Vaccinazione lavoratori dipendenti e privacy: i limiti indicati dal Garante

Paolo Ballanti 25/02/21
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Il 17 febbraio scorso il Garante della privacy ha comunicato sul proprio portale istituzionale l’aggiornamento delle FAQ relative alla vaccinazione dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione anche alle condizioni degli operatori sanitari.

Tre sono i quesiti oggetto di risposta:

  • Il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti di vaccinarsi contro il COVID-19 al fine di accedere ai luoghi di lavoro?
  • L’azienda può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
  • Il datore di lavoro può chiedere conferma della vaccinazione ai dipendenti?

L’intento del Garante è quello di fornire indicazioni utili a imprese, enti ed amministrazioni pubbliche nell’affrontare la gestione dei dati personali dei dipendenti, nel corso dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Vaccinazione lavoratori dipendenti: i limiti del datore di lavoro

Stando alle FAQ del Garante privacy il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti:

  • Informazioni sul proprio stato vaccinale;
  • Copia della documentazione a riprova dell’avvenuta vaccinazione.

Il trattamento dei dati sul vaccino non può considerarsi lecito nemmeno in presenza di esplicito consenso dei dipendenti interessati.

Il consenso non rappresenta infatti una condizione di liceità a causa dello squilibrio tra la condizione dell’azienda e quella del lavoratore.

Le FAQ sono disponibili nell’apposita sezione del sito del Garante. In alternativa, è possibile scaricare anche una versione pdf del Vademecum.

Vaccinazione lavoratori dipendenti: accesso ai luoghi di lavoro

Sul tema dei vaccini come condizione essenziale per accedere ai luoghi di lavoro ovvero per svolgere determinate mansioni, il Garante della privacy afferma che, in attesa di un intervento legislativo in materia, nei casi di esposizione diretta ad agenti biologici durante il lavoro, trovano applicazione le misure speciali di protezione, previste dal Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. n. 81/2008).

Esclusivamente nelle ipotesi appena citate, in cui possono essere coinvolti ad esempio gli occupati nel sistema sanitario, il medico competente può trattare i dati relativi alle vaccinazioni e tenerne conto nel giudizio di idoneità alla mansione.

Alle aziende è concesso unicamente di attenersi alle misure richieste dal medico competente, riportate nei suoi giudizi di inidoneità alla mansione assegnata.

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Vaccinazione lavoratori dipendenti: i limiti del Medico competente

Il Garante della privacy esprime parere negativo sulla possibilità che il medico competente comunichi all’azienda i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Il motivo del diniego risiede nel fatto che solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei dipendenti. Gli unici elementi che possono essere comunicati al datore di lavoro sono:

  • Giudizi di idoneità o inidoneità al lavoro;
  • Eventuali prescrizioni e/o limitazioni nello svolgimento della mansione, riportati nei giudizi sopra descritti.

Ricordiamo che la figura del medico competente è necessaria al fine di assicurare in azienda la sorveglianza sanitaria. Questi può essere:

  • Dipendente dell’azienda;
  • Libero professionista;
  • Collaboratore o dipendente di una struttura esterna convenzionata con il datore di lavoro.

È il datore di lavoro a nominare il medico competente, il quale può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Gli obblighi del soggetto incaricato consistono in:

  • Collaborare alla valutazione dei rischi insieme al datore di lavoro ed al Servizio prevenzione e protezione (SPP);
  • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • Occuparsi, per ogni lavoratore, della tenuta della cartella sanitaria e di rischio;
  • Comunicare i risultati degli accertamenti sanitari, in forma anonima e per iscritto, a datore di lavoro, Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP);
  • Comunicare in via telematica al Servizio sanitario nazionale, entro il primo trimestre dell’anno successivo quello di riferimento, i dati aggregati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
  • Effettuare almeno una volta all’anno una visita agli ambienti di lavoro;
  • Riconsegnare al datore di lavoro, in caso di cessazione dell’incarico, la documentazione in suo possesso.

È opportuno precisare che a causa dell’emergenza COVID-19, l’obbligo di trasmettere al SSN i dati sanitari aggregati entro il primo trimestre dell’anno successivo quello di riferimento, è sospeso per tutto il 2021.

Vaccinazione lavoratori dipendenti: visite mediche

All’esito delle visite effettuate dal medico competente questi consegna, al datore di lavoro ed al soggetto interessato, una copia per iscritto del giudizio di idoneità alla mansione.

Come già anticipato in altre parti dell’articolo, gli scenari che possono presentarsi sono:

  • Idoneità temporanea o permanente alla mansione, anche parziale, con l’applicazione di prescrizioni o limitazioni;
  • Inidoneità temporanea (precisandone i limiti di validità) o permanente.

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure prescritte dal medico competente. Nel caso in cui le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, l’azienda è tenuta ad adibire il lavoratore, se possibile, a mansioni equivalenti o, se non disponibili, a mansioni inferiori, a parità di retribuzione, quindi senza alcun peggioramento delle condizioni economiche.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro i 30 giorni successivi la comunicazione dell’esito della visita. L’istanza dev’essere presentata all’organo di vigilanza territorialmente competente il quale può confermare, modificare ovvero revocare il giudizio espresso dal medico competente.

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Paolo Ballanti

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