obbligo di visto i cittadini e le cittadine di diverse nazionalità, tra cui l’Itala. In sostituzione, è necessario richiedere un’autorizzazione di viaggio digitale, detta ESTA. Anche il Canada ha introdotto la sua autorizzazione digitale, l’eTA.

Per richiedere un’eTA per il Canada è sufficiente compilare un modulo di richiesta online.

Elena Bucci

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